Roma, 18 febbraio 2013. Ieri il vice capo di gabinetto del Ministro della Giustizia, Salvatore Vitello, ha trasmesso al Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti la risposta circa tre quesiti sull’interpretazione dell’articolo 8 deI Dpr 7 agosto 2012 n. 137 “recante riforma degli organi di disciplina delle professioni regolamentate”. Questi i chiarimenti:
1. “Le norme di riforma sono già entrate in vigore e nessuna disposizione autorizza a ritardare la costituzione dei nuovi organi disciplinari. Non è possibile differire nel tempo l’indicazione al Presidente del Tribunale della rosa dei componenti dei consigli di disciplina, rimandandola ad un momento successivo al rinnovo dei corrispondenti consigli dell’Ordine”.
2. “I procedimenti disciplinari già in corso possono proseguire dinanzi ai nuovi organi senza necessità di essere rinnovati neanche in parte”.
3. “La durata dei Consigli territoriali di disciplina non è parallela o sovrapponibile a quella dei Consigli amministrativi dell’Ordine, ma semplicemente uguale quanto alla misura del tempo”.
I Consigli regionali dovranno trasmettere al più presto una rosa di 18 nomi ai presidenti del Tribunale (del luogo dove hanno la sede) che ne sceglierà 9 come membri del Consiglio territoriale di disciplina.
I vecchi Consigli (amministrativi) dell’Ordine si occuperanno di iscrizioni negli elenchi dell’Albo e nel Registro dei praticanti, di formazione, di corsi propedeutici all’esame di Stato e dell’assegnazione delle medaglie d’oro ai giornalisti con 50 anni di Albo. L’Ordine in sostanza ha due Consigli: uno amministrativo e uno disciplinare. Queste regole valgono per tutti gli Ordini e Collegi professionali.
Questo il testo della lettera del dott. Vitello al Consiglio nazionale:
“Riscontro la nota del 18.12.2012 di codesto Consiglio, concernente l’oggetto, per comunicare - dopo aver acquisito i pareri dell’Ufficio Legislativo e del Dipartimento per gli Affari di Giustizia - che le questioni interpretative sottoposte all’attenzione di questo Ministero paiono risolvibili nei termini che seguono.
Si ritiene anzitutto che non sia possibile differire nel tempo l’indicazione al Presidente del Tribunale della rosa dei componenti dei consigli di disciplina, nazionale o territoriali, rimandandola ad un momento successivo al rinnovo dei corrispondenti consigli dell’Ordine. Sotto questo profilo pare dirimente la circostanza che le norme di riforma sono già entrate in vigore e che nessuna disposizione autorizza a ritardare la costituzione dei nuovi organi disciplinari.
Quanto al secondo quesito - concernente la sorte dei procedimenti disciplinari già in corso — si ritiene che essi possano proseguire dinanzi ai nuovi organi senza necessità di essere rinnovati neanche in parte, fatte naturalmente salve le specifiche necessità di approfondimento istruttoria o di approfondimento che di volta in volta saranno ritenute necessarie.
Infine, quanto alle regole concernenti la durata dei consigli di disciplina territoriale, si ritiene che la disposizione di cui al comma 6 dell’art. 8 deI Dpr indicato in oggetto (“i consigli di disciplina territoriale restano in carica il medesimo periodo dei consigli dell‘ordine o collegio territoriale’), per effetto dell’uso della preposizione “per” anziché “nel”, possa intendersi nel senso che durata dei predetti organi non debba essere parallela o sovrapponibile a quella dei consigli dell’Ordine, ma semplicemente uguale quanto alla misura del tempo”.
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DOCUMENTAZIONE GIURIDICA
Dpr 7 agosto 2012 n. 137. Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (GU n. 189 del 14-8-2012)
Ecco il testo del Decreto del Presidente della Repubblica
Capo I Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
isto l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 luglio 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1 Definizione e ambito di applicazione
1. Ai fini del presente decreto:
a) per «professione regolamentata» si intende l'attivita', o l'insieme delle attivita', riservate per espressa disposizione di
legge o non riservate, il cui esercizio e' consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di
qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalita';
b) per «professionista» si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).
2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti.
Art. 2 Accesso ed esercizio dell'attivita' professionale
1. Ferma la disciplina dell'esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione, e
salvo quanto previsto dal presente articolo, l'accesso alle professioni regolamentate e' libero. Sono vietate limitazioni alle
iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli
previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale.
