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MEDIA E POTERE. PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PA. LA BUFALA DEL GOVERNO MONTI, L’ESCA DEL FOIA E IL COPIA-INCOLLA DEI MEDIA TRADIZIONALI. (IN CODA IL PROVVEDIMENTO DEL GOVERNO).

di Andrea Fama-www.lsdi.it

 


La rivoluzione annunciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’introduzione del Freedom of Information Act e del nuovo istituto del diritto di accesso civico è una bufala.


Il decreto approvato il 22 gennaio a sera, infatti, pur introducendo diversi aspetti lodevoli nella disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione della PA, non introduce alcun Foia. (Altro discorso il fatto che un testo su trasparenza e accesso sia invisibile e inaccessibile, e che a quanto parrebbe quello uscito dal CdM non sia neanche una versione definitiva. Se in Italia avessimo davvero un FOIA, “potremmo accedere ai lavori preparatori per fugare ogni dubbio”,  come evidenzia Elena Aga Rossi in un commento su Forum PA, che ha recentemente pubblicato un panel proprio sul FOIA).


Come hanno preso i media questa falsa notizia? L’hanno copiata e incollata. Almeno le testate giornalistiche più in vista, infatti, hanno rilanciato pedissequamente il comunicato della PdC, con buona pace per l’approfondimento critico, il fact-checking o eventuali rettifiche. Repubblica.it ha addirittura esaltato nel titolo l’adozione di un “Freedom Act”, con buona pace anche per la dizione. Sostanzialmente, l’autorevolezza di queste testate ha certificato la distorsione della realtà messa in atto dalla PdC (vagliela a spiegare adesso alla casalinga di Voghera la differenza tecnica e sostanziale tra il “Freedom Act” di Monti e il “Freedom of Information Act” in vigore in una novantina di Paesi del mondo).


Chi ha prodotto, quindi, la vera informazione?


La Iniziativa per l’adozione di un Freedom of Information Act in Italia ha subito lanciato l’allarme (ripreso da Lsdi) smontando le dichiarazioni entusiastiche su un Foia tricolore. Lo stesso ha fatto Guido Scorza, già professore avvocato e blogger, oggi firma del Fatto Quotidiano. O ancora, Guido Romeo, giornalista di Wired, che però approfondisce la vicenda dal sito della associazione Diritto di Sapere.


Insomma, sembra essere “l’attivismo”, e non certo la stampa generalista, la maggiore fonte di informazioni accurate e ragionate, pur su un tema così rilevante per il giornalismo come l’accesso alle informazioni della Pubblica Amministrazione.


Una tendenza, questa, già in atto in diversi ambiti della professione, come il fotogiornalismo, oggi sempre più appannaggio di ONG e fondazioni piuttosto che del National Geographic. Una tendenza, ma anche un’attitudine, che fa riflettere sul presente e sul futuro della professione, al di là di questioni come il tesserino e la formazione continua.


In http://www.lsdi.it/2013/la-bufala-del-doverno/


……………………………………..


Trasparenza amministrativa e Freedom of information act all’amatriciana (in http://www.leggioggi.it/2013/01/28/trasparenza-amministrativa-e-freedom-information-act-allamatriciana/)


 


Talmente è forte l’entusiasmo del Governo, giunto agli sgoccioli del suo mandato, che con la delega si è scatenato. E fa i miracoli informatici: al grido “fridomovinfommescionact” tutti i documenti e le informazioni delle PA saranno trasparenti, pubbliche e reperibili in internet


Il legislatore italiano fa i miracoli informatici. Dopo che per anni la normativa, ma soprattutto l’organizzazione amministrativa hanno brillato per una rilevante arretratezza nel campo della trasparenza e dell’utilizzo delle risorse informatiche, adesso tutto è destinato a cambiare.


Al grido “fridomovinfommescionact” tutti i documenti e le informazioni delle pubbliche amministrazioni saranno trasparenti, pubbliche e reperibili in internet.


A garantire questo risultato è la bozza di decreto legislativo, attuativo dell’articolo 1, comma 35, della legge “anticorruzione” 190/2012.


Talmente è forte l’entusiasmo del Governo, giunto agli sgoccioli del suo mandato, che con la delega si è scatenato. E, come detto sopra, adesso fa i miracoli.


In una delle disposizioni più rilevanti della bozza, la norma imporrà alle amministrazioni di pubblicare per ogni provvedimento amministrativo “il contenuto, l’oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento”.


