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Tribunale del lavoro di Milano: l’Inpgi sconfitto due volte sul fronte della libertà di cumulo. Anche queste due sentenze possono considerarsi una vittoria morale della linea sostenuta da 15 anni a questa parte del presidente emerito dell’Ordine dei Giornalisti di Milano Franco Abruzzo.

Milano,  15 ottobre 2013.   L’Inpgi sconfitto due volte sul fronte della libertà di cumulo davanti al Tribunale del Lavoro  di Milano. I giornalisti vittoriosi sono R. L. e F. P. difesi dagli avvocati Sabina Mantovani e Ugo Minneci. Il giudice, che ha emesso le due sentenze, