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ITALIA - Sistema dualistico delle professioni. Quelle con l’Albo e quelle senza.

Con il termine Sistema dualistico delle professioni s'intende la suddivisione tra le professioni intellettuali per cui sia istituito un albo obbligatorio per legge (ovvero le professioni regolamentate dette anche "protette") e quelle per cui non vi sia un albo obbligatorio (ovvero le professioni non regolamentate dette anche "senza albo").


Questa suddivisione, diffusa in Europa e nel Mondo, si basa sulla distinzione tra il sistema ordinistico (cioè quello basato sugli ordini professionali) e quello associativo. Quest'ultimo ha trovato riconoscimento giuridico in Italia, con l'approvazione definitiva il 19 dicembre 2012 del disegno di legge n. 3270 ("Disposizioni in materia di professioni non organizzate") che oggi è la legge 14 gennaio 2013 n. 4 e che si può leggere in coda.  


Laddove il sistema associativo è diffuso da tempo, esso si basa sull'attestazione di competenza (rilasciata dalle associazioni professionali stesse ma in ottemperenza alle prescrizioni internazionali di accreditamento) o sulla certificazione di conformità alle norme tecniche ISO (rilasciata dagli organismi accreditati). Questa tipologia di qualifica è essenzialmente volontaria oppure sostanzialmente imposta dal mercato per prassi.


Tale impostazione è in conformità alla Strategia di Lisbona della Unione europea in tema di qualifica professionale e prestatori di servizi introdotta anche nella legislazione italiana (Decreto legislativo n° 206 del 9 novembre 2007, recepimento della direttiva UE n° 36/2005 sulle qualifiche professionali).


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IL SOLE 24 ORE  20/12/2012


Dal Parlamento. Sì della commissione Attività produttive della Camera in deliberante: nuove regole per un milione e mezzo di operatori


Arriva la legge per i «senz'Albo»


L'obiettivo è dare garanzie agli utenti attraverso la certificazione delle competenze


 


Federica Micardi


Per le professioni «senz'albo» il Natale arriva in anticipo. La commissione Attività produttive della Camera ha approvato ieri la legge che li riguarda. Il provvedimento è stato votato dalla maggioranza qualificata (il 50% più 1) ed è passata con 20 voti favorevoli, due contrari e un astenuto. Dato che la Commissione è composta da 45 persone, il rischio di non farcela è stato molto alto fino all'ultimo.


È la prima volta che tutte le "arti e professioni" che sono nate negli ultimi anni hanno trovato una norma che li riconosce. La legge, definita «Disposizioni in materia di professioni non regolamentate», sancisce, in 11 articoli, regole non obbligatorie, per l'esercizio dell'attività nel mercato. Stiamo parlando di attività che esistono, alcune da molti anni, altre più recenti, e che "sul campo" hanno trovato una loro clientela, come gli osteopati, i grafologi, i sociologi, i kiniesioterapisti, i councelour, gli amministratori di condominio e molti altri. Un elenco esaustivo non esiste, e anche sul numero ci sono cifre diverse. Per alcuni questi professionisti sono poco più di un milione e mezzo, per altri arrivano a tre milioni. Una massa di lavoratori autonomi, quindi, che finora ha operato senza un "sentiero comune". È da tempo che chi svolge queste attività professionali cerca un "riconoscimento": e anche qui i numeri non sempre coincidono, per alcuni sono vent'anni, per altri addirittura trenta. A creare le condizioni per giungere ad avere una legge ad hoc è stata l'Unione Europea, che da tempo sta lavorando per facilitare la libera circolazione del lavoro.


La legge approvata ieri non impone nulla, a partire dall'iscrizione a un'associazione (obbligo che, invece, esiste negli Ordini); lascia ampia libertà di scelta, indicando, però, il sentiero da seguire. Non esiste, dunque, l'obbligo di essere iscritto a un'associazione, ma chi sceglie di farlo deve attenersi ad alcune regole. Così come la stessa associazione ha l'obbligo di svolgere una serie di compiti che vanno dalla formazione, alla gestione delle controversie.


Finora ogni professione non regolamentata si è mossa da sola per cercare di porre le basi per un'offerta di qualità. Una strategia scelta da alcune di loro è stata quella di rivolgersi all'Uni (l'Ente nazionale di normazione) per avere una norma tecnica. E la legge approvata ieri promuove proprio l'autoregolamentazione volontaria (articolo 6) attraverso l'Uni.


