Roma, 14 marzo 2004. Il Ministero del Lavoro con nota del 24 settembre 2003 ha precisato che i giornalisti assunti alle dipendenze della pubblica amministrazione - sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato - con affidamento di incarico giornalistico, ovvero che svolgano attività di lavoro riconducibile alla professione giornalistica, devono essere obbligatoriamente iscritti presso l'Inpgi.
Il Ministero è giunto a questa conclusione in conseguenza della disposizione contenuta nell'art. 76 della legge 388/2000 (legge finanziaria per l'anno 2001), che ha incluso tra gli iscritti all'Inpgi anche i pubblicisti a far data dal 1° gennaio 2001.
Tale norma, infatti, afferma un principio importante e cioè che nel regime dell'Inpgi ciò che assume rilievo ai fini dell'iscrizione è la natura giornalistica del rapporto di lavoro subordinato. Tale disposizione, infatti, non fa alcun riferimento alla contrattazione collettiva applicata.
In precedenza, invece, il decreto legislativo 503/92 disponeva che fossero obbligatoriamente iscritti presso l'Istituto i giornalisti i cui rapporti di lavoro fossero regolati dal contratto nazionale giornalistico.
Secondo il Ministero, quindi, l'art.76 della legge 388 fa venir meno tale vincolo e chiarisce che per coloro che svolgono attività giornalistica in forma subordinata l'Inpgi è sostitutivo di tutte le forme di previdenza ed assistenza obbligatorie ed è, quindi, l'unico soggetto giuridico tenuto ad assicurarli obbligatoriamente, qualunque sia il contratto, collettivo o individuale, che disciplina il loro rapporto di lavoro.
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Sinteticamente, quindi, sono obbligatoriamente iscritti all'Inpgi dal 1° gennaio 2001 tutti coloro che:
sono iscritti all'Ordine dei giornalisti, professionisti, praticanti o pubblicisti;
svolgono attività di natura giornalistica o hanno incarichi giornalistici presso la pubblica amministrazione;
Nel termine "Pubblica amministrazione" devono intendersi compresi oltre che i Ministeri e gli Organi costituzionali e di rilievo costituzionale (Camera, Senato, Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Corte Costituzionale, Cnel, Consiglio di Stato, Consiglio superiore della Magistratura e Corte dei Conti) anche le Autority, le Agenzie ed Aziende di Stato, i Comuni, le Comunità montane, le Province, le Regioni, gli Enti Parco nazionali e regionali, le ASL, le Università, le Camere di commercio, gli Enti pubblici economici e non economici;
sono assunti a tempo determinato o a tempo indeterminato. L'iscrizione all'Inpgi è obbligatoria qualunque sia il tipo di contratto collettivo di lavoro che l'Amministrazione applichi al giornalista (contratto di diritto pubblico o contratto di lavoro giornalistico).Le amministrazioni che hanno alle loro dipendenze giornalisti, i quali esercitano attività propria della professione giornalistica, sono tenute all'obbligo di iscriversi tempestivamente all'Inpgi quale soggetto contribuente e a versare i relativi contributi previdenziali. Per quanto riguarda i contributi dovuti dal 1° gennaio 2001, l'Inpgi sta già concordando con l'Inpdap le modalità per il trasferimento all'Istituto previdenziale dei giornalisti delle posizioni contributive esistenti.
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Le domande e i dubbi
E' possibile ricongiungere all'Inpgi i contributi Inpdap, per ottenere un'unica pensione?
Sì, le posizioni contributive eventualmente maturate all'Inpdap prima del 1° gennaio 2001, a richiesta dei giornalisti interessati possono essere ricongiunte all'Inpgi, al fine dell'ottenimento di un'unica pensione. Il costo della ricongiunzione è però a carico del giornalista ed è determinato ai sensi della legge n. 29/1979. Il costo dunque è collegato all'entità dei contributi che si vogliono trasferire ed all'età anagrafica del richiedente.
Di conseguenza, più si è giovani e lontani dalla data di pensionamento, tanto meno sarà elevato l'onere del trasferimento.
Una volta che abbia presentato la domanda di ricongiunzione, e ricevuto dall'Inpgi la risposta relativa al costo complessivo, il giornalista è obbligato a pagare?
No, se l'interessato dovesse giudicare che il costo è eccessivo, potrebbe sempre rinunciare senza per questo sopportare alcun addebito. Se invece giudicasse conveniente la ricongiunzione, avrà la possibilità di chiedere che l'importo sia rateizzato.
Ma allora è consigliabile attendere il momento del pensionamento per presentare eventualmente la domanda di ricongiunzione?
No, la domanda va presentata al più presto, in quanto il costo del ricongiungimento sarà tanto minore quanto più lontano sarà il momento della quiescenza.
Se il costo della ricongiunzione è ritenuto dal giornalista troppo oneroso, quali sono le alternative?
In questo caso al momento del pensionamento si presenteranno due possibili situazioni:
1) diritto a pensione di vecchiaia;
2) diritto a pensione di anzianità.
> PENSIONE DI VECCHIAIA: (requisiti: 65 anni di età gli uomini e 60 anni di età le donne, in presenza di almeno 20 anni di contribuzione).
Se il giornalista non raggiungerà il requisito minimo per la pensione di vecchiaia in nessuno dei due enti previdenziali, perderà ogni diritto?
Certamente no. La pensione sarà ripartita tra Inpgi ed Inpdap purché complessivamente risulti perfezionato il diritto a pensione. Il diritto a pensione si raggiunge con almeno 20 anni complessivi di contributi versati. La quota di pensione Inpgi sarà comunque "più pesante" grazie alle più redditizie aliquote di rendimento, che all'Inpgi partono dal 2,66% (2% all'Inpdap).