Qui, prima di soffermarsi sul super potere informatico del legislatore, è opportuno fare qualche piccola sottolineatura. Abbiamo letto bene? Del provvedimento amministrativo occorre pubblicare “il contenuto” e “l’oggetto”? Ma, questi elementi, ci direbbe qualsiasi dotto di diritto amministrativo, sono elementi essenziali di ogni provvedimento. Basta pubblicare quello e il gioco è fatto. Del resto, la trasparenza impone appunto che sia possibile accedere ai direttamente alle decisioni e ai provvedimenti.


La norma della bozza di d.lgs, però, precisa che “la pubblicazione [dei provvedimenti nda] avviene nella forma di una scheda sintetica”.


L’arcano, allora, è chiarito. Come sempre, il legislatore passa da un eccesso all’altro. Da niente trasparenza, all’eccesso di trasparenza. Essa è utile per la vita democratica ed il controllo diffuso dell’attività amministrativa. Tutto bellissimo e giustissimo e doveroso.


Il passo in più che richiederà il legislatore, però, è di sintetizzare i contenuti dei provvedimenti nella famosa scheda. Sì, perché i giornalisti o i blogger interessati a cercare nei siti istituzionali non solo debbono poter accedere ad un outlook coordinato e semplice dei provvedimenti, senza faticare né nella ricerca, né nella loro apertura e lettura.


Insomma, la pubblicazione del provvedimento non può che avvenire attraverso un link al file. Scattano, allora, due difficoltà. La prima, di natura tecnica: i files linkati al sito non possono essere indicizzati, occorre quel click in più per scaricarli. La seconda difficoltà è di natura, come dire, relazionale: i provvedimenti amministrativi hanno un’aria un po’ burocratica. Questo è certamente causato da una cultura amministrativa particolare e non abituatissima ad essere propriamente chiara nell’esprimersi. Del resto, però, se il provvedimento amministrativo non ha quei contenuti e quelle forme, viene impallinato in sede di controlli o di giudizio. Dunque, non c’è moltissima scelta per il “burocrate”, costretto ad utilizzare lessico, linguaggio e forma “sacrali”, ma respingenti per il comprendonio comune.


Pertanto, secondo il legislatore, il provvedimento nella scheda deve essere riscritto, sintetizzato, sfrondato, reso in modo tale da poter essere subito compreso da chiunque.


Non basta, quindi,la trasparenza. Occorre anche la riscrittura in prosa dei provvedimenti amministrativi.


E’ chiaro che norme di questo genere vengono scritte da chi antepone principi generali, per quanto belli e condivisibili, alla ragion pratica. Chi ha redatto simile norma non si rende conto che impone alle amministrazioni una folle duplicazione del lavoro: prima scrivere il provvedimento nelle forme dovute, poi riprodurlo a beneficio del blogger di turno. Il tutto, in assenza di tempo, risorse e strumenti. A meno di non compiere la scelta di dedicare dipendenti intenti solo a riprodurre gli atti nella famosa “scheda sintetica”, a beneficio della trasparenza, che va benissimo. Ma poiché le risorse sono quelle che sono, simile lavoro non può che sottrarre forze lavorative ad altre. Come avviene in molti comuni, i quali hanno deciso di far presidiare i social network da propri dipendenti (spesso, per altro, con risultati non proprio esaltanti), per mantenere aperto il “dialogo coi cittadini”: parlare di scuola e dei problemi delle scuole che cadono a pezzi, invece di agire sulle scuole perché a pezzi non cadano…


Il redattore della bozza di decreto legislativo, in un sussulto breve (molto breve) di realismo si deve essere reso conto che la previsione creerebbe un carico di lavoro difficilmente sostenibile. Pertanto, ha pensato bene di stabilire che la già vista “scheda sintetica” sia “prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l’atto”!


Il sussulto, come detto, c’è stato, ma è misurabile nell’ordine dei micro millesimi di secondo. Infatti, il rimedio al possibile incremento insostenibile del carico di lavoro è, appunto, il “miracolo” del legislatore: un sistema che, magicamente, mentre un dipendente pubblico redige un provvedimento amministrativo, produce automaticamente anche la scheda sintetica prevista.


Idea straordinaria, certo. Peccato che sia pura fantascienza, come le astronavi che viaggiano nel cosmo più veloci della luce o, per restare più pedestremente nei confini della scienza all’italiana, come i neutrini che viaggiano più veloci della luce nel tunnel che va da Ginevra al Gran Sasso.