2. L'esercizio della professione e' libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attivita' professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, e' ammessa solo su previsione espressa di legge.
3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attivita' anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni sull'esercizio delle funzioni notarili.
4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalita' del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della societa' tra professionisti.
Art. 3 Albo unico nazionale
1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.
2. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.
Art. 4 Libera concorrenza e pubblicita' informativa
1. E' ammessa con ogni mezzo la pubblicita' informativa avente ad oggetto l'attivita' delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
2. La pubblicita' informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.
Art. 5 Obbligo di assicurazione
1. Il professionista e' tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attivita' professionale, comprese le attivita' di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 6 Tirocinio per l'accesso
1. Il tirocinio professionale e' obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il tirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed e' finalizzato a conseguire le capacita' necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione.
2. Presso il consiglio dell'ordine o del collegio territoriale e' tenuto il registro dei praticanti, l'iscrizione al quale e' condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti e' necessario, salva l'ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, aver conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l'accesso alla professione regolamentata, ferme restando le altre disposizioni previste dall'ordinamento universitario.
3. Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianita' di iscrizione all'albo, e' tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalita' e non puo' assumere la funzione per piu' di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l'attivita' professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine o del collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.
4. Il tirocinio puo' essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione. Il tirocinio puo' essere altresi' svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, universita' e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le universita' pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini o collegi e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
5. Il tirocinio puo' essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purche' le relative discipline prevedano modalita' e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il locale consiglio dell'ordine o collegio.
6. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
7. L'interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l'interruzione del tirocinio puo' avere una durata massima di nove mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto.
8. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.
9. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, puo' consistere altresi' nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.
10. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:
a) le modalita' e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 9, in modo da garantire la liberta' e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;
b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione;
c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecento ore;
d) le modalita' e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonche' quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta da professionisti e docenti universitari, in pari numero, e presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneita' di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennita' o gettoni di presenza.
11. Il ministro vigilante, previa verifica, su indicazione del consiglio nazionale dell'ordine o collegio, dell'idoneita' dei corsi organizzati a norma del comma 9 sul territorio nazionale, dichiara la data a decorrere dalla quale la disposizione di cui al medesimo comma e' applicabile al tirocinio.
12. Il consiglio dell'ordine o collegio presso il quale e' compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato quando previsto. Quando il certificato perde efficacia il competente consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti di cui al comma 2.
13. Le regioni, nell'ambito delle potesta' a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di tirocinio professionale.
14. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo quanto gia' previsto dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Art. 7 Formazione continua
1. Al fine di garantire la qualita' ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettivita', e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo
e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.
2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.
3. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:
a) le modalita' e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attivita' di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
c) il valore del credito formativo professionale quale unita' di misura della formazione continua.
4. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le universita' possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.
5. L'attivita' di formazione, quando e' svolta dagli ordini e collegi, puo' realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.
6. Le regioni, nell'ambito delle potesta' a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.
7. Resta ferma la normativa vigente sull'educazione continua in medicin (ECM)
Art. 8 Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie
1. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.
2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con piu' di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianita' d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianita' anagrafica.
3. Ferma l'incompatibilita' tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio. L'elenco di cui al periodo che precede e' composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale e' chiamato a designare. I criteri in base ai quali e' effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.
4. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianita' d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianita' anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianita' d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianita' anagrafica.
5. All'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili.
6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'ordine o collegio territoriale.
7. Presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto.
8. I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto disposto al periodo che precede, i consigli nazionali dell'ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante.
9. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina nazionale di cui ai commi 7 e 8 sono svolte dal componente con maggiore anzianita' d'iscrizione all'albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianita' d'iscrizione all'albo.
10. Fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.
11. Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina.
12. Il ministro vigilante puo' procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facolta' di nomina di componenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette.
13. Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina vigente.
14. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti in materia disciplinare concernenti la professione di notaio.
Capo II Disposizioni concernenti gli avvocati
Art. 9 Domicilio professionale
1. L'avvocato deve avere un domicilio professionale nell'ambito del circondario di competenza territoriale dell'ordine presso cui e' iscritto, salva la facolta' di avere ulteriori sedi di attivita' in altri luoghi del territorio nazionale.