Gli Ordini non nascondono la loro delusione. Diverse professioni ordinistiche, come i commercialisti e gli psicologi, hanno sottolineato il rischio di confusione che sarà generato dall'uso del termine "professionista" esteso anche a chi non ha fatto un esame di Stato. Questo timore è diventato un cavallo di battaglia della parlamentare Maria Grazia Siliquini, che fino all'ultimo ha cercato di far modificare il testo della norma approvato ieri e che dopo il voto ha detto: «Alla prossima legislatura spetterà il gravoso compito di rivedere i termini di questa legge e risanare gli errori compiuti». Di contro i presidenti delle associazioni come Arvedo Marinelli (Ancot), Luigi Pessinna (Ancit), Riccardo Alemanno dell'Int e Roberto Falcone (Lapet) - tutti tributaristi – non trattengono la loro soddisfazione: non si tratta però di un traguardo, tendono a sottolineare, ma di un importante punto di parteza. Secondo Giorgio Berloffa, presidente di Cna professioni, un grande merito va alla presidente della commissione, Manuela Dal Lago, per come ha condotto a compimento l'intero iter. E aggiunge: «Ringrazio Siliquini, ma la sua tenacia e determinazione meritavano una causa migliore».


 


I punti principali della nuova disciplina


 


01 | RAPPORTO SCRITTO


La legge prevede che i professionisti senza albo debbano inserire in ogni rapporto scritto con il cliente gli estremi del provvedimento


 


02 | LE ASSOCIAZIONI


I professionisti possono costituire associazioni fondate su base volontaria che devono promuovere la formazione permanente per i propri iscritti e devono vigilare sulla condotta professionale degli iscritti


 


03 | CONTENZIOSO


Le associazioni devono attivare uno sportello di riferimento per il cittadino presso cui i clienti possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti


 


04 | PUBBLICITÀ


Nei siti web delle associazioni devono essere contenuti gli elementi informativi utili per i clienti


 


05 | ATTESTAZIONE


Le associazioni possono rilasciare un'attestazione relativa all'iscrizione del professionista, agli standard qualitativi, alle garanzie fornite, alla polizza assicurativa del professionista e alla eventuale certificazione Uni posseduta dal professionista §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§


IL SOLE 24 ORE  21/12/2012


Professioni non regolamentate. L'iscrizione non è obbligatoria


«Senz'albo», le associazioni responsabili della formazione


TUTELA DEL CONSUMATORE - Obbligo di istituire uno sportello al quale i clienti possono rivolgersi in caso di contenzioso con il professionista


 


Francesca Milano


MILANO. Non avranno un Ordine, ma potranno costituire associazioni a carattere professionale legalmente riconosciute. È questa una delle principali novità introdotte dalla legge per i «senz'albo», una vastissima platea di lavoratori che si occupano numerose materie, dalla consulenza fiscale all'informatica, dalla fisioterapia alla statistica.


L'iscrizione alle associazioni non è obbligatoria per il professionista, mentre ci sono alcuni obblighi che le associazioni devono rispettare. Prima di tutto, infatti, le associazioni devono promuovere la formazione permanente dei propri iscritti.


In secondo luogo, poi, alle associazioni spetta il compito di vigilare sulla condotta professionale degli associati e di stabilire le sanzioni disciplinari da irrogare ai professionisti in caso di violazioni del Codice di condotta, che deve essere adottato.


Le associazioni saranno utili anche ai clienti dei professionisti, che in caso di contenzioso con il singolo professionista potranno rivolgersi allo sportello che le associazioni sono obbligate a istituire proprio a questo scopo. Allo sportello i clienti potranno richiedere anche informazioni relative all'attività professionale e agli standard qualitativi richiesti ai professionisti associati.


Per tutelare i clienti e garantire la trasparenza del mercato, la legge prevede che le associazioni abbiano la facoltà di rilasciare ai propri iscritti un'attestazione relativa alla regolare iscrizione del professionista, ai requisiti necessari per l'iscrizione, agli standard qualitativi che gli iscritti devono rispettare, alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, all'eventuale possesso da parte del professionista di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato e all'eventuale (non obbligatorio) possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal singolo professionista.