Se il giornalista ha già maturato il diritto a pensione (almeno 20 annualità di contributi presso l'Inpdap) gli eventuali contributi Inpgi che rendita daranno?
L'interessato otterrà una pensione di vecchiaia Inpdap e una pensione di vecchiaia dall'Inpgi, che sarà denominata "supplementare". Anche in questo caso la quota di pensione Inpgi sarà più "pesante" grazie alle migliori aliquote di rendimento.
E se il giornalista avrà 20 o più anni di contributi all'Inpgi e pochi anni di contributi all'Inpap?
In questo caso, il collega raggiungerà il diritto a pensione solo presso l'Inpgi e otterrà quindi una pensione di vecchiaia Inpgi. Per ottenere un beneficio dai pochi anni di contribuzione Inpdap, il giornalista dovrà trasferire (l'operazione è gratuita) la posizione assicurativa Inpdap all'Inps, ai sensi della legge n. 322/58. Tale trasferimento darà luogo ad una pensione supplementare Inps, che si aggiungerà alla pensione di vecchiaia Inpgi.
> PENSIONE DI ANZIANITA' - (Oggi i requisiti per l'ottenimento sono i seguenti: (a) almeno 57 anni di età in presenza di almeno 35 anni di contribuzione; (b) 37 anni di contribuzione a prescindere dall'età anagrafica).
Se il giornalista non raggiungerà uno dei due requisiti appena esposti in nessuno dei due enti previdenziali, Inpdap o Inpgi, che potrà fare?
Dovrà trasferire, ai sensi della legge n.322/58 - senza alcun onere - i contributi Inpdap all'Inps. Ciò perché la somma delle annualità contributive ai fini del raggiungimento del minimo requisito di 35 anni di versamenti è consentita dalla legge soltanto tra Inpgi e Inps.
Dopo il trasferimento dei contributi il collega potrà ricevere una parte di pensione di anzianità dall'Inpgi e l'altra parte dall'Inps. Anche in questo caso la quota di pensione Inpgi sarà più "pesante" grazie alle migliori aliquote di rendimento.
E se il giornalista ha già maturato il diritto a pensione di anzianità all'Inpdap, che ne sarà dei pochi contributi versati successivamente all'Inpgi?
In questo caso il collega otterrà una pensione di anzianità dall'Inpdap, mentre l'Inpgi riconoscerà una pensione di vecchiaia supplementare calcolata con le consuete "pesanti" aliquote di rendimento.
Che accadrà invece se il giornalista avrà maturato pochi versamenti all'Inpdap e raggiungerà in futuro il diritto alla pensione di anzianità presso l'Inpgi? Che frutto daranno quei contributi lasciati all'Inpdap?
Innanzitutto il collega potrà godere di una pensione di anzianità Inpgi, il cui ammontare sarà assolutamente più favorevole. Le poche contribuzioni rimaste all'Inpdap potranno invece: (a) essere ricongiunte all'Inpgi (con un costo da verificare preventivamente caso per caso) e quindi aumentare la pensione Inpgi; (b) oppure essere trasferite gratuitamente all'Inps, dove daranno luogo ad una pensione supplementare Inps.
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Perché l'Inpgi conviene
Per i giornalisti che avevano maturato più di 18 anni di contributi al 31/12/1995, le quote di pensione Inpgi, anche se determinate su pochi anni di versamenti, essendo calcolate con un indice di rendimento maggiore (2,66% contro il 2% dell'Inpdap) risulteranno più vantaggiose della quota che avrebbe attribuito l'Inpdap per gli stessi contributi.
Per i giornalisti che al 31/12/1995 avevano maturato meno di 18 anni di contribuzione, il vantaggio sarà ancora più evidente. Ciò perché l'Inpdap utilizzerebbe per i futuri contributi il sistema di calcolo contributivo, nettamente sfavorevole rispetto al sistema di calcolo retributivo, che è applicato dall'Inpgi.
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Circolare Inpgi 12/2003 - Assume rilievo unicamente la natura giornalistica del rapporto di lavoro
All'Inpgi i giornalisti del settore pubblico
Roma, 21 novembre 2003. L’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), ha emanato la Circolare n. 12 del 28 ottobre 2003, concernente l’obbligo delle pubbliche amministrazioni di iscrivere allo stesso Istituto il personale dipendente addetto all’informazione. L’INPGI ha fatto presente che, a seguito della nota n. 9PP/80907/AG-V-180 del 24 settembre 2003, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha affermato che l’art. 76 della legge n. 388/2000 (legge finanziaria per l’anno 2001) dal 1° gennaio 2001 ha incluso tra gli iscritti all’Istituto anche i pubblicisti, ai fini della stessa iscrizione assume rilievo unicamente la natura giornalistica del rapporto di lavoro e non anche l’applicazione del CCNL giornalistico come precedentemente previsto dall’articolo 17, comma 3, del DLgs n. 503/1992. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai fini dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS), sono obbligatoriamente iscritti all’INPGI i giornalisti che svolgano attività lavorativa subordinata di natura giornalistica e che siano iscritti nel registro dei praticanti o nell’elenco dei professionisti o nell’elenco dei pubblicisti dell’albo dei giornalisti. Per i giornalisti dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, l’obbligo di iscrizione all’INPGI decorre dal 1° gennaio 2001 o dalla data dell’assunzione, se successiva. L’INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica) emanerà una propria circolare per il recupero da parte delle amministrazioni interessate della contribuzione già versata allo stesso INPDAP e da riversare all’INPGI. La mancata regolarizzazione della contribuzione entro 180 giorni dalla data della Circolare INPGI n. 12/2003, comporterà l’addebito delle vigenti sanzioni civili. Le amministrazioni e gli enti che abbiano alle proprie dipendenze personale soggetto all’obbligo contributivo verso l’INPGI, dal 1° novembre 2003 sono tenute ad aprire presso lo stesso Istituto una posizione quale ente contribuente. Le amministrazioni e/o gli enti che già avevano una posizione contributiva all’INPGI per il personale con rapporto di lavoro regolato dal CCNL giornalistico, qualora abbiano alle dipendenze altri giornalisti con rapporto di lavoro regolato dal CCNL del comparto pubblico, debbono aprire presso l’INPGI una seconda posizione contributiva. La Circolare si conclude con le istruzioni operative sul versamento della contribuzione mensile e sulla modulistica che allo scopo deve essere utilizzata.