Art. 10 Disposizioni speciali sul tirocinio forense per l'accesso
1. Fermo in particolare quanto disposto dall'articolo 6, commi 3 e 4, il tirocinio puo' essere svolto presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di ente privato autorizzato dal ministro della giustizia o presso un ufficio giudiziario, per non piu' di dodici mesi.
2. Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal ministro della giustizia.
3. Fermo quanto previsto dal comma 2, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e' valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.
4. Il praticante puo', per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intende proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.
5. In attuazione del presente decreto, l'attivita' di praticantato presso gli uffici giudiziari e' disciplinata con regolamento del ministro della giustizia da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti gli organi di autogoverno delle magistrature e il consiglio nazionale forense. I praticanti presso gli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attivita', anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attivita' e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa al consiglio dell'ordine competente. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennita', di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo, continua ad applicarsi, al riguardo, la disciplina del praticantato vigente al momento di entrata in vigore del presente decreto.
6. Il praticante avvocato e' ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Quando il tirocinio e' stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di piu' consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame e' determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.
Capo III Disposizioni concernenti i notai
Art. 11 Accesso alla professione notarile
1. Possono ottenere la nomina a notaio tutti i cittadini italiani e i cittadini dell'Unione Europea che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, compreso il superamento del concorso notarile, fermo il diritto dei cittadini dell'Unione Europea che, in difetto del possesso dei requisiti di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, abbiano superato il concorso notarile al quale abbiano avuto accesso
a seguito di riconoscimento del titolo professionale di notaio conseguito in altro Stato membro dell'Unione Europea.
2. Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e' valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alla professione di notaio per il periodo di un anno.
Capo IV Disposizioni transitorie e finali
Art. 12 Disposizione temporale
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni di cui al presente decreto, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e fatto salvo quanto previsto da disposizioni attuative di direttive di settore emanate dall'Unione europea.
Art. 13 Invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati operano nell'ambito delle risorse disponibili agli scopi a legislazione vigente.
Art. 14 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Stromboli, addì 7 agosto 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Severino, Ministro della giustizia
………………………………………..
.REGOLAMENTO DELLE FUNZIONI DISCIPLINARI DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI
- Visto l’art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- Visto il parere favorevole espresso dal Ministro della Giustizia con nota racc.
m_dg.gab.03/12/2012.0042799.U;
DELIBERA
di adottare il seguente regolamento:
Capo I. Dei Consigli di disciplina territoriali
1. Composizione del Consiglio di disciplina territoriale
Presso ogni Ordine regionale è istituito il Consiglio di disciplina territoriale. Ne fanno parte nove consiglieri che formano uno o più Collegi di disciplina territoriali. A ogni rinnovo, il Consiglio regionale dell'Ordine, entro trenta giorni dall'insediamento, segnala al Presidente del Tribunale del capoluogo dove ha sede, una lista di nomi pari al doppio dei componenti da nominare.
Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all’Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all’Albo. In caso di parità di anzianità di iscrizione all’Albo, le funzioni sono attribuite rispettivamente al più anziano e al più giovane d’età.
Per ogni procedimento, il presidente del Consiglio di disciplina territoriale istituisce un Collegio di tre componenti, di cui due professionisti e un pubblicista. Almeno uno dei componenti il Collegio deve essere donna. Presidente e segretario sono nominati secondo le disposizioni del comma precedente; entrambi non devono essere iscritti ad altri Ordini professionali.
Le riunioni del Collegio di disciplina territoriale si svolgono a porte chiuse e sono valide solo con la presenza di tutti i componenti. Può prendervi parte il personale dell'Ordine incaricato alle funzioni di assistenza tecnica.
In caso di due riunioni consecutive del Collegio invalidate per assenza di uno o più
consiglieri, il presidente del Consiglio di disciplina territoriale istituisce un nuovo Collegio.
Presso ciascun Consiglio di disciplina territoriale è adottato un protocollo unico relativo alle questione disciplinari.
Le spese di funzionamento dei Consigli di disciplina territoriale sono a carico dei Consigli regionali dell’Ordine.
Ogni anno il presidente del Consiglio di disciplina territoriale relaziona al Consiglio
dell’Ordine sull'attività svolta e riferisce agli iscritti in occasione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio.
