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Le risposte del Ministero
della Giustizia ai cinque
quesiti posti dal presidente
Enzo Iacopino per conto
del Cnog.

I Consigli di disciplina
istruiscono e decidono
gli affari deontologici,
mentre i vecchi Consigli
dell’Ordine hanno un
potere di denuncia al pari
del Pg, delle Autorità
indipendenti, dei gruppi
sociali o dei cittadini.
(In coda l’art. 8 del dpr 137/2012)

di Francesco M. De Bonis, inviato

Roma, 30 ottobre 2012. La risposta del Ministero della Giustizia (Dipartimento per gli affari di Giustizia, prot. 5674) nella persona del direttore generale Maria Teresa Saragnano non lascia dubbi circa le questioni sollevate da alcuni Ordini regionali: ai Consigli di disciplina territoriali  sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari, mentre ovviamente i Consigli regionali amministrativi dell’Ordine dei Giornalisti hanno un potere di denuncia.  Il presidente del Consiglio nazionale, Enzo Iacopino, aveva posto cinque quesiti “in tema di applicazione dell’articolo. 8 deI DPR n. 137/2012 di riforma delle professioni”. E puntuali sono arrivate le risposte dal Dicastero di via Arenula. Pubblichiamo i quesiti e le risposte:


a) In relazione al potere di vigilanza sulla professione dei Consigli regionali dell’Ordine dei giornalisti in materia deontologica, si chiede se, nell’emanando regolamento sui Consigli di disciplina territoriali, sia possibile conservare in capo ai Consigli regionali dell’Ordine le funzioni di accertamento di fatti e comportamenti rilevanti sotto il profilo deontologico e, in caso di sussistenza di elementi valutabili sotto detto profilo, trasmettere al Consiglio territoriale di disciplina la relativa documentazione affinché questi provveda all’istruttoria disciplinare. li Consiglio territoriale di disciplina sarà, quindi, chiamato ad esercitare la funzione disciplinare assegnatagli, solo su iniziativa del Consiglio regionale dell’Ordine o del Procuratore generale competente.


R. L’articolo 8, comma 1, del dP.R. n. 137/2012 prevede la costituzione di Consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari. Di conseguenza è possibile conservare ai consigli regionali dell’ordine le funzioni concernenti l’accertamento di fatti e comportamenti rilevanti sotto il profilo deontologico non in funzione decisoria, ma con la finalità di denuncia al consiglio territoriale di disciplina, cui è riservato il potere istruttorio e decisorio.


b) In relazione alla previsione concernente il Consiglio di disciplina territoriale, si chiede se sia possibile prevedere nel Regolamento che i Consigli regionali abbiano la facoltà di articolare l’organo disciplinare in sezioni, composte ciascuna da tre membri. Si fa presente che, secondo la legge 69/63 e successivi regolamenti attuativi, l’organo chiamato attualmente ad esercitare la funzione disciplinare in prima istanza è il Consiglio regionale dell’Ordine, composto da 9 consiglieri, e che in realtà regionali di particolare rilevanza, la presenza di un unico Consiglio composto da tre membri rallenterebbe l’amministrazione della giustizia domestica.


R, Quanto al quesito sub b), la possibilità prospettata è espressamente prevista dal comma 2 dell’articolo 8, ove i consigli di disciplina territoriale con più di tre componenti possono essere articolati in collegi di disciplina; la disciplina regolamentare che si propone avrebbe pertanto valore ricognitivo della norma primaria (ancorché al regolamento da adottarsi da parte del consiglio nazionale dell’ordine è rimessa la più specifica disciplina della individuazione dei criteri sui quali è effettuata la proposta dei consigli dell’ordine e la designazione da parte del presidente del tribunale dei componenti dei consigli di disciplina territoriali).


c) in relazione all’assegnazione delle cariche di presidente e segretario del Consiglio di disciplina territoriale e nazionale rispettivamente al più anziano o al più giovane (per anzianità di iscrizione o anagrafica per i non iscritti) sia prevedibile solo per la riunione di insediamento lasciando poi ai designati la scelta delle nomine definitive.


