Il diritto dell’Unione non ammette che un ordine professionale imponga ai propri membri un sistema di formazione obbligatoria che elimina parzialmente la concorrenza e stabilisce condizioni discriminatorie a danno dei suoi concorrenti. E’ quanto affermato dalla Corte di Giustizia europea chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale nella causa C-1/12, afferente ad una controversia sorta in Portogallo, ma idonea ad avere riflessi anche in altri Paesi europei. In particolare detta controversia è insorta tra l’Ordine degli Esperti Contabili del Portogallo (OTOC) e l’Autorità Garante della Concorrenza in merito alla compatibilità con l’art. 101 TFUE del regolamento interno relativo al conseguimento dei crediti formativi.
Il sistema di formazione obbligatoria degli esperti contabili del Portogallo prevede che essi debbano conseguire, nel corso dei due anni precedenti, una media annuale di 35 crediti di formazione erogata dallo stesso Ordine o da questo approvata, di cui 12 crediti conseguiti nell’ambito della formazione erogata in modo esclusivo proprio dal’OTOC (cd. formazione istituzionale), mentre la restante formazione cd. professionale (consistente in sessioni di studio di tematiche inerenti alla professione) può essere erogata dall’OTOC, ma anche dagli organismi iscritti presso l’OTOC. La decisione di iscrivere o meno un organismo di formazione, nonché quella di omologare o meno le azioni formative proposte da tali organismi, spetta all’OTOC a seguito del versamento di una tassa.
Nel maggio 2010, l’Autorità Garante della Concorrenza del Portogallo ha dichiarato che il regolamento sul conseguimento di crediti formativi aveva causato una distorsione della concorrenza sul mercato della formazione obbligatoria degli esperti contabili in tutto il territorio nazionale, in violazione del diritto dell’Unione. Infatti, detto mercato sarebbe stato artificiosamente segmentato, riservando un terzo di esso all’OTOC (12 crediti su un totale di 35) ed imponendo all’altra parte di tale mercato condizioni discriminatorie a svantaggio dei concorrenti dell’ordine. L’OTOC ha chiesto l’annullamento della decisione dell’Autorità garante della Concorrenza innanzi ai giudici portoghesi, i quali hanno interrogato la Corte di Giustizia in merito all’applicazione del diritto dell’Unione in materia di concorrenza agli ordini professionali.
Nella sentenza della Corte Ue si legge che un regolamento adottato da un ordine professionale quale l’OTOC deve essere considerato come una decisione presa da un’associazione di imprese agli effetti dell’applicazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza. L’art. 101, paragrafo 1, TFUE, al riguardo, vieta tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno. Né ha conseguenze in ordine all’applicabilità dell’art. 101 suddetto la circostanza che, da un lato, l’OTOC sia tenuto, in forza della legge, ad adottare norme vincolanti di applicazione generale relative alla messa in atto di un sistema di formazione obbligatoria destinato ai suoi membri, al fine di garantire ai cittadini la fornitura di un servizio credibile e di qualità, e che, dall’altro, tali norme siano prive di efficacia diretta sull’attività economica degli esperti contabili, dal momento che la violazione censurata concerne un mercato nel quale l’ordine esercita un’attività economica.
In secondo luogo, la Corte dichiara che un regolamento adottato da un ordine professionale che pone in essere un sistema di formazione obbligatoria degli esperti contabili, al fine di garantire la qualità dei loro servizi, configura una restrizione della concorrenza vietata dal diritto dell’Unione, quando elimina la concorrenza per una parte sostanziale del mercato rilevante, a vantaggio di tale ordine professionale, ed impone, per l’altra parte di detto mercato, condizioni discriminatorie a danno dei concorrenti dell’ordine.
Spetta, ad ogni modo, al giudice del rinvio verificare, nel caso concreto, la ricorrenza di tali circostanze. Questi, pertanto, nel caso di specie, dovrà, ad esempio, analizzare la struttura del mercato per valutare se sia giustificata la distinzione operata tra i due tipi di formazione (istituzionale e professionale) in funzione del loro oggetto, degli organismi autorizzati ad erogarle e della durata. Occorrerà poi valutare le condizioni di accesso al mercato degli organismi diversi dall’Ordine degli Esperti Contabili per stabilire se siano assicurate pari opportunità tra i diversi operatori economici. Peraltro, ancora oggetto di valutazione da parte del giudice del merito dovrebbe essere la circostanza che la formazione professionale erogata dall’OTOC non è soggetta ad una procedura di omologazione, contrariamente a quanto avviene per gli organismi di formazione, per i quali, oltretutto, i requisiti da soddisfare sono formulati in modo poco preciso nel regolamento. In tal modo, infatti, l’OTOC si è investito del potere di pronunciarsi in modo unilaterale sulle domande di iscrizione o di omologazione senza che tale potere sia corredato da limiti, obblighi o controlli, circostanza che potrebbe condurlo a falsare la concorrenza favorendo le proprie azioni formative.
IN http://www.diritto.it/docs/5089370-corte-ue-ordini-professionali-come-associazioni-di-imprese-ai-fini-dell-applicabilit-delle-norme-ue-sulla-concorrenza?tipo=news&source=1