Milano, 7 aprile 2014. I Consigli regionali dell’Ordine dei Giornalisti hanno perso la battaglia contro il Consiglio nazionale sul tema della costituzione di un Giudice disciplinare ad hoc denominato “Consiglio territoriale di disciplina” previsto dall’articolo 3 (comma 5) del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, e successivamente dall’articolo 8 del Dpr 7 agosto 2012 n. 137, che è il regolamento del comma 5 nella parte in cui, al punto f, stabilisce che “gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali”. Questo intreccio di commi e decreti realizza la più importante riforma degli Ordini professionali, staccando la funzione disciplinare dalla funzione amministrativa. I Consigli regionali, nella stragrande maggioranza (Milano in testa), non hanno digerito l’innovazione, ritenendo che ne derivasse una perdita di potere e di funzioni. Probabilmente senza comprendere che l’Ordine esce rafforzato dalla riforma, potendo contare su due Consigli, uno preposto al disbrigo degli affari amministrativi (iscrizioni agli elenchi dell’Albo e al registro dei praticanti, formazione continua, esame di Stato, assistenza legale e fiscale) e l’altro dedicato alla trattazione delle questioni deontologiche/disciplinari. Questi gli avvenimenti successivi al varo del Dpr 137 (pubblicato nella Gazzetta n. 189 del 14/8/2012):
1) 9/10/2012. Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti decide che le regole deontologiche saranno gestite soltanto dai “Consigli territoriali di disciplina”. Sconfitto con 38 voti contro 28 (18 astenuti) il tentativo di alcuni presidenti regionali (Milano in testa) di interferire nella vita dei nuovi organismi. Ha vinto la volontà del Parlamento. Dice la norma approvata dal Cnog: “Il procedimento disciplinare è iniziato dal Consiglio territoriale di disciplina a seguito di segnalazioni o esposti di terzi o del Consiglio dell’Ordine, nonché su richiesta del Procuratore generale della Repubblica o del procuratore della Repubblica competenti”. TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10162
2) 30/10/2012. Il Ministero della Giustizia risponde ai cinque quesiti posti dal presidente Enzo Iacopino per conto del Cnog e chiarisce che i Consigli di disciplina istruiscono e decidono gli affari deontologici, mentre i vecchi Consigli dell’Ordine hanno un potere di denuncia al pari del Pg, delle Autorità indipendenti, dei gruppi sociali o dei cittadini. TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10360
3) 5/12/ 2012. Grave smacco per il Consiglio nazionale dell’Ordine. La ministra Severino cancella 34 articoli del Regolamento di disciplina e così ne restano in vita appena 8, quelli essenziali. I nuovi Consigli di disciplina (nazionale e territoriali) vanno nominati subito per evitare le “eccezioni di competenza” dei giornalisti sotto processo. TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10767
4) 14/12/2012. Il Consiglio nazionale adotta il suo regolamento di disciplina ed elegge i 12 componenti del nuovo Consiglio nazionale di disciplina. Presidente il più anziano e segretario il più giovane dei 12 giudici. TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10870
5) 18/2/2013. CONSIGLI TERRITORIALI DI DISCIPLINA. Il Ministero della Giustizia ribadisce che “devono entrare in attività subito”. Piegata la resistenza corporativa e nostalgica di alcuni Ordini regionali (Milano in testa), che hanno perso ogni competenza sulla deontologia. Il Ministero della Giustizia scrive al Consiglio nazionale dell’Ordine: “Le norme di riforma sono già entrate in vigore e nessuna disposizione autorizza a ritardare la costituzione dei nuovi organi disciplinari”. “I procedimenti disciplinari già in corso possono proseguire dinanzi ai nuovi organi senza necessità di essere rinnovati neanche in parte”. “La durata dei Consigli territoriali di disciplina non è parallela o sovrapponibile a quella dei Consigli amministrativi dell’Ordine, ma semplicemente uguale quanto alla misura del tempo”. I Consigli regionali dovranno trasmettere al più presto una rosa di 18 nomi ai presidenti del Tribunale che ne sceglierà 9 come membri del Consiglio territoriale di disciplina”. IN CODA la normativa. TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11456
Dopo le pronunce del Ministero della Giustizia, che esercita l’alta vigilanza sugli Ordini professionali, non accade nulla di rilevante. Solo i consigli amministrativi di Trieste, Pescara e Ancona formano i Consigli territoriali di disciplina, che così affiancano quello nazionale eletto il 14 dicembre 2012. Gli altri, invece, il 5 marzo chiedono ulteriori chiarimenti al Ministero della Giustizia, che ha notificato la risposta il 5 aprile scorso. Il Ministero conferma le sue precedenti determinazioni e nega la scrittura di una “diversa circolare interpretativa”. Frattanto grazie al sapiente gioco perditempo dei quesiti, i Consigli amministrativi (nemici delle nuove regole e in “rivolta” come ha scritto il Corriere della Sera del 21/2/2013) hanno vita corta, perché il 12, il 19 e 26 maggio i giornalisti vanno alle urne per rinnovare gli organismi professionali. Ed è difficile che i Consigli di disciplina possano essere nominati nei prossimi 40 giorni.