INPGI - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani. Circolare n. 12 - Roma, 28 ottobre 2003. OGGETTO: Obbligo di iscrizione all’INPGI del personale giornalistico addetto all’informazione nella Pubblica Amministrazione, ai fini dell’assicurazione IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti).
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota 9PP/80907/AG-V-180 del 24 settembre scorso, ha precisato che i giornalisti assunti alle dipendenze della Pubblica Amministrazione - sia a tempo determinato che a tempo indeterminato - con affidamento di incarico giornalistico, ovvero che svolgano attività di lavoro riconducibile alla professione giornalistica, devono essere obbligatoriamente iscritti presso l’INPGI.
Il Ministero ha fondato il proprio convincimento sulla disposizione contenuta nell’art. 76 della legge n. 388/2000 [1] (legge finanziaria per l’anno 2001), che ha incluso tra gli iscritti all’INPGI anche i pubblicisti a far data dal 1° gennaio 2001.
Tale norma, infatti, afferma il principio che nel regime previdenziale INPGI assume rilievo, ai fini dell’iscrizione, soltanto la natura giornalistica del rapporto di lavoro subordinato e non anche l’applicazione del CCNL giornalistico come precedentemente previsto dal DLgs n. 503/92.
Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono obbligatoriamente iscritti all’INPGI, per l’assicurazione IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), a prescindere dal CCNL ad essi applicato, i giornalisti per i quali concorrano le seguenti condizioni:
- iscrizione all’albo dei giornalisti: registro praticanti, elenco professionisti ed elenco pubblicisti;
- svolgimento di attività lavorativa subordinata di natura giornalistica.
Per i giornalisti dipendenti dalla Pubblica Amministrazione, i cui rapporti di lavoro sono regolati dal CCNL del comparto pubblico di appartenenza, l’obbligo di iscrizione all’INPGI - come precisato dal Ministero del Lavoro - decorre dal 1° gennaio 2001, ovvero dalla data di assunzione, se successiva. L’INPDAP, con propria circolare, illustrerà le modalità per il recupero - da parte delle Amministrazioni interessate - della contribuzione indebitamente versata a quell’ente, che dovrà essere riversata all’INPGI.
Tenuto conto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la suddetta nota del 24/09/2003, ha individuato definitivamente il regime previdenziale tenuto a gestire l’assicurazione IVS del personale in oggetto, si informa che la mancata regolarizzazione della contribuzione dovuta all’INPGI per il periodo 1/01/2001 - 31/10/2003, entro 180 giorni dalla data della presente comunicazione, comporterà l’addebito delle sanzioni civili in base al vigente sistema sanzionatorio INPGI.
A decorrere dal 1° novembre 2003, le Pubbliche Amministrazioni che abbiano alle proprie dipendenze personale soggetto all’obbligo contributivo presso l’INPGI devono quindi provvedere tempestivamente ad aprire una posizione quale Ente contribuente, utilizzando gli appositi moduli (S.C./1, C.V./2, IscrGio), reperibili nella sezione "modulistica" del sito internet "www.inpgi.it" , ovvero contattando i nostri Uffici (Settore Iscrizione Aziende - tel. 06-8578316 - 337 - fax 06-8578300).
Le Amministrazioni e/o Enti che abbiano già aperto una posizione contributiva all’INPGI per il personale giornalistico con rapporto di lavoro regolato dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico, nel caso in cui abbiano alle proprie dipendenze altri giornalisti con rapporto di lavoro regolato dal Contratto nazionale del comparto pubblico di appartenenza, devono provvedere ad attivare una seconda posizione contributiva, considerato che l’applicazione dei due distinti contratti collettivi di lavoro comporta un diverso carico contributivo.
Per il regolare svolgimento degli adempimenti contributivi, l’Amministrazione - ai sensi dell’art. 6 della legge 9 novembre 1955 n. 1122 e del DM 24/02/1984 - è tenuta a trasmettere una denuncia contributiva mensile entro il giorno 20 del mese successivo a quello di paga e, entro la stessa data, dovrà versare la relativa contribuzione. L’Istituto, per facilitare la compilazione delle denunce contributive mensili da parte dei datori di lavoro, fornisce una procedura informatica per la predisposizione delle stesse su supporto magnetico (procedura DASM) e garantisce, se richiesto, l’assistenza tecnica per l’istallazione di tale programma.
L’INPGI per l’acquisizione dei dati retributivi e contributivi utilizza esclusivamente la denuncia mensile presentata dal datore di lavoro e non attinge ai dati riportati nelle dichiarazioni fiscali del sostituto d’imposta (mod.770), come avviene per gli altri Enti previdenziali pubblici. Pertanto, è richiesta alle Amministrazioni in indirizzo la massima puntualità nella trasmissione delle suddette denunce mensili.
