Roma, 12 ottobre 2007. Il ddl sul welfare è stato approvato dal Consiglio dei Ministri. La proposta del ministero del Lavoro, accolta da giornalisti ed editori –ha spiegato Cesare Damiano - mette fine ad una disparità di condizioni nel cosiddetto lavoro flessibile o precario del settore. Nell'arco dei prossimi 4 anni i contributi attualmente assestati al 12% (di cui il 10% pagato dal lavoratore del settore) ai fini pensionistici verranno portati progressivamente al 26%, due terzi dei quali pagati dalle imprese. Così su questo terreno tra Inps e Inpgi non ci sarà alcuna differenza: l’armonizzazione tra i due Istituti sarà perfetta a partire dal 2011. Il ddl al riguardo afferma (punto 2 dell’articolo 27) testualmente: "Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, provvede all’approvazione di apposite delibere intese a:
a) coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della gestione separata di cui al comma 1 (Inps), modificando conformemente la struttura di contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l’entità della medesima, al fine di pervenire, secondo principi di gradualità, a decorrere dal 1° gennaio 2011, ad aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla gestione separata di cui al comma 1;
b) prevedere forme di incentivazione per la stabilizzazione degli iscritti alla propria gestione separata in analogia a quanto disposto dall’articolo 1, commi 1202 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle relative modalità ed effetti".
L'articolo 27 del “ddl sul welfare” (o ”ddl Damiano”) ipotizza (al punto b), recuperando principi della legge finanziaria 2007, la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a 24 mesi. In sintesi il ddl promuove la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, in contratti di lavoro subordinato (non inferiori a 24 mesi). Sono esclusi dal beneficio, quindi, i free lance privi di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (anche a progetto). L’Inpgi, che spenderà 30 milioni di euro circa in due anni, conta di aprire le porte delle redazioni a 560 giornalisti.
Il ddl sul welfare rafforza i vincoli previsti dal protocollo per l'utilizzo dei contratti a termine: dopo i primi 36 mesi sarà possibile, infatti, reiterare il contratto una sola volta. Il rinnovo va siglato presso la direzione provinciale del lavoro, con il benestare di un sindacalista appartenente ad uno dei sindacati "comparativamente più rappresentativi a livello nazionale".
Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato e a termine effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
Nel ddl non si parla di due argomenti che stanno a cuore ai giornalisti collaboratori: a) il diritto di non versare alcunchè all'Inpgi/2 in caso di guadagni annuali entro i 5mila euro; b) il diritto di non versare alcunché all'Inpgi/2, quando il rapporto di collaborazione è regolato dal diritto d'autore. L'Inpgi dovrà, appena il ddl diventerà legge, armonizzare le sue regole con quelle dell'Inps: è l'occasione, questa, per accogliere le richieste sul tetto dei 5 mila euro e sulla cessisone del diritto d'autore.
I pensionati "ricchi" dell'Inpgi, in base all'articolo 5 del "ddl Damiano", riceveranno nel 2008 la rivalutazione, ma per quella parte della pensione equivalente a 8 volte il trattamento minimo Inps (436,14x8=3.491,12 euro).
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L’art. 27 del “ddl Damiano” approvato il 12-17 ottobre 2007 del Consiglio dei ministri: “Interventi in materia di previdenza per gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335”.
1. Con riferimento agli iscritti alla gestione separata (Inps, ndr) di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24 per cento per l’anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l’anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall’anno 2010. Con effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento.
2. Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, provvede all’approvazione di apposite delibere intese a:
a) coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della gestione separata di cui al comma 1, modificando conformemente la struttura di contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l’entità della medesima, al fine di pervenire, secondo principi di gradualità, a decorrere dal 1° gennaio 2011, ad aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla gestione separata di cui al comma 1;
b) prevedere forme di incentivazione per la stabilizzazione degli iscritti alla propria gestione separata in analogia a quanto disposto dall’articolo 1, commi 1202 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle relative modalità ed effetti.
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I commi 1202-1210 dell’articolo 1 della legge 296/2006.
Accordi aziendali o territoriali per stabilizzazione dei rapporti di lavoro
1202. In attesa di una revisione della disciplina della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali, al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonché di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i committenti datori di lavoro possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative conformemente alle previsioni dei commi da 1203 a 1208.
Contenuto degli accordi sindacali
1203. Gli accordi sindacali di cui al comma 1202 promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato. A seguito dell'accordo i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente.
Misure a favore dei co.co.pro. e monitoraggio delle retribuzioni dei co.co.pro.
