data 11 novembre 2012 -- per Pec
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Oggetto: illegittimità della trattenuta del 5% sulla pensione del giornalista professionista Francesco Abruzzo. Richiesta di disapplicazione immediata della norma che stabilisce il prelievo per effetto della sentenza della Corte costituzionale numero 241 depositata il 31.10.2012.
Il sottoscritto Francesco (“Franco”) Abruzzo, nato a Cosenza il 3/8/1939, residente in 20099 Sesto San Giovanni, chiede che venga cancellato al più presto il prelievo del 5% sulla parte della sua pensione superiore ai 90 mila euro, un prelievo illegittimo e discriminatorio.
Nella sentenza numero 241 depositata il 31.10.2012, la Corte costituzionale ha rilevato che il ticket sulle pensioni cosiddette d’oro ha natura tributaria, aprendo così la possibilità ad uno specifico ricorso di dichiarazione di illegittimità costituzionale in base agli articoli 3 e 53 della Costituzione. Tuttavia, solo per un banale motivo tecnico, cioè per un “pasticcio giuridico” (dovuto all’accavallarsi di un secondo decreto-legge del governo Berlusconi nel giro di appena un mese poi non convertito dal Parlamento), la Consulta non ha potuto per ora dichiarare l’incostituzionalità del taglio inizialmente introdotto dal governo Berlusconi con l’art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 poi convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111 in base al quale era previsto un contributo di perequazione per trattamenti pensionistici i cui importi complessivamente superino i 90.000 euro lordi annui, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro e al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro. Per l’esattezza tale norma è stata successivamente integrata dal governo Monti con l'art. 24, comma 31 bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214 (meglio noto come decreto “Salva Italia”), che ha previsto il taglio del 15 per cento per la parte eccedente i 200.000 euro.
Secondo i giudici della Consulta, il contributo previsto a carico dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie “ha natura certamente tributaria, in quanto costituisce un prelievo analogo a quello effettuato sul trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici” già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 223 del 2012. La norma contestata, infatti, “integra una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare, che presenta tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte per caratterizzare il prelievo come tributario”. L’affermazione di principio da parte della Consulta è comunque chiarissima e inequivocabile sulla illegittimità del taglio operato dal governo Berlusconi su tutte le pensioni pubbliche e private superiori ai 90 mila euro lordi l’anno.
La pubblica amministrazione e gli enti pensionistici non possono costringere i citatdini pensionati ad avviare costose cause in presenza dell’articolo 1 della legge 241/1990 secondo il quale “L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza…”. Il sottoscritto chiede che, con riferimento all’articolo 3 della Costituzione, gli sia riservato immediatamente il trattamento che la Corte costituzionale ha già riconosciuto ai pubblici dipendenti come i magistrati.
Cordiali saluti,
dott. Francesco (“Franco”) ABRUZZO
giornalista professionista, pensionato Inpgi, consigliere dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia (di cui è stato presidente dal 15/5/1989 al 7/6/2007) e dell’Associazione lombarda dei Giornalisti
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