Il mancato versamento della contribuzione dovuta all’INPGI comporterà, a decorrere dalla contribuzione riferita al mese di novembre 2003, l’immediato addebito delle previste sanzioni civili. Il Servizio Contributi dell’INPGI rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento dovesse rendersi necessario (Fax 06 8578264 - e-mail contributi@inpgi.it).
Ad ogni buon fine, si allega la tabella relativa alle aliquote contributive [2] dovute all’Istituto dalle pubbliche amministrazioni e le modalità di pagamento delle contribuzioni.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA
(Dott.ssa Maria I. Iorio)
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Arsenio Tortora)
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Contributi - Circolare INPGI-INPDAP n. 9 del 9 febbraio 2004
Oggetto: Tutela previdenziale dei giornalisti dipendenti di amministrazioni pubbliche.
DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE
Roma, 9 febbraio 2004
AI DIRIGENTI GENERALI CENTRALI E COMPARTIMENTALI
AI DIRETTORI DEGLI UFFICI PROVINCIALI
e per il loro tramite :
- Alle Amministrazioni dello Stato
- Agli Enti con personale iscritto alle Casse CPDEL , CPS, CPI
- Alle Corti d'Appello
Loro Sedi
E p.c. AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Dir. Gen. politiche previdenziali
Via Flavia, 6 - 00187 ROMA
Circolare n. 9
OGGETTO: Tutela previdenziale dei giornalisti dipendenti di amministrazioni pubbliche
Con informativa n. 5 del 4 febbraio 2003, l'INPDAP dettava le istruzioni per l'iscrizione alle Casse gestite dall'Istituto previdenziale dei dipendenti pubblici, dei giornalisti professionisti e praticanti riguardati dalla contrattazione collettiva, propria dei comparti di appartenenza (art. 4, comma 2, della L. 8 agosto 1991, n. 274 e dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503).
Con la medesima informativa l'Istituto, in esecuzione dell'art.76, L. 23 dicembre 2000, n.388 (legge finanziaria 2001), chiariva che restava quindi esclusa dall'iscrizione alle Casse INPDAP la categoria dei giornalisti pubblicisti, (art.1, commi secondo e quarto, della legge 3 febbraio 1963 n. 69), per cui sussisteva l'obbligo di iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), a decorrere dal 1 gennaio 2001.
Con parere n.80907 del 24.9.2003 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpretando le disposizioni dell'art.76 della legge 23 dicembre 2000, n.388 , ha affermato l'iscrizione previdenziale dei giornalisti all'INPGI indipendentemente dalla contrattazione collettiva ad essi applicabile. Unico requisito richiesto è dato dalla natura dell'attività espletata che deve essere "giornalistica".
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2001, i giornalisti assunti alle dipendenze della pubblica amministrazione, a tempo determinato o a tempo indeterminato, pubblicisti e professionisti, in presenza del duplice requisito di affidamento di incarico di natura giornalistica, ovvero svolgimento di attività riconducibile alla professione giornalistica e di iscrizione all'albo di categoria, devono essere obbligatoriamente iscritti, ai fini pensionistici, presso l'INPGI.
I praticanti giornalisti sono obbligatoriamente iscritti, ai fini pensionistici, presso l'INPGI, purché l'assunzione sia avvenuta direttamente con affidamento di incarico di natura giornalistica.
Ovviamente, al venir meno del requisito dello svolgimento dell'attività giornalistica, rivivrà l'obbligo di iscrizione all'Istituto previdenziale di pertinenza.
Nulla viene modificato dalle norme citate con riguardo al trattamento di fine servizio per cui unica condizione è lo svolgimento di lavoro subordinato.
Con la presente, al fine di pervenire ad una più celere e puntuale regolarizzazione delle posizioni del personale interessato, vengono dettate di concerto dagli enti previdenziali interessati, i termini e le modalità per il trasferimento dei contributi pensionistici, a decorrere dal 1.1.2001, affluiti all'INPDAP.
In proposito si conviene che al periodo, oggetto di trasferimento (1.1.2001 - 31.12.2003), non sono applicate le sanzioni civili considerato che, in assenza di diversa indicazione sull'esatto titolare della contribuzione fino alla data di emanazione della nota ministeriale del 29.9.2003, le amministrazioni pubbliche hanno provveduto, in buona fede, all'adempimento presso l'INPDAP .
Le sanzioni civili non sono, altresì, applicate ai periodi contributivi dal 1° gennaio 2004 alla data di emanazione della presente circolare.
- premessa
A modifica delle istruzioni vigenti, gli enti interessati vengono esonerati dalla richiesta di rimborso dei contributi all'INPDAP per poi procedere al relativo versamento all'ente destinatario (INPGI).
Gli adempimenti finanziari vengono infatti curati direttamente dagli enti previdenziali interessati con diretto trasferimento del coacervo contributivo dall'INPDAP all'INPGI.
Unico onere per l'ente datore di lavoro rimane la comunicazione all'INPDAP, secondo le consuete modalità, delle informazioni relative alla posizione assicurativa da trasferire (già modello 103/S), con la specifica indicazione dell'imponibile individuale suddiviso per anno, da trasferire.
Tali disposizioni vigono anche per le amministrazioni dello Stato.