2. Incompatibilità
La funzione di consigliere di disciplina territoriale è incompatibile con qualsiasi incarico nell'Ordine dei Giornalisti, in tutti gli organismi di categoria e in altri Ordini professionali, nonché con l'esercizio di cariche pubbliche elettive.
Non è possibile rivestire la carica di componente del Consiglio territoriale ovvero nazionale di disciplina per più di tre mandati consecutivi.
3. Sostituzione del consigliere di disciplina territoriale
Per qualsiasi ragione sia necessario sostituire un consigliere di disciplina, il Consiglio regionale dell'Ordine segnalerà al Presidente del Tribunale una rosa di nomi in numero doppio, rispettando la composizione iniziale del Consiglio di disciplina.
4. Requisiti dei candidati alla carica di Consigliere di disciplina territoriale
I giornalisti segnalati al presidente del Tribunale devono possedere i seguenti requisiti:
a) anzianità di iscrizione all’Albo non inferiore a 10 anni;
b) assenza di condanne penali per reati non colposi;
c) assenza negli ultimi dieci anni di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex art. 52, Legge 69/1963;
d) assenza di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex artt. 53, 54, 55 Legge
69/1963. Non si terrà conto della radiazione per morosità;
e) essere in regola con gli obblighi della formazione permanente e con il pagamento delle quote;
f) essere iscritto all'Albo nella Regione in cui ha sede il Consiglio di disciplina
territoriale.
5. Astensione o ricusazione dei componenti il Consiglio di disciplina territoriale
I consiglieri territoriali di disciplina hanno l’obbligo di astenersi nei casi indicati dall’art. 51 c.p.c. e possono essere ricusati nei casi indicati dall’art. 52 c.p.c., in quanto applicabili.
Capo II. Del Consiglio di disciplina nazionale
6. Consiglio di disciplina nazionale
Presso il Consiglio nazionale dell’Ordine è istituito il Consiglio di disciplina nazionale cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione dei ricorsi in materia disciplinare. Ne fanno parte 12 consiglieri nazionali che abbiano i requisiti previsti dalle lettere a) b), c), d), e) dell'art. 4 del presente Regolamento ed eletti a maggioranza all'interno del Consiglio nazionale. Dal momento dell'elezione possono svolgere unicamente le funzioni disciplinari e non possono intervenire alle riunioni del Consiglio nazionale dell’Ordine.
Le funzioni di presidente sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all’Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all’Albo. In caso di parità di anzianità di iscrizione all’Albo, le funzioni sono attribuite rispettivamente al più anziano e al più giovane d’età.
Entrambi non devono essere iscritti in altri Ordini professionali.
Le riunioni del Consiglio di disciplina nazionale si svolgono a porte chiuse presso la sede indicata dal Consiglio nazionale dell'Ordine e sono valide purché sia presente la metà più uno dei componenti.
Le spese sono a carico del Consiglio nazionale che pone a disposizione il personale necessario per lo svolgimento dell'attività del Consiglio di disciplina nazionale.
7. Funzioni del presidente
Il presidente è responsabile del funzionamento del Consiglio di disciplina nazionale e cura l'organizzazione dei lavori. In particolare convoca e presiede le riunioni del Consiglio, assegna le pratiche a ciascun relatore che da quel momento è responsabile del procedimento, verifica il rispetto delle procedure; dispone, su richiesta del relatore o di un terzo dei consiglieri, l'audizione di incolpati e testimoni; sottoscrive il provvedimento finale insieme con il segretario e il relatore; organizza il lavoro del personale di segreteria messo a disposizione dal Consiglio nazionale dell’Ordine.
In caso di ingiustificato ritardo, il presidente può revocare il relatore e assegnare il ricorso a un altro consigliere.
Alla prima riunione il Consiglio elegge un vicepresidente che svolge le funzioni del
presidente, in caso di sua assenza o impedimento.
8. Funzioni del segretario
Il segretario del Consiglio di disciplina nazionale redige il verbale delle riunioni; provvede alla classificazione dei ricorsi secondo l'ordine di presentazione; verifica la regolarità formale della documentazione prima che la pratica sia trasmessa al presidente per l'assegnazione.
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5 dicembre 2012. Regolamento delle funzioni disciplinari dell’Ordine dei giornalisti. Su 42 articoli la ministra Paola Severino ne salva appena 8. Lettera del presidente dell’Ordine nazionale ai presidenti degli Ordini regionali dei Giornalisti. I nuovi Consigli di disciplina (nazionale e territoriali) vanno nominati subito per evitare le “eccezioni di competenza” dei giornalisti sotto processo.