La risposta del Ministero, firmata dal Capo di Gabinetto, Filippo Grisolia, è così articolata:
1) Dopo aver acquisito i pareri dell'Ufficio Legislativo e del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, la questione interpretativa sottoposta all'attenzione di questo Ministero pare risolvibile nei termini che seguono. In forza dell'art. 1 (comma 1) del regolamento del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, "ad ogni rinnovo, il Consiglio regionale dell'Ordine, entro trenta giorni dall'insediamento, segnala al Presidente del tribunale del capoluogo dove ha sede, una lista di nomi pari al doppio dei componenti da nominare". Questa norma sarebbe configgente con l'interpretazione proposta dal Ministero, secondo la quale non vi dovrebbe essere alcun collegamento temporale tra il rinnovo e l'Insediamento dei Consigli regionali e la segnalazione dei nominativi dei componenti del consiglio di disciplina al presidente del Tribunale. Vanno ribadite le ragioni poste a fondamento dell'interpretazione della norma contenuta nel regolamento di riforma del sistema sanzionatorio delle professioni regolamentare, già esposte con nota del Gabinetto del Ministro dell'11 febbraio 2013. Non può infatti indurre ad una rivisitazione della evocata linea interpretativa la circostanza che nella fonte sub-secondaria del regolamento delle funzioni disciplinari dell'Ordine dei giornalisti, pur approvato con parere favorevole dal Ministro della giustizia, sia previsto che il nuovo Consiglio regionale dell'Ordine, una volta insediatosi, segnali al presidente del tribunale la rosa dei nomi per provvedere alla nomina dei componenti dell'organo disciplinare. Da un lato, infatti, sul piano dei rapporti tra le fonti, le disposizioni del regolamento adottato dal Consiglio Nazionale di categoria non si pongono in contrasto interpretativo con il regolamento di riforma degli ordinamenti professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, nel senso che, anche ove vi fosse una ipotetica antinomia, quest'ultima fonte normativa è ovviamente prevalente rispetto all'altra. D'altra parte, la previsione di un termine entro il quale il rinnovato Consiglio regionale dell'Ordine deve provvedere ad indicare la rosa di nominativi dei componenti dell'organo disciplinare, tra i quali il presidente del tribunale deve provvedere ad operare la scelta per la nomina, costituisce un dato normativo del tutto neutro rispetto alle disposizioni che, nel d.P.R. n. 137/2012, impongono, con effetto dalla loro entrata in vigore, la costituzione dei nuovi organi di disciplina”.
2) ”Neppure paiono decisivi gli ulteriori argomenti spesi nella nota cui si risponde a sostegno di una diversa interpretazione della normativa in questione. Sinteticamente;
- il legislatore regolamentare ha equiparato la durata dei Consigli di disciplina a quella dei Consigli dell'Ordine per una esigenza di copertura di tutte le fattispecie regolate nei singoli ordinamenti professionali, ovvero al fine di evitare la previsione (irragionevole) di una diversa indicazione di durata degli organi di disciplina per ogni singola professione regolamentata;
- il comma 10 dell'articolo 8 del d.P.R. n. 137/2012 specifica che il regime da attuare sino all'insediamento dei nuovi Consigli di disciplina (e non dei nuovi Consigli dell'Ordine, che non costituiscono oggetto di regolazione) sarebbe stato quello vigente; norma, questa, dalla quale non si può dedurre alcunché circa la ipotizzata regolamentazione di un periodo transitorio fino alla nomina (differita) dei Consigli di disciplina, ma che, al contrario, chiarisce che la previgente normativa sull'organizzazione disciplinare è destinata ad operare solo fino alla costituzione dei Consigli regolati dalle disposizioni riformate;
- il riferimento alla disciplina della professione notarile sulla nomina dei componenti delle Commissioni di disciplina (D.Lgs. n. 249/2006) non pare conferente, giacché l'intervento normativo richiamato ha operato su uno spettro più ampio di integrale riforma del sistema disciplinare, mantenendo la natura elettiva dei componenti delle Commissioni di disciplina, con conseguente sovrapposizione di tempi e modalità di elezione dei Consigli”.