MODALITA' per le regolarizzazioni delle posizioni assicurative
a) dichiarazione dei datori di lavoro
Gli enti in indirizzo, tenuti alla costituzione delle posizioni assicurative presso l'INPGI, per tutto il personale dipendente con qualifica di giornalista ovvero che svolgono attività di lavoro riconducibile a quella della professione giornalistica, assunti a tempo determinato o indeterminato, devono comunicare, con la massima sollecitudine e comunque non oltre il 31/03/2004, agli Uffici provinciali Inpdap competenti per territorio ed all'INPGI, per ogni dipendente interessato:
Le generalità complete
Il codice fiscale
La data da cui deve decorrere la cancellazione della posizione pensionistica Inpdap (dal 2001 in poi)
Retribuzioni e relativi contributi pensionistici, per i medesimi versati, distinti per anno (2001, 2002, 2003)
Dichiarazione dell'ente di avvenuto versamento contributivo per gli interessati
b) adempimenti INPDAP
Posto che il trasferimento dei contributi assume carattere di urgenza, gli Uffici provinciali avranno cura di sollecitare gli enti datori di lavoro negli adempimenti di cui sopra.
Una volta in possesso delle comunicazioni, gli Uffici provinciali Inpdap provvederanno alla cancellazione in banca dati dell'iscrizione alla Cassa pensionistica dei giornalisti interessati ed all'acquisizione al fascicolo previdenziale dell'iscritto di copia della comunicazione stessa.
Per procedere al tempestivo trasferimento dei contributi pensionistici, gli Uffici provinciali comunicheranno all'Ufficio III della Direzione Centrale delle Entrate - INPDAP (fax n. 06/51018806), il totale distinto per ente da rimborsare all'INPGI. Il predetto Ufficio III, in possesso delle comunicazioni, provvederà entro 30 giorni al trasferimento dell'intero importo dovuto sul conto corrente bancario intestato all'INPGI.
c) adempimenti INPGI
Gli Enti e le Amministrazioni che abbiano alle proprie dipendenze personale soggetto all'obbligo contributivo presso l'INPGI devono provvedere tempestivamente ad aprire una posizione quale Ente contribuente, utilizzando gli appositi moduli (S.C./1, C.V./2, IscrGio), reperibili nella sezione "modulistica" del sito internet "www.inpgi.it" , ovvero contattando il Settore Iscrizione Aziende - tel. 068578316 - 337 - fax 068578300.
Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente circolare, resta invariato quanto già illustrato con circolare INPGI n.12 del 28/10/2003, che in ogni caso si allega in copia.
Le dichiarazioni di cui al precedente punto A), per quanto di competenza di questo Istituto, potranno essere inoltrate a mezzo fax 068578300 o 068578264, ovvero tramite posta elettronica (e-mail contributi@inpgi.it). Al fine di procedere all'accertamento delle contribuzioni ed all'aggiornamento delle posizioni contributive individuali dei giornalisti interessati, si raccomanda ai datori di lavoro la massima sollecitudine possibile nella predisposizione degli adempimenti loro richiesti.
Si informa, inoltre, che qualora dal trasferimento delle contribuzioni versate all'INPDAP risultassero eventuali differenze a credito, l'INPGI ne darà immediata comunicazione alle Amministrazioni e tali importi a credito - a scelta - potranno essere oggetto di rimborso o compensate con le partite debitorie correnti. Per le Amministrazioni che non avessero rispettato i termini per gli adempimenti di cui al precedente punto A), determinando così un ritardo nel trasferimento dei contributi da parte dell'INPDAP, tali differenze a credito saranno decurtate degli interessi legali maturati.
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>IL DIRETTORE GENERALE INPGI IL DIRETTORE GENERALE INPDAP
(Avv. Arsenio Tortora) ( Dott. Luigi Marchione )
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Circolare n. 12 del 28 ottobre 2003
Ai Ministeri ed alle Amministrazioni centrali dello Stato
Alle Amministrazioni periferiche dello Stato, per il tramite delle Amministrazioni centrali
Agli enti pubblici economici e non economici nazionali e regionali, per il tramite delle Amministrazioni vigilanti
Alle Università degli Studi
Alle Regioni, Province e Comuni
Alle Aziende Sanitarie Locali
Alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
e p.c. Alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome
All'UPI - Unione delle Province d'Italia
All'ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani
All'UNCEM - Unione Nazionale Comuni, Comunità ed enti montani
All'Unione Italiana delle Camere di Commercio; Industria, Artigianato ed Agricoltura
Alla Federparchi - Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali
Alla FNSI
Agli Uffici Regionali di Corrispondenza INPGI
Loro Sedi
OGGETTO: obbligo di iscrizione all'INPGI del personale giornalistico addetto all'informazione nella Pubblica Amministrazione, ai fini dell'assicurazione IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti).
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota 9PP/80907/AG-V-180 del 24 settembre scorso, ha precisato che i giornalisti assunti alle dipendenze della Pubblica Amministrazione - sia a tempo determinato che a tempo indeterminato - con affidamento di incarico giornalistico, ovvero che svolgano attività di lavoro riconducibile alla professione giornalistica, devono essere obbligatoriamente iscritti presso l'Inpgi.
Il Ministero ha fondato il proprio convincimento sulla disposizione contenuta nell'art.76 della legge 388/2000 (legge finanziaria per l'anno 2001), che ha incluso tra gli iscritti all'Inpgi anche i pubblicisti a far data dal 1° gennaio 2001.
Tale norma, infatti, afferma il principio che nel regime previdenziale INPGI assume rilievo, ai fini dell'iscrizione, soltanto la natura giornalistica del rapporto di lavoro subordinato e non anche l'applicazione del CCNL giornalistico come precedentemente previsto dal D.lgs n. 503/92.
Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono obbligatoriamente iscritti all'INPGI, per l'assicurazione IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), a prescindere dal CCNL ad essi applicato, i giornalisti per i quali concorrano le seguenti condizioni:
· iscrizione all'albo dei giornalisti: registro praticanti, elenco professionisti ed elenco pubblicisti;
· svolgimento di attività lavorativa subordinata di natura giornalistica.
Per i giornalisti dipendenti dalla Pubblica Amministrazione, i cui rapporti di lavoro sono regolati dal CCNL del comparto pubblico di appartenenza, l'obbligo di iscrizione all'INPGI - come precisato dal Ministero del Lavoro - decorre dal 1° gennaio 2001, ovvero dalla data di assunzione, se successiva. L'INPDAP, con propria circolare, illustrerà le modalità per il recupero - da parte delle Amministrazioni interessate - della contribuzione indebitamente versata a quell'ente, che dovrà essere riversata all'INPGI.
(capoverso abrogato)
A decorrere dal 1° novembre 2003, le Pubbliche Amministrazioni che abbiano alle proprie dipendenze personale soggetto all'obbligo contributivo presso l'INPGI devono quindi provvedere tempestivamente ad aprire una posizione quale Ente contribuente, utilizzando gli appositi moduli (S.C./1, C.V./2, IscrGio), reperibili nella sezione "modulistica" del sito internet "www.inpgi.it" , ovvero contattando i nostri Uffici (Settore Iscrizione Aziende - tel. 06-8578316 - 337 - fax 06-8578300).
Le Amministrazioni e/o Enti che abbiano già aperto una posizione contributiva all'INPGI per il personale giornalistico con rapporto di lavoro regolato dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico, nel caso in cui abbiano alle proprie dipendenze altri giornalisti con rapporto di lavoro regolato dal Contratto nazionale del comparto pubblico di appartenenza, devono provvedere ad attivare una seconda posizione contributiva, considerato che l'applicazione dei due distinti contratti collettivi di lavoro comporta un diverso carico contributivo.
Per il regolare svolgimento degli adempimenti contributivi, l'Amministrazione - ai sensi dell'art. 6 della legge 9 novembre 1955 n.1122 e del D.M. 24/02/1984 - è tenuta a trasmettere una denuncia contributiva mensile entro il giorno 20 del mese successivo a quello di paga e, entro la stessa data, dovrà versare la relativa contribuzione. L'Istituto, per facilitare la compilazione delle denunce contributive mensili da parte dei datori di lavoro, fornisce una procedura informatica per la predisposizione delle stesse su supporto magnetico (procedura DASM) e garantisce, se richiesto, l'assistenza tecnica per l'istallazione di tale programma.
L'INPGI per l'acquisizione dei dati retributivi e contributivi utilizza esclusivamente la denuncia mensile presentata dal datore di lavoro e non attinge ai dati riportati nelle dichiarazioni fiscali del sostituto d'imposta (mod.770), come avviene per gli altri Enti previdenziali pubblici. Pertanto, è richiesta alle Amministrazioni in indirizzo la massima puntualità nella trasmissione delle suddette denunce mensili.
Il mancato versamento della contribuzione dovuta all'INPGI comporterà, a decorrere dalla contribuzione riferita al mese di (leggasi gennaio 2004), l'immediato addebito delle previste sanzioni civili. Il Servizio Contributi dell'INPGI rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento dovesse rendersi necessario (Fax 06 8578264 - e-mail contributi@inpgi.it).
Ad ogni buon fine, si allega la tabella relativa alle aliquote contributive dovute all'Istituto dalle pubbliche amministrazioni e le modalità di pagamento delle contribuzioni.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CONTRIBUTI E VIGILANZA
(Dott.ssa Maria I. Iorio)
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Arsenio Tortora)
· ALL. 1) ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPGI
A) Cod. 05 - Rapporti di lavoro regolati dal CNLG stipulato da FIEG/FNSI.
Tipo contribuzione MISURA NOTE
ENTE Giornalista
I.V.S. 18,93 % 8,69 % (*) -
Disoccupazione 1,61 % - -
Sub - totale 20,54 % 8,69 % (*) -
Contr. Solidarietà 10.00 % - calcolato su contribuzioni a Fondi integrativi assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro.
Fondo Integrativo 1.50 % - esclusi: pubblicisti, praticanti, Contratto a Termine
Add.le F.do Integrativo 0.35 % - esclusi: pubblicisti, praticanti, Contratto a Termine
Contributo Infortuni Euro 11,88 - Q.ta fissa mensile. Esclusi pubblicisti ed Art.2 CNLG con retrib.< minimo R.O.
B) Cod. 28 - Rapporti di lavoro regolati dal CCNL del comparto pubblico di appartenenza.
Tipo contribuzione MISURA NOTE
ENTE Giornalista
I.V.S. 18,93 % 8,69 % (*) -
Disoccupazione
1.61 % - dovuto per il personale a cui non è garantita la stabilità d'impiego (Contratti a termine, fuori ruolo, ecc.)
Sub - totale 20.54 % 8,69 % (*) -
Contributo Solidarietà
10.00 % - calcolato su eventuali contribuzioni a Fondi integrativi assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro.
Contributo Infortuni - - l'Istituto si riserva di fornire, con successiva nota, informazioni al riguardo.
(*) + 1% aggiuntivo calcolato sulla quota di retribuzione eccedente:
- anno 2001 £. 5.654.000 mensili (£ire 67.851.000 annue);
- anno 2002 . 3.004,00 mensili ( uro 36.044,00 annui );
- anno 2003 . 3.083,00 mensili ( uro 36.999,00 annui );
ALL. 2 - Modalità pagamento contributi.
a) pagamento contributi: Le contribuzioni devono essere versate all'INPGI entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono.
b) modalità di pagamento: L'Istituto non rientra tra gli Enti per i quali è previsto il pagamento unificato con mod. F24 - Il pagamento delle contribuzioni può essere effettuato solo a mezzo BONIFICO BANCARIO, ai seguenti recapiti:
A) Rapporti di lavoro regolati dal CNLG stipulato da FIEG/FNSI.
· Contribuzioni Ordinarie
Banca di Roma F.le 166 - Via Nizza 35 - 00198 Roma CIN C ABI 03002 CAB 05187 C/C
83400/30
BBAN: C 03002 05187 000008340030
· Contribuzioni Fondo Integrativo (aliquota pari all'1,50%)
BANCA POPOLARE DI SONDRIO Via Carlo Alberto, 6/A 00185 Roma CIN Z ABI 05696 CAB 03200 C/C
30000/37
BBAN: Z 05696 03200 000030000X37
· Addizionale Fondo Integrativo (aliquota pari allo 0,35%, prevista dall'accordo del 4/06/1998)
BANCA POPOLARE DI SONDRIO Via Carlo Alberto, 6/A 00185 Roma CIN X ABI 05696 CAB 03200 C/C
6300/05
BBAN: X 05696 03200 000006300X05
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B) Rapporti di lavoro regolati dal CCNL del comparto pubblico di appartenenza.
· Contribuzioni Ordinarie
Banca di Roma F.le 166 - Via Nizza 35 - 00198 Roma CIN C ABI 03002 CAB 05187 C/C
83400/30
BBAN: C 03002 05187 000008340030
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N.B. Nella predisposizione del bonifico, si raccomanda di indicare sempre i seguenti dati:
- Numero di posizione INPGI e denominazione sociale dell'Azienda;
- Causale del versamento;
- Mese ed anno a cui si riferisce il versamento.
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Circolare Inpdap: “Per i giornalisti
degli Uffici stampa pubblici
obbligatorio il versamento all'Inpgi”
Roma, 11 marzo 2004. I giornalisti alle dipendenze della Pubblica Amministrazione devono essere obbligatoriamente iscritti, ai fini pensionistici, all'INPGI (l'Istituto di Previdenza dei giornalisti italiani). E' il contenuto di una recente circolare emanata dall'INPDAP a tutte le sue strutture periferiche, nella quale si precisa che l'obbligo di iscrizione all'INPGI, con decorrenza dal 1B0 gennaio 2001, vale per tutti i giornalisti assunti alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, a tempo determinato o indeterminato, pubblicisti o professionisti, in presenza di un duplice requisito:
- affidamento di incarico di natura giornalistica o svolgimento di attività riconducibile alla professione giornalistica;
- iscrizione all'albo di categoria.
I praticanti giornalisti sono obbligatoriamente iscritti, ai fini pensionistici, presso l'INPGI, purché l'assunzione sia avvenuta direttamente con affidamento di incarico di natura giornalistica. Ovviamente, al venir meno del requisito dello svolgimento dell'attività giornalistica, rivivrà l'obbligo di iscrizione all'Istituto di previdenza di appartenenza. Queste norme sono state riepilogate dall'INPDAP nella sua nota, a seguito di alcuni chiarimenti emanati dal ministero del Lavoro il quale ha affermato, su precisa richiesta di parare, che
l'obbligo di iscrizione all'INPGI ricorre non solo per i giornalisti pubblicisti, come sembrava all'inizio,ma anche per i professionisti: non conta infatti, in questo senso, la contrattazione collettiva applicabile ai singoli soggetti.
Unico requisito richiesto è dato dalla natura dell'attività espletata, che deve essere giornalistica. L'INPDAP si sta ora attrezzando per definire,con la maggiore tempestività possibile, i termini e le modalità per il trasferimento all'INPGI dei contributi pensionistici dei giornalisti delle amministrazioni pubbliche, che finora sono confluiti presso di lui. Al periodo oggetto di trasferimento (1B0 gennaio 2001 - 31/12/2003) non sono applicate le sanzioni civili considerato che, in assenza di diversa indicazione sull'esatto titolare della contribuzione fino alla data di emanazione del chiarimento ministeriale, le amministrazioni pubbliche hanno provveduto in buona fede all'adempimento presso l'INPDAP. (AGI)
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DOCUMENTI
Stabilita l'obbligatorietà di iscrizione all'Inpgi
per i giornalisti delle pubbliche amministrazioni
Ministero del Lavoro ‑ Circolare 24 settembre 2003 n. 9PP/80907/AG‑V‑180
La tesi dell'Inpgi che rivendica a sé la contribuzione dei giornalisti dipendenti dalle pubbliche amministrazioni ha prevalso rispetto alla pretesa contraria dell'Inpdap che si attribuiva il titolo alla stessa contribuzione per la natura del rapporto di pubblico impiego. II ministero del Lavoro, con la nota 24 settembre 2003 n. 9PP/80907/AG‑V‑180, ha, infatti, interpretato in tal senso la disposizione di cui all'articolo 76 della legge 388/2000, che ha incluso da tale data tra gli iscritti all'Inpgi anche i giornalisti pubblicisti. La disposizione citata afferma il principio che nel regime previdenziale Inpgi assume rilievo, ai fini dell'iscrizione, soltanto la natura giornalistica del rapporto di lavoro subordinato e non anche l'applicazione del Ccnl giornalistico come precedentemente previsto dal Dlgs 503/1992. Ne consegue che, dal 1° gennaio 2001, devono essere iscritti all’Inpgi, a prescindere dal Ccnl applicato, i giornalisti per i quali concorrano le seguenti condizioni: a) iscrizione all'albo dei giornalisti: registro praticanti, elenco professionisti ed elenco pubblicisti; b) svolgimento di attività lavorativa subordinata di natura giornalistica. Conseguentemente, con la circolare 28 ottobre 2003 n. 12, l'Inpgi comunica che l'obbligo di iscrizione dei lavoratori assunti alle dipendenze della pubblica amministrazione, con affidamento di incarico giornalistico o che svolgono una attività di lavoro comunque riconducibile alla professione giornalistica dei suddetti lavoratori decorre dal 1° gennaio 2001 e interessa tutti i contratti di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che indeterminato. L’Inpdap dovrà, pertanto, fornire le istruzioni per il recupero ‑ da parte delle amministrazioni interessate ‑ della contribuzione indebitamente versata a quell’ente, che dovrà essere riversata all'Inpgi entro 180 giorni dalla data della circolare in esame, onde evitare l'addebito delle sanzioni civili stabilite dal regolamento dell'Inpgi stesso. (Maria Rosa Gheido)
OGGETTO: Tutela previdenziale dei giornalisti dipendenti della pubblica amministrazione.