1204. Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione coordinata a progetto, le parti sociali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 61 e dell'articolo 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, possono stabilire, anche attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonché stabilire condizioni più favorevoli per i collaboratori. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede ad effettuare azioni di monitoraggio relative all'evoluzione della media dei corrispettivi effettivamente versati ai collaboratori coordinati a progetto, al netto delle ritenute previdenziali, al fine di effettuare un raffronto con la media dei corrispettivi versati nei tre anni precedenti a quello di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge.
Versamento di un contributo straordinario quale presupposto per la validità degli atti di conciliazione
1205. La validità degli atti di conciliazione di cui al comma 1203 rimane condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, dellalegge 8 agosto 1995, n. 335 [927], a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.
Obbligo di deposito presso l'INPS degli atti di conciliazione e ricevuta versamento del contributo straordinario
1206. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell'INPS gli atti di conciliazione di cui al comma 1203, unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento di una somma pari ad un terzo del totale dovuto ai sensi del comma 1205. I datori di lavoro sono autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in trentasei ratei mensili successivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, approva i relativi accordi con riferimento alla possibilità di integrare presso la gestione separata dell'INPS la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1209. Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva.
Effetti della stipula degli atti di conciliazione su diritti relativi al periodo pregresso
1207. Gli atti di conciliazione di cui al comma 1203 producono l'effetto di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso. Il versamento della somma di cui al comma 1205 comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto degli atti di conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle trasformazioni di cui ai commi da 1202 a 1208.
Accesso dei datori di lavoro alla procedura di trasformazione
1208. L'accesso alla procedura di cui al comma 1202 è consentito anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. In ogni caso l'accordo sindacale di cui al comma 1202 comprende la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui ai commi 1205 e 1206.
Autorizzazione di spesa per la trasformazione dei rapporti di lavoro
1209. Per le finalità dei commi da 1202 a 1208 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Vincolo minimo di durata dei contratti di lavoro subordinato
1210. I contratti di lavoro subordinato di cui al comma 1203 prevedono una durata del rapporto di lavoro non inferiore a ventiquattro mesi.
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SUPERPENSIONATI INPGI:
nel 2008 la rivalutazione
è attribuita anche a chi
percepisce un assegno
superiore a 8 volte il
trattamento minimo Inps,
ma non inciderà sulla
parte superiore eccedente,
Questo l’articolo 5 del "ddl Damiano" del 12/17 ottobre 2007:
Art. 5. Sospensione dell’indicizzazione delle pensioni superiori a otto volte il minimo
1. Per l’anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
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GIORNALISTI: FIEG-FNSI,ACCORDO COLLABORATORI E' PASSO AVANTI
Roma, 6 novembre 2007. L'intesa raggiunta tra Fieg e Fnsi, grazie alla mediazione del ministro del Lavoro Cesare Damiano, sulla previdenza dei giornalisti collaboratori e sulla stabilizzazione dei precari può rappresentare un primo passo verso il rinnovo del contratto di lavoro giornalistico, scaduto da quasi mille giorni. Lo hanno ribadito i vertici di Fieg e Fnsi, a margine di un'audizione in commissione Lavoro alla Camera sul disegno di legge sul welfare che recepisce i contenuti di quell'accordo. "Se l'accordo viene vissuto come un aiuto per svelenire il clima e trovare le condizioni per sederci a un tavolo, non abbiamo che piacere. La Fieg ha fatto la sua parte e non ha posizioni preconcette su niente", ha detto il direttore generale della Federazione editori, Alessandro Brignone. "Se si ragiona tra le parti, come quell'accordo dimostra, si possono raggiungere equilibri più avanzati", ha sottolineato il presidente della Federazione della stampa, Franco Siddi. Quanto al ddl sul welfare, "la nostra unica raccomandazione - ha spiegato Brignone - riguarda una più puntuale attuazione dei principi di quell'accordo in norme di legge, che ne definiscano aliquote, tempi e modi (affidati nell'intesa alla gestione dell'Inpgi, ndr). Questo - ha aggiunto - non incide sull'autonomia dell'Istituto di previdenza, anzi la sostiene". Per Siddi, invece, "serve un provvedimento urgente di copertura finanziaria per le misure per la stabilizzazione dei precari". Siddi ha "anche richiamato l'esigenza di una riforma degli ammortizzatori sociali: non è pensabile che l'Inpgi continui ad assumersi l'onere di prepensionamenti, cassa integrazione, disoccupazione, in una fase in cui si moltiplicano le istanze di esodi anticipati da parte di aziende che proclamano stati di crisi o li mascherano con obiettivi di innovazione". (ANSA).