Nota di Pierluigi Franz - Presidente del Gruppo Romano Giornalisti Pensionati
Il Tribunale di Roma, prima sezione lavoro (giudice dott.ssa Alessandra Trementozzi), ha respinto ieri la richiesta di un giornalista in pensione, Paolo T., che lamentava il divieto parziale di cumulo imposto dall'INPGI tra la pensione erogata dall'Istituto e redditi di lavoro autonomo eccedenti i 20 mila euro lordi annui qualora non siano stati raggiunti i 65 anni di età o se non siano stati versati complessivamente contributi per almeno 40 anni. In pratica è stata bocciata la linea interpretativa fissata sia dalla Cassazione con 2 recenti sentenze (la n. 1098 del 2012 e la n. 1233 del 2013), sia dalla magistratura milanese. Il Tribunale di Roma, accogliendo le tesi dell'avvocato Elisabetta Angelini (dirigente dell'Ufficio legale dell'Istituto) e dell'avvocato Paolo Boer, ha ritenuto che un ente previdenziale privatizzato (l'INPGI 1 è oggi l'unico ente sostitutivo dell'INPS) può discostarsi dalla normativa generale. Pertanto è stata respinta la richiesta di disapplicazione dell’art. 15 del Regolamento INPGI. Non saranno quindi rimborsate al giornalista pensionato Paolo T. le quote incumulabili di pensione trattenute mensilmente dall’INPGI. La decisione segna un importante punto a favore dell'INPGI in attesa che si pronuncino in via definitiva le Sezioni Unite Civili della Cassazione che, ci si augura, facciano presto chiarezza sulla spinosa e controversa questione che può avere una notevole incidenza sui bilanci dell'INPGI.
INPGI/LIBERTÀ DI CUMULO- Giurisprudenza
In www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=8234 – sentenza Chiodini- Cass
In www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=8961 – nuova sconfitta a Milano/Trib
In www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=9908 – sentenza Gambarotta – lu/set 2012
In www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10940 – sentenza Pierucci
in www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=8398 – analisi et effetti della Cassazione
in www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=4364 - stare decisis
In www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10691 - Cds/Casse=PA- 28nov12
in www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12287 – Tar Lazio-Inpgi/entepubblico-12/6/2013
in www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=7507 – Giurisprudenza
La sentenza del Tribunale di Roma smentita non solo dalla sezione lavoro della Cassazione, dal Tribunale e dalla Corte d’Appello di Milano, ma anche e soprattutto da due leggi (388/2000 e 133/2008) nonché da due sentenze della Corte costituzionale (437/2002 e 137/2006). L’articolo 2 della legge 1564/1951 (Previdenza ed assistenza dei giornalisti) dice: “Le prestazioni che l'Istituto è tenuto ad erogare a favore dei propri iscritti non possono essere inferiori a quelle stabilite per le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie”.
NOTA DI FRANCO ABRUZZO
La sentenza del Tribunale di Roma è smentita non solo dalla sezione lavoro della Cassazione, dal Tribunale e dalla Corte d’Appello di Milano, ma anche e soprattutto da due leggi nonché da due sentenze della Corte costituzionale. L’articolo 72 della legge 388/2000 ha riconosciuto la libertà di cumulo alla pensione di vecchiaia (la legge 133/2008 l’ha estesa alla pensione di anzianità). Il 5 agosto 2008 la Camera ha approvato in via definitiva il dl 112/2008, cioè la cosiddetta “manovra Tremonti”. La legge di conversione n. 133, pubblicata il 22 agosto successivo nella “Gazzetta Ufficiale”, detta “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”. I giornalisti professionisti sono interessati a uno degli articoli del dl, il 19, che prevede dal 1° gennaio 2009, sul modello di quanto già avviene per le pensioni di vecchiaia, la piena cumulabilità tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro dipendente o autonomo. Tale scenario era stato anticipato dalle sentenze 437/2002 e 137/2006 della Corte costituzionale. L’articolo 2 della legge 1564/1951 (Previdenza ed assistenza dei giornalisti) dice: “Le prestazioni che l'Istituto è tenuto ad erogare a favore dei propri iscritti non possono essere inferiori a quelle stabilite per le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie”. L’Inpgi sin dal 1951 (con la citata legge 1564) è ente sostitutivo dell’Inps, principio ribadito dall’articolo 76 (punto 4) della legge 388/2000: “Le forme previdenziali gestite dall'Inpgi devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive". L’Inpgi, quindi, è tenuto ad adeguarsi all’Inps e a concedere, nel rispetto della volontà del Parlamentop, la libertà di cumulo ai suoi iscritti. La sentenza n. 437/2002 della Corte costituzionale, - con il richiamo degli articoli 3 (uguaglianza), 4 (diritto al lavoro), 35 (tutela del lavoro) e 38 (diritto alla pensione) della Costituzione -, supera anche le esigenze di bilancio delle Fondazioni (tra le quali l’Inpgi) nate con il dlgs n. 509/1994: “E’ da osservare anzitutto che il perseguimento dell’obiettivo tendenziale dell’equilibrio di bilancio non può essere assicurato da parte degli enti previdenziali delle categorie professionali …..con il ricorso ad una normativa che, trattando in modo ingiustificatamente diverso situazioni sostanzialmente uguali, si traduce in una violazione dell’art. 3 della Costituzione. L’iscrizione ad albi o elenchi per lo svolgimento di determinate attività è, infatti, prescritta a tutela della collettività ed in particolare di coloro che dell’opera degli iscritti intendono avvalersi”. I giornalisti non sono cittadini di serie B.
Milano, 23 giugno 2013.