Con riferimento alla nota a margine, a riscontro della richiesta di parere relativa al regime previdenziale da applicare ai giornalisti assunti dalla Pubblica amministrazione con affidamento di incarico di natura giornalistica, si rappresenta quanto segue.
Trattasi di soggetti iscritti all'albo nazionale dei giornalisti assunti con contratti a tempo determinato, disciplinato dal contratto nazionale di lavoro delle pubbliche amministrazioni, per svolgere però attività di lavoro riconducibile alla professione giornalistica di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69.
Sul tema 1'Inpgi e 1'Inpdap assumono rispettivamente la propria competenza ad assicurare la tutela previdenziale:
• 1'Inpgi, infatti, già da tempo rivendica la propria titolarità ad assicurare la tutela previdenziale dei soggetti di che trattasi in quanto ritiene che, ai sensi delle vigenti leggi, è tenuto ad assicurare in via sostitutiva tutti i giornalisti che, iscritti agli albi tenuti dai competenti ordini, abbiano rapporto di lavoro disciplinato dal contratto giornalistico ovvero svolgano attività di lavoro giornalistico, prescindendo dalla contrattazione collettiva richiamata nel contratto individuale;
• 1'Inpdap, invece, conferendo rilievo alla contrattazione collettiva richiamata nel contratto individuale stipulato dai soggetti de quo, che nel caso di specie è quella dei pubblici dipendenti, fonda la sua pretesa sul carattere sostitutivo della tutela previdenziale assicurata dal medesimo Istituto, affermato dalla disposizione di cui all'art. 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274. Ritiene, peraltro, dirimente in materia il. disposto di cui al comma 3 dell'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 che dispone l'obbligatoria iscrizione presso 1'Inpgi dei dipendenti giornalisti professionisti iscritti nell'apposito albo di categoria e dei dipendenti praticanti giornalisti iscritti nell'apposito registro di categoria solo quando i «rapporti di lavoro siano regolati dal contratto nazionale giornalistico».
Al riguardo, ad avviso di questo Ministero, assumono rilievo, per definire la questione, due recenti provvedimenti legislativi: la legge 7 giugno 2000, n. 150 e, più in particolare, la legge 29 dicembre 2000, n. 388:
La prima legge ha introdotto il principio secondo il quale all'interno della Pubblica Amministrazione, per l'attuazione dell'attività di informazione e di comunicazione, sono previsti uffici dotati di autonomia organizzativa, per i quali deve operare una contrattazione collettiva diversa da quella dei dipendenti della pubblica amministrazione.
In particolare, l'articolo 9 della legge n. 150:
• ha introdotto il principio che gli uffici stampa operano con finalità che sono separate dai compiti istituzionali dell'amministrazione;
• ha previsto che l'attività degli addetti agli uffici stampa sia rivolta alla cura dei collegamenti con organi di informazione per la diffusione delle comunicazioni nelle materie di interesse dell'Amministrazione e debba, pertanto, essere svolta da giornalisti iscritti all'albo;
• ha demandato alle organizzazioni rappresentantive della categoria dei giornalisti, la stipula di un'apposita contrattazione per l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali.
La seconda legge, al comma 1 dell'art. 76, nel ridefinire l'ambito della tutela assicurativa Inpgi, la estende, a decorrere dall' 1/1/2001, anche ai giornalisti pubblicisti affermando, nel contempo, che nel regime sostitutivo Inpgi assume rilievo la natura giornalistica del rapporto di lavoro subordinato. La disposizione, non facendo riferimento alla contrattazione collettiva applicata, supera la condizione posta dal citato art. 17 del decreto legislativo 30 novembre 1993, n. 503, conferendo all'Inpgi la titolarità ad assicurare, in via sostitutiva, la tutela previdenziale dei giornalisti iscritti agli albi alla sola condizione che l'attività espletata sia di natura giornalistica.
Per quanto sopra argomentato, questo Ministero ritiene che i giornalisti iscritti assunti alle dipendenze della Pubblica amministrazione, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, con affidamento di incarico di natura giornalistica, ovvero che svolgano attività di lavoro riconducibile alla professione giornalistica, debbano essere obbligatoriamente iscritti presso 1'Inpgi.
Gli Enti di previdenza cui la presente è diretta, alfine della regolarizzazione dei rapporti, cureranno il tempestivo trasferimento delle posizioni assicurative nel frattempo costituitesi, fornendo allo scrivente riscontro di adempimento.