CONCLUSIONI. Il Ministero in sostanza afferma che le norme erano già chiare sin dalla pubblicazione (14 agosto 2012) nella Gazzetta ufficiale n. 189 del Dpr 137/2012. Le norme fissate nel Dpr prevalgono (ovviamente) su quelle scritte nei sub-regolamenti del Consiglio nazionale. Circostanza nota anche agli studenti del primo anno di giurisprudenza ove si consideri la gerarchia delle fonti (Costituzione, leggi costituzionali, direttive comunitarie, leggi ordinarie, dlgs, regolamenti-Dpr, etc). Deve essere sottolineato che il 5 dicembre 2012 il presidente nazionale dell’Ordine comunicò ai singoli Consigli amministrativi che “circa i tempi operativi, se è pur vero che, ai sensi del comma 10 dell’articolo 8 del Dpr 137/2012, sino all’insediamento dei consigli di disciplina le funzioni disciplinari restano regolate dalle disposizioni vigenti, è, tuttavia, opportuno, secondo le preoccupazioni manifestateci per le vie brevi dallo stesso ministro vigilante, prevenire eventuali eccezioni di competenza sollevabili dagli incolpati”. I Consigli amministrativi, in sostanza “ammutinati”, nella gran parte non hanno segnalato i 18 nomi ai presidenti dei Tribunali e nello stesso tempo, almeno alcuni, hanno continuato a svolgere funzioni disciplinari, giustificando la loro attività con un fatto determinato dalla loro (dolosa?) inerzia: il mancato funzionamento dei Consigli di disciplina. Il diritto di amministrare la giustizia domestica non può basarsi su una ritardata attuazione delle norme di legge, che, in attuazione dell’articolo 3 (comma 5) del dl 138/2011, prevedevano sin dal 14 agosto 2012 l’entrata in attività dei Consigli territoriali di disciplina. Il Consiglio nazionale, nominando il 14 dicembre 2012 il suo Consiglio nazionale di disciplina, ha dato una bella lezione istituzionale ai Consigli regionali amministrativi: l’applicazione del dpr 137/2012, come ha spiegato il Ministero della Giustizia con la nota del 5 aprile 2013, non presentava ostacoli e non sollevava dubbi. Per quanto riguarda il Consiglio amministrativo di Milano solo Franco Abruzzo, conducendo una solitaria opposizione - (significativa una sua nota “interna” del 16/12/2012 notificata anche al Ministero della Giustizia e al Pg di Milano) - alle scelte radicalmente sbagliate della maggioranza, si è mostrato leale verso le decisioni del Parlamento (in base all’ovvio principio secolare “Le leggi si applicano, poi ci si batte per cambiarle ove ritenute sbagliate”). Bisogna vedere ora come reagiranno i giornalisti sottratti al giudice naturale e sanzionati da un giudice “abusivo”. E’ facile prevedere che nasceranno conflitti come il 23 marzo scorso ha annunciato il direttore del “Giornale” sospeso per tre mesi dall’Albo e orientato a chiedere i danni (come si può leggere in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11850).
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1. Legge 3 febbraio 1963, n. 69 (1). Ordinamento della professione di giornalista (2). (versione adeguata alla normativa europea con l'art. 54 del dlgs 26 marzo 2010, n. 59 e al D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150).
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1963, n. 49.
(2) Il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento.
2. D.P.R. 4 febbraio 1965 n. 115. Regolamento per l'esecuzione della L. 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista.
In coda:
A). Giornalisti stranieri in Italia e cittadini stranieri che intendono diventare giornalisti in Italia. Le procedure stabilite dal Consiglio nazionale d’intesa con il Ministero della Giustizia (Circolare n. 1/2005).
B). Decreto 17 novembre 2006 n. 304. Regolamento di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di giornalista professionista.
C). Decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 (1) (2). Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188. - (2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148.
TITOLO II. LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO
Art. 3 Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche
D). Dpr 7 agosto 2012 n. 137. Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (GU n. 189 del 14-8-2012)
E). Regolamento delle funzioni disciplinari dell’Ordine dei giornalisti.
F). Regolamento in materia di ricorsi innanzi al Consiglio di disciplina nazionale
G). Formazione professionale continua degli iscritti all'Ordine dei giornalisti – Regolamento attuativo
TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11110
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX