Roma, 30 ottobre 2012. La risposta del Ministero della Giustizia (Dipartimento per gli affari di Giustizia, prot. 5674) nella persona del direttore generale Maria Teresa Saragnano non lascia dubbi circa le questioni sollevate da alcuni Ordini regionali: ai Consigli di disciplina territoriali sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari, mentre ovviamente i Consigli regionali amministrativi dell’Ordine dei Giornalisti hanno un potere di denuncia. Il presidente del Consiglio nazionale, Enzo Iacopino, aveva posto cinque quesiti “in tema di applicazione dell’articolo. 8 deI DPR n. 137/2012 di riforma delle professioni”. E puntuali sono arrivate le risposte dal Dicastero di via Arenula. Pubblichiamo i quesiti e le risposte:
a) In relazione al potere di vigilanza sulla professione dei Consigli regionali dell’Ordine dei giornalisti in materia deontologica, si chiede se, nell’emanando regolamento sui Consigli di disciplina territoriali, sia possibile conservare in capo ai Consigli regionali dell’Ordine le funzioni di accertamento di fatti e comportamenti rilevanti sotto il profilo deontologico e, in caso di sussistenza di elementi valutabili sotto detto profilo, trasmettere al Consiglio territoriale di disciplina la relativa documentazione affinché questi provveda all’istruttoria disciplinare. li Consiglio territoriale di disciplina sarà, quindi, chiamato ad esercitare la funzione disciplinare assegnatagli, solo su iniziativa del Consiglio regionale dell’Ordine o del Procuratore generale competente.
R. L’articolo 8, comma 1, del dP.R. n. 137/2012 prevede la costituzione di Consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari. Di conseguenza è possibile conservare ai consigli regionali dell’ordine le funzioni concernenti l’accertamento di fatti e comportamenti rilevanti sotto il profilo deontologico non in funzione decisoria, ma con la finalità di denuncia al consiglio territoriale di disciplina, cui è riservato il potere istruttorio e decisorio.
b) In relazione alla previsione concernente il Consiglio di disciplina territoriale, si chiede se sia possibile prevedere nel Regolamento che i Consigli regionali abbiano la facoltà di articolare l’organo disciplinare in sezioni, composte ciascuna da tre membri. Si fa presente che, secondo la legge 69/63 e successivi regolamenti attuativi, l’organo chiamato attualmente ad esercitare la funzione disciplinare in prima istanza è il Consiglio regionale dell’Ordine, composto da 9 consiglieri, e che in realtà regionali di particolare rilevanza, la presenza di un unico Consiglio composto da tre membri rallenterebbe l’amministrazione della giustizia domestica.
R, Quanto al quesito sub b), la possibilità prospettata è espressamente prevista dal comma 2 dell’articolo 8, ove i consigli di disciplina territoriale con più di tre componenti possono essere articolati in collegi di disciplina; la disciplina regolamentare che si propone avrebbe pertanto valore ricognitivo della norma primaria (ancorché al regolamento da adottarsi da parte del consiglio nazionale dell’ordine è rimessa la più specifica disciplina della individuazione dei criteri sui quali è effettuata la proposta dei consigli dell’ordine e la designazione da parte del presidente del tribunale dei componenti dei consigli di disciplina territoriali).
c) in relazione all’assegnazione delle cariche di presidente e segretario del Consiglio di disciplina territoriale e nazionale rispettivamente al più anziano o al più giovane (per anzianità di iscrizione o anagrafica per i non iscritti) sia prevedibile solo per la riunione di insediamento lasciando poi ai designati la scelta delle nomine definitive.
R. L’ipotesi formulata al punto c), è contraria al dato testuale dell’articolo. 8, comma 4.
d) in relazione alla previsione dell’immediata sostituzione dei consiglieri di disciplina nazionali (eletti tra i componenti il Consiglio nazionale dell’Ordine) a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si chiede se, in caso di dimissioni, il consigliere di disciplina torni ad assumere le funzioni di consigliere dell’Ordine per le funzioni amministrative.