Tra gli obblighi delle associazioni c'è anche quello di pubblicare sul proprio sito internet gli elementi informativi che possono essere utili ai cittadini. In particolare, sul web dovranno essere pubblicati lo statuto e l'atto costitutivo dell'associazione, la composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali, la struttura organizzativa dell'associazione, la precisa identificazione dell'attività professionale svolta dagli iscritti, gli eventuali requisiti necessari per l'iscrizione all'associazione (titoli di studio, quota da versare), l'assenza di scopi di lucro.


Le associazioni professionali possono anche riunirsi in forme aggregative, pur mantenendo la propria autonomia. Tra le funzioni delle aggregazioni di associazioni ci sono la promozione e la qualificazione delle attività professionali che rappresentano, la divulgazione delle informazioni relative all'attività professionale e la rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, le aggregazioni possono, inoltre, controllare l'operato delle associazioni.


francesca.milano@ilsole24ore.com


 


Le categorie


- Addetti alla sicurezza


- Amministratori di condominio


- Consulenti di investimento


- Consulenti fiscali


- Esperti del temporary management


- Esperti di fitness


- Esperti recupero crediti


- Fisioterapisti


- Fotografi professionisti


- Giuristi d'impresa


- Informatici


- Interpreti e traduttori


- Mediatori familiari


- Patrocinatori stragiudiziali


- Pubblicitari professionisti


- Rappresentanti di commercio


- Tributaristi


- Visurista


§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§


LEGGE 14 gennaio 2013 n. 4. Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (GU n. 22 del 26-1-2013).  Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/2013


 


ARTICOLO 1. Oggetto e definizioni


1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto


dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le


professioni non organizzate in ordini o collegi.


2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito


denominata «professione», si intende l’attività economica,anche organizzata, volta alla prestazione


di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro


intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge


a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del Codice civile, delle professioni


sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da


specifiche normative.


3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la sua attività, in ogni


documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina


applicabile, agli estremi della presente legge. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali


scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al Titolo III della parte II del Codice del consumo,


di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo


Codice.


4. L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e


sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede,


dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della


specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.


5. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o


nella forma del lavoro dipendente.


ARTICOLO 2


Associazioni professionali


1. Coloro che esercitano la professione di cui all’articolo 1, comma2, possono costituire


associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza


alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e


garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel


rispetto delle regole sulla concorrenza.


2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza


delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei


principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo


raggiungimento delle finalità dell’associazione.


3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione


permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell’articolo 27-bis del Codice


del consumo, di cui al decreto legislativo6settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta


professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le


violazioni del medesimo Codice.


4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno


sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni


professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi


dell’articolo 27-ter del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,


nonché ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi


da esse richiesti agli iscritti.


5. Alle associazioni sono vietati l’adozione e l’uso di denominazioni professionali relative a


professioni organizzate in ordini o collegi.


6. Ai professionisti di cui all’articolo 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente


articolo, non è consentito l’esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche


categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e


l’iscrizione al relativo albo professionale.


7. L’elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di


cui all’articolo 3che dichiarano,con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali,


di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di


cui agli articoli 5,6 e 7 è pubblicato dal ministero dello Sviluppo economico nel proprio sito internet,


unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi


dell’articolo 4,comma1, della presente legge.


ARTICOLO 3


Forme aggregative delle associazioni


1.Le associazioni professionali di cui all’articolo 2, mantenendo la propria autonomia, possono


riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica.


2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza


e imparzialità.


3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali


che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze a esse connesse


e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle


singole associazioni, esse possono controllare l’operato delle medesime associazioni, ai fini della


verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell’esercizio


dell’attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.


ARTICOLO 4


Pubblicità delle associazioni professionali


1.Le associazioni professionali di cui all’articolo 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui


all’articolo 3 pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il


consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i


propri associati a utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio o attestato di


qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della


presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all’articolo 81 del decreto legislativo 26


marzo 2010, n. 59.


2. Il rappresentante legale dell’associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la


correttezza delle informazioni fornite nel sito web.


3. Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo


e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza


professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei


lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.


Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle


associazioni rappresentate nei comitati stessi.


