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PENSIONI. Giovannini: "Sopra i 3mila euro restano congelate". Ma la Corte costituzionale ha già condannato queste scelte con la sentenza 316/2010: ”Dev’essere segnalato che la frequente reiterazione di misure intese a paralizzare il meccanismo perequativo esporrebbe il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità (su cui, nella materia dei trattamenti di quiescenza, v. sentenze n. 372 del 1998 e n. 349 del 1985), perché le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d’acquisto della moneta”.

Roma,  8 ottobre 2013.  Nel 2014 rimarrà in vigore il blocco della rivalutazione delle pensioni rispetto all'inflazione per gli assegni del valore di oltre 6 volte il minimo, ossia quelle di circa 3 mila euro al mese. Lo ha detto il il ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, in audizione in commissione Lavoro della Camera. In sostanza il ministro ha ribadito quanto già previsto dalla riforma Fornero, che per il biennio 2012-2013 ha decretato il blocco della perequazione. La misura però scade alla fine dell'anno e da gennaio, senza un nuovo intervento, si dovrebbe tornare alle regola della legge 388 del 2000 che prevede la rivalutazione al 90% sulla parte di pensione fra tre e cinque volte il minimo e al 75% per la quota superiore. Ma Giovannini ha escluso questa ipotesi, aggiungendo che gli eventuali risparmi potrebbero essere riallocati "in un’ottica di solidarietà". Ci potrebbe essere invece una rivalutazione piena per i trattamenti fino a tre volte al minimo. ''Il governo non intende fare una controriforma'' delle pensioni, ha spiegato, precisando che in vista della prossima legge di Stabilita' ''sono in corso approfondimenti tecnici'' per trovare soluzioni all'esigenza di maggiore flessibilita'.In particolare, si sta studiando un meccanismo di maggiore flessibilita' nell'accumulo dei contributi per coloro che entrano tardi nel mercato del lavoro o hanno carriere discontinue. Sarà inoltre costituito un "gruppo di riflessione per stimolare un'inclusione sociale di chi già gode del reddito pensionistico".


La Corte costituzionale ha già bocciato Giovannini


E’ opportuno ricordare in proposito quanto testualmente affermato dalla Corte Costituzionale al punto 4 della motivazione della sentenza n. 316 del 3-11 novembre 2010 (Presidente Francesco AMIRANTE, Redattore Luigi MAZZELLA): ”Dev’essere segnalato che la frequente reiterazione di misure intese a paralizzare il meccanismo perequativo esporrebbe il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità (su cui, nella materia dei trattamenti di quiescenza, v. sentenze n. 372 del 1998 e n. 349 del 1985), perché le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d’acquisto della moneta”. In tema di meccanismo automatico di rivalutazione delle pensioni va, infine, ricordato anche quanto affermato nel punto 3 della precedente sentenza n. 30 del 13-23 gennaio 2004 della Corte Costituzionale (Presidente Riccardo CHIEPPA, Redattore Ugo DE SIERVO): "Annualmente, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del lavoro, viene determinata la percentuale di variazione sulla cui base devono essere calcolati gli aumenti di perequazione automatica delle pensioni. Se questa recente evoluzione legislativa è chiaramente orientata nel senso di salvaguardare nel tempo il potere d’acquisto e l’adeguatezza dei trattamenti pensionistici unicamente attraverso il meccanismo della perequazione automatica dell’importo alle variazioni del costo della vita, essa risulta sostanzialmente anche coerente sia con il prevalente carattere contributivo assunto dal sistema pensionistico a seguito della riforma introdotta dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), sia anche con la profonda riforma che ha interessato il pubblico impiego ed in particolare la dirigenza pubblica, il cui trattamento economico è, per la parte accessoria, correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità ed ai risultati conseguiti (art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”). Mentre tutto ciò rende sempre più difficile riferirsi allo scostamento tra le pensioni e le successive modificazioni dei diversi trattamenti stipendiali, il perdurante necessario rispetto dei principi di sufficienza ed adeguatezza delle pensioni impone al legislatore, pur nell’esercizio del suo potere discrezionale di bilanciamento tra le varie esigenze di politica economica e le disponibilità finanziarie, di individuare un meccanismo in grado di assicurare un reale ed effettivo adeguamento dei trattamenti di quiescenza alle variazioni del costo della vita (ordinanza n. 241 del 2002; ordinanza n. 439 del 2001; ordinanza n. 254 del 2001). Con la conseguenza che il verificarsi di irragionevoli scostamenti dell’entità delle pensioni rispetto alle effettive variazioni del potere d’acquisto della moneta, sarebbe indicativo della inidoneità del meccanismo in concreto prescelto ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia mezzi adeguati ad una esistenza libera e dignitosa nel rispetto dei principi e dei diritti sanciti dagli artt. 36 e 38 della Costituzione".


Tutte le più recenti vicende in tema di pensioni sono in  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12436


 





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