R. Quanto al quesito sub d), va detto che non vi sono dati normativi testuali che impediscano la prospettazione del quesito (trattandosi peraltro di materia non estranea alla regolamentazione rimessa al consiglio nazionale dal comma 8 dell’articolo 8 in esame).
e) In relazione alla composizione dei Consigli territoriali di disciplina e del Consiglio nazionale di disciplina si chiede se vada determinata una presenza di pubblicisti e professionisti stante il rapporto fissato dalla legge a. 69/63 per la elezione dei Consigli regionali e del Consiglio nazionale.
R. In ordine al quesito sub e), si osserva che l’estraneità dei principi di delegificazione alla materia elettorale porterebbero a ritenere che le regole di rappresentatività, sottese ai sistemi elettorali degli ordini professionali, debbano rimanere immutate anche in relazione alla composizione degli organi di disciplina. Ciò varrebbe, in ogni caso, per il solo consiglio nazionale e non anche per i consigli di disciplina territoriali, la cui composizione avviene per nomina effettuata dal presidente del tribunale. Si potrebbe desumere che, in tal caso, il rapporto professionisti-pubblicisti non debba essere mantenuto.
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Il Gattopardo ha lavorato negli uffici del Consiglio
nazionale dell’Ordine dei Giornalisti: gli affari
disciplinari rimarranno di fatto dove sono oggi.
Senza l’impulso del vecchio Ordine, i Consigli di disciplina
non potranno agire neanche d’ufficio. La volontà del
Parlamento viene tradita: scompare la separazione
tra funzioni amministrative e funzioni disciplinari!
Doveva cambiar tutto e invece non cambierà nulla!
di Franco Abruzzo
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10151
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APPELLO.
Da FRANCO ABRUZZO ai
presidenti degli Ordini
regionali dei Giornalisti:
“Il dl 138/2011 ha previsto
che i Consigli dell’Ordine
non si occupino più di
disciplina. Rispettate
la volontà delle Camere.
Non imbrigliate l’attività
dei nascenti Consigli di
disciplina. Sul potere deontologico
del vecchio Ordine è ormai
tramontato il sole ed è
calato un buio impenetrabile”.
C’è chi afferma che l’Ordine senza la disciplina ha perso la sua identità e il suo ruolo storico. Ma non è così. Il potere disciplinare resta sempre nell’ambito dell’Ordine, ma verrà esercitato presto da un particolare Consiglio istituito ad hoc. L’Ordine oggi in sostanza ha due Consigli: quello storico che si occupa di formazione, esami di Stato e Albo, quello nascente che vigilerà sulla condotta degli iscritti.
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10140
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Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti
ha deciso: le regole deontologiche saranno
gestite soltanto dai “Consigli territoriali
di disciplina”. Sconfitto con 38 voti contro 28
(18 astenuti) il tentativo di alcuni presidenti
regionali di interferire nellavita dei nuovi organismi.
Ha vinto la volontà del Parlamento.
In allegato la bozza del Regolamento.
Dice la norma approvata dal Cnog: “Il procedimento disciplinare è iniziato dal Consiglio territoriale di disciplina a seguito di segnalazioni o esposti di terzi o del Consiglio dell’Ordine, nonché su richiesta del Procuratore generale della Repubblica o del procuratore della Repubblica competenti”.
di Franco Abruzzo
già presidente e oggi consigliere dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia
In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10162
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Dpr 137/2012. Art. 8 Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie
1. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.
2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianita' d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianita' anagrafica.
3. Ferma l'incompatibilita' tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio. L'elenco di cui al periodo che precede e' composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale e' chiamato a designare. I criteri in base ai quali e' effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.
4. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianita' d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianita' anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianita' d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianita' anagrafica.
5. All'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili.
6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'ordine o collegio territoriale.
7. Presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto.
8. I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto disposto al periodo che precede, i consigli nazionali dell'ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante.
9. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina nazionale di cui ai commi 7 e 8 sono svolte dal componente con maggiore anzianita' d'iscrizione all'albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianita' d'iscrizione all'albo.
10. Fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.
11. Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina.
12. Il ministro vigilante puo' procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facolta' di nomina di componenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette.
13. Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina vigente.
14. Restano altresi' ferme le disposizioni vigenti in materia disciplinare concernenti la professione di notaio.