R. L’ipotesi formulata al punto c), è contraria al dato testuale dell’articolo. 8, comma 4.


d) in relazione alla previsione dell’immediata sostituzione dei consiglieri di disciplina nazionali (eletti tra i componenti il Consiglio nazionale dell’Ordine) a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si chiede se, in caso di dimissioni, il consigliere di disciplina torni ad assumere le funzioni di consigliere dell’Ordine per le funzioni amministrative.


R. Quanto al quesito sub d), va detto che non vi sono dati normativi testuali che impediscano la prospettazione del quesito (trattandosi peraltro di materia non estranea alla regolamentazione rimessa al consiglio nazionale dal comma 8 dell’articolo 8 in esame).


e) In relazione alla composizione dei Consigli territoriali di disciplina e del Consiglio nazionale di disciplina si chiede se vada determinata una presenza di pubblicisti e professionisti stante il rapporto fissato dalla legge a. 69/63 per la elezione dei Consigli regionali e del Consiglio nazionale.


R. In ordine al quesito sub e), si osserva che l’estraneità dei principi di delegificazione alla materia elettorale porterebbero a ritenere che le regole di rappresentatività, sottese ai sistemi elettorali degli ordini professionali, debbano rimanere immutate anche in relazione alla composizione degli organi di disciplina. Ciò varrebbe, in ogni caso, per il solo consiglio nazionale e non anche per i consigli di disciplina territoriali, la cui composizione avviene per nomina effettuata dal presidente del tribunale. Si potrebbe desumere che, in tal caso, il rapporto professionisti-pubblicisti non debba essere mantenuto.


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Il Gattopardo ha lavorato negli uffici del Consiglio


nazionale dell’Ordine dei Giornalisti: gli affari


disciplinari rimarranno di fatto dove sono oggi.


Senza l’impulso del vecchio Ordine, i Consigli di disciplina


non potranno agire neanche  d’ufficio. La volontà del


Parlamento viene tradita: scompare la separazione


tra funzioni amministrative e funzioni disciplinari!


Doveva cambiar tutto e invece non cambierà nulla!


di Franco Abruzzo


In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10151


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APPELLO.


Da FRANCO ABRUZZO ai


presidenti degli Ordini


regionali dei Giornalisti:


“Il dl 138/2011 ha previsto


che i Consigli dell’Ordine


non si  occupino più di


disciplina. Rispettate


la volontà delle Camere.


Non imbrigliate l’attività


dei nascenti Consigli di


disciplina. Sul potere deontologico


del vecchio Ordine è  ormai


tramontato il sole ed è


calato un buio impenetrabile”.


 


C’è  chi afferma che l’Ordine senza la disciplina ha perso la sua identità e il suo ruolo storico. Ma non è così.  Il  potere disciplinare resta sempre nell’ambito dell’Ordine, ma verrà esercitato presto da un particolare Consiglio istituito ad hoc. L’Ordine oggi in sostanza ha due Consigli: quello storico che si occupa di formazione, esami di Stato e  Albo, quello nascente che vigilerà sulla condotta degli iscritti. 


In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10140


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Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti


ha deciso: le regole deontologiche saranno


gestite soltanto dai  “Consigli territoriali


di disciplina”. Sconfitto con 38 voti contro 28


(18 astenuti) il tentativo di alcuni presidenti


regionali di interferire nellavita dei nuovi organismi.


Ha vinto la volontà del Parlamento.


In  allegato la bozza del Regolamento.


 


Dice la norma approvata dal Cnog: “Il procedimento disciplinare è iniziato dal Consiglio territoriale di disciplina a seguito di segnalazioni o esposti di terzi o del Consiglio dell’Ordine, nonché su richiesta del  Procuratore generale della Repubblica o del procuratore della Repubblica competenti”.


di Franco Abruzzo


già presidente e oggi consigliere dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia


In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10162


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Dpr 137/2012. Art. 8 Disposizioni  sul   procedimento   disciplinare   delle   professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie


 1. Presso i  consigli  dell'ordine  o  collegio  territoriali  sono istituiti consigli di disciplina territoriali  cui  sono  affidati  i compiti  di  istruzione  e  decisione  delle  questioni  disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.