Il legislatore pensa di imporre la produzione automatica della scheda di trasposizione del provvedimento amministrativo in prosa, senza che ancora non solo sia stato inventato il software geniale che potrebbe realizzare simile miracolo, ma nemmeno porsi il problema di quanto questo costerebbe, di quali investimenti occorrerebbe realizzare per giungere a simile prodigio.


Ma di “miracolo” deve realmente trattarsi, perché, come sempre, questa, come tutte le altre attività e adempimenti (decine, centinaia) previste dalla bozza di decreto legislativo debbono essere realizzate senza incrementare la spesa pubblica prevista dalla legislazione vigente.


I miracoli della tecnologia, la trasparenza “totale”, il Freedom of information act all’amatriciana. Ovviamente, un’amatriciana che produce il condimento automaticamente, mentre si calano i bucatini nella pentola…


Pubblicato da il 28 gennaio 2013 in Amministrativo


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Il comunicato del Governo- Consiglio dei Ministri n. 66 del 22/01/2013 (in http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/testo_int.asp?d=70320)


A. PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PA


Il Consiglio ha approvato, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, due decreti legislativi che attuano la legge 190 del 2012 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”).


Il primo provvedimento riordina tutte le norme che riguardano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PA e introduce alcune sanzioni per il mancato rispetto di questi vincoli. Di seguito, in sintesi, i punti principali del provvedimento:


1. viene istituito l’obbligo di pubblicità: delle situazioni patrimoniali di politici, e parenti entro il secondo grado; degli atti dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche; dei dati, in materia sanitaria, relativi alle nomine dei direttori generali, oltre che agli accreditamenti delle strutture cliniche.


2. viene data una definizione del principio generale di trasparenza: accessibilità totale delle informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività delle PA, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.


Il provvedimento ha infatti lo scopo di consentire ai cittadini un controllo democratico sull’attività delle amministrazioni e sul rispetto, tra gli altri, dei principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza dell’azione pubblica.


3. la pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali diventa lo snodo centrale per consentire un’effettiva conoscenza dell’azione delle PA e per sollecitare e agevolare la partecipazione dei cittadini. Per pubblicazione si intende la diffusione sui siti istituzionali di dati e documenti pubblici e la diretta accessibilità alle informazioni che contengono da parte degli utenti.


4. si stabilisce il principio della totale accessibilità delle informazioni. Il modello di ispirazione è quello del Freedom of Information Act statunitense, che garantisce l’accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle PA, salvo i casi in cui la legge lo esclude espressamente (es. per motivi di sicurezza).


5. si prevede che il principio della massima pubblicità dei dati rispetti le esigenze di segretezza e tutela della privacy. Il provvedimento stabilisce che i dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari possono essere diffusi attraverso i siti istituzionali e possono essere trattati in modo da consentirne l’indicizzazione e la tracciabilità con i motori di ricerca. È previsto l’obbligo di pubblicazione dei dati sull’assunzione di incarichi pubblici e si individuano le aree in cui, per ragioni di tutela della riservatezza, non è possibile accedere alle informazioni.


6. viene introdotto un nuovo istituto: il diritto di accesso civico. Questa nuova forma di accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e PA e a promuovere il principio di legalità (e prevenzione della corruzione). In sostanza, tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere che le PA pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato.


7. si disciplina la qualità delle informazioni diffuse dalle PA attraverso i siti istituzionali. Tutti i dati formati o trattati da una PA devono essere integri, e cioè pubblicati in modalità tali da garantire che il documento venga conservato senza manipolazioni o contraffazioni; devono inoltre essere aggiornati e completi, di semplice consultazione, devono indicare la provenienza ed essere riutilizzabili (senza limiti di copyright o brevetto).


8. si stabilisce la durata dell’obbligo di pubblicazione: 5 anni che decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui decorre l’obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti abbiano prodotto i loro effetti (fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente).


9. si prevede l’obbligo per i siti istituzionali di creare un’apposita sezione – “Amministrazione trasparente” – nella quale inserire tutto quello che stabilisce il provvedimento.


10. viene disciplinato il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità – che è parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione – e che deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance.


11. Altre disposizioni riguardano la pubblicazione dei curricula, degli stipendi, degli incarichi e di tutti gli altri dati relativi al personale dirigenziale e la pubblicazione dei bandi di concorso adottati per il reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale presso le PA.


 


 


 


 


 





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