ARTICOLO 5


Contenuti degli elementi informativi


1. Le associazioni professionali assicurano,perle finalità e con le modalità di cui all’articolo 4,


comma1, la piena conoscibilità dei seguenti elementi:


a) atto costitutivo e statuto;


b) precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce;


c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;


d) struttura organizzativa dell’associazione;


e) requisiti per la partecipazione all’associazione, con particolare riferimento ai titoli di


studio relativi alle attività professionali oggetto dell’associazione, all’obbligo degli


appartenenti di procedere all’aggiornamento professionale costante e alla predisposizione


di strumenti idonei ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo e all’indicazione della


quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;


f) assenza di scopo di lucro.


2. Nei casi di cui all’articolo 4, comma 1, secondo periodo, l’obbligo di garantire la conoscibilità è


esteso ai seguenti elementi:


a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni


poste in essere e l’organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della


necessaria autonomia;


b) l’elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;


c) le sedi dell’associazione sul territorio nazionale, in almeno tre Regioni;


d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli


associati, in forma diretta o indiretta;


e) l’eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell’associazione conforme alla


norma Uni En Iso 9001 per il settore di competenza;


f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di


accesso allo sportello di cui all’articolo 2,comma4.


ARTICOLO 6


Autoregolamentazione volontaria


1. La presente legge promuove l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell’attività


dei soggetti che esercitano le professioni di cui all’articolo 1, anche indipendentemente


dall’adesione degli stessi a una delle associazioni di cui all’articolo 2.


2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a


norme tecniche Uni Iso, Uni En Iso, Uni En e Uni, di seguito denominate «normativa tecnica Uni»,


di cui alla direttiva 98/34/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla


base delle linee guida Cen 14 del 2010.


3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell’attività e le modalità di comunicazione


verso l’utente individuate dalla normativa tecnica Uni costituiscono principi e criteri generali che


disciplinano l’esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la


qualificazione.


4. Il ministero dello Sviluppo economico promuove l’informazione nei confronti dei professionisti e


degli utenti riguardo all’avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma


tecnica Uni relativa alle attività professionali di cui all’articolo 1.


ARTICOLO 7


Sistema di attestazione


1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi


professionali, le associazioni professionalipossono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie


verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa:


a) alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;


b) ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;


c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a


rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione


all’associazione;


d) alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui


all’articolo 2, comma 4;


e) all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale


stipulata dal professionista;


f) all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata


da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica Uni.


2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l’esercizio


dell’attività professionale.


ARTICOLO 8


Validità dell’attestazione


1. L’attestazione di cui all’articolo 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il


professionista risulta iscritto all’associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata a ogni


rinnovo dell’iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell’attestazione è


specificata nell’attestazione stessa.


2. Il professionista iscritto all’associazione professionale e che ne utilizza l’attestazione ha l’obbligo


di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’associazione.


ARTICOLO 9


Certificazione di conformità a norme tecniche Uni


Le associazioni professionali di cui all’articolo 2 e le forme aggregative di cui all’articolo 3


collaborano all’elaborazione della normativa tecnica Uni


relativaallesingoleattivitàprofessionali,attraversolapartecipazione ai lavori degli specifici organi


tecnici o inviando all’ente di normazione i propri contributi nella fase dell’inchiesta pubblica, al fine


di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni


possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di


competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali


organismi dalla normativa vigente e garantiti dall’accreditamento di cui al comma 2.


2. Gli organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento ai


sensi del regolamento (Ce) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008,


possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna


associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica Uni definita per la singola professione.


ARTICOLO 10


Vigilanza e sanzioni


1. Il ministero dello Sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle


disposizioni della presente legge.


2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell’associazione o il rilascio


dell’attestazione di cui all’articolo 7,comma1, contenente informazioni non veritiere, sono


sanzionabili ai sensi dell’articolo 27 del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6


settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.


ARTICOLO 11


Clausola di neutralità finanziaria


1. Dall’attuazione degli articoli 2,comma 7, 6, comma 4, e 10 non devono derivare nuovi o maggiori


oneri a carico del bilancio dello Stato. Il ministero dello Sviluppo economico provvede agli


adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione


vigente.


 


 





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