Roma, 5 dicembre 2012. Pubblichiamo la lettera che il presidente del Consiglio nazionale, Enzo Iacopino, ha trasmesso ai consiglieri nazionali con i relativi allegati (la lettera del ministro della Giustizia e il testo del nuovo Regolamento di 8 articoli).
Caro Collega. nel pomeriggio di ieri ci è stato notificato il parere del Ministro della Giustizia sul regolamento delle funzioni disciplinari dell’Ordine dei giornalisti approvato dal Consiglio nazionale l’11 ottobre scorso.
Come vedrai dall’allegata nota, il parere della prof Paola Severino è favorevole all’adozione del Regolamento con la soppressione delle parti non disciplinanti strettamente la designazioni dei Consigli di disciplina territoriali e nazionali in base alla delega di cui all’art 8 comma 3 del dpr 137/2012.
Ciò che residua sono, pertanto, gli otto articoli di cui al testo pubblicato qui sotto e che rispetto a quanto approvato non subiscono alcuna modifica se non per il richiamo formale non più agli articoli regolamentari soppressi ma direttamente alle norme di legge cui si riferiscono.
Come confermato direttamente per le vie brevi dal Ministero, il testo non necessita di alcuna approvazione particolare da parte ministeriale, mentre il Consiglio nazionale è chiamato a prendere atto del parere favorevole fornito ed adottare formalmente il Regolamento in occasione della riunione del 12, 13 e 14 dicembre prossimi, come da variazione dell’ordine del giorno comunicato in data odierna.
All’adozione del Regolamento devono poi seguire gli adempimenti connessi che, per quanto riguarda il Consiglio nazionale, sarà l’elezione di 12 consiglieri che assumeranno le funzioni di giudici del Collegio di disciplina nazionale, cessando dalla carica consiliare, mentre per quanto concerne i consigli regionali sarà la segnalazione di diciotto iscritti al Presidente del Tribunale per la nomina, che gli compete, dei nove componenti il Consiglio di disciplina territoriale.
Circa i tempi operativi , se è pur vero che, ai sensi del comma 10 dell’articolo 8 del Dpr 137/2012, sino all’insediamento dei consigli di disciplina le funzioni disciplinari restano regolate dalle disposizioni vigenti, è, tuttavia, opportuno, secondo le preoccupazioni manifestateci per le vie brevi dallo stesso ministro vigilante, prevenire eventuali eccezioni di competenza sollevabili dagli incolpati.
Per questo motivo il Consiglio nazionale è stato chiamato, nella stessa riunione del 12, 13 e 14 dicembre prossimi ad eleggere i 12 componenti del proprio Consiglio di disciplina.
Ti ricordo che i candidati devono avere i seguenti requisiti: anzianità di iscrizione all Albo non inferiore a 10 anni, assenza di condanne penali per reati non colposi; assenza negli ultimi dieci anni della sanzione, anche non definitiva, dell’avvertimento; assenza della sanzione della censura; della sospensione e della radiazione (con l’eccezione della radiazione per morosità); essere in regola con gli obblighi della formazione permanente e con il pagamento delle quote.
I requisiti di cui sopra dovranno essere autocertificati.
In attesa di incontrarTi a Roma, Ti invito a valutare una tua possibile candidatura”.
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DOCUMENTAZIONE.
1. La lettera della ministra Paola Severino al Consiglio nazionale
Oggetto: nuovo schema di regolamento relativo alle rnodalità di designazione dei Consigli di disciplina territoriali
Ai sensi dell’art 8 comma 3 del DPR 7 Agosto 2012 n. 137, esprimo parere favorevole all’adozione del regolamento in oggetto indicato, a condizione che vi siano apportate le seguenti modifiche:
1. occorre sopprimere gli articoli da 1 a 12 (compresi) nonché l’art 17, gli articoli da 19 a 21 (compresi) e quelli da 25 a 42 (compresi) in quanto disciplinanti materie non previste dalla normativa primaria (art. 8 comma 3 del dpr n. 137 del 7 agosto 2012) e pertanto non rientranti nella potestà regolamentare dei Consigli Nazionali.
prof. Paola Severino