2. I consigli di disciplina territoriali di cui  al  comma  1  sono composti da un numero di consiglieri pari a  quello  dei  consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali,  svolgono  funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine o collegio territoriali  presso cui  sono  istituiti.  I  collegi  di  disciplina,  nei  consigli  di disciplina territoriali con più di  tre  componenti,  sono  comunque composti da tre consiglieri e  sono  presieduti  dal  componente  con maggiore  anzianita'  d'iscrizione  all'albo  o,  quando   vi   siano componenti  non  iscritti  all'albo,  dal  componente  con   maggiore anzianita' anagrafica.


   3.  Ferma  l'incompatibilita'  tra   la   carica   di   consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica  di  consigliere  del corrispondente consiglio di disciplina  territoriale,  i  consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati  dal presidente del tribunale  nel  cui  circondario  hanno  sede,  tra   i soggetti  indicati  in  un  elenco   di   nominativi   proposti   dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio. L'elenco  di  cui  al periodo che precede e' composto da un numero di  nominativi  pari  al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale  e' chiamato a designare. I criteri in base ai  quali  e'  effettuata  la proposta dei consigli dell'ordine o collegio  e  la  designazione  da parte del presidente del tribunale, sono individuati con  regolamento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in  vigore  del  presente decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.


  4.  Le  funzioni  di  presidente  del   consiglio   di   disciplina territoriale sono  svolte  dal  componente  con  maggiore  anzianita' d'iscrizione all'albo o, quando  vi  siano  componenti  non  iscritti all'albo, dal  componente  con  maggiore  anzianita'  anagrafica.  Le funzioni  di  segretario  sono  svolte  dal  componente  con   minore anzianita' d'iscrizione all'albo o, quando vi  siano  componenti  non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianita' anagrafica.


   5. All'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti  meno a  causa  di  decesso,  dimissioni  o  altra  ragione,  si   provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili.


  6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica  per  il medesimo periodo dei consigli dell'ordine o collegio territoriale.


  7. Presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio che  decidono in via amministrativa sulle questioni  disciplinari,  sono  istituiti consigli di disciplina nazionali  cui  sono  affidati  i  compiti  di istruzione e decisione delle questioni  disciplinari  assegnate  alla competenza dei medesimi consigli nazionali  anche  secondo  le  norme antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto.


  8. I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o collegio  che esercitano funzioni  disciplinari  non  possono  esercitare  funzioni amministrative. Per la ripartizione delle  funzioni  disciplinari  ed amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto  disposto al periodo che precede, i consigli nazionali dell'ordine  o  collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall'entrata  in vigore del presente decreto, previo parere  favorevole  del  ministro vigilante.


  9. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina  nazionale di cui ai commi 7  e  8  sono  svolte  dal  componente  con  maggiore anzianita' d'iscrizione all'albo.  Le  funzioni  di  segretario  sono svolte dal componente con minore anzianita' d'iscrizione all'albo.


  10. Fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di  cui  ai  commi  precedenti,  le  funzioni  disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.


  11. Restano ferme le altre disposizioni in materia di  procedimento disciplinare delle professioni  regolamentate,  e  i  riferimenti  ai consigli dell'ordine o collegio  si  intendono  riferiti,  in  quanto applicabili, ai consigli di disciplina.


  12. Il ministro vigilante puo' procedere  al  commissariamento  dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e  ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui  non  sono in  grado  di  funzionare  regolarmente.  Il   commissario   nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo  svolgimento  delle  funzioni  dell'organo  fino  al successivo mandato, con facolta'  di  nomina  di  componenti  che  lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette.


  13. Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina vigente.


  14. Restano altresi'  ferme  le  disposizioni  vigenti  in  materia disciplinare concernenti la professione di notaio.


 


 


 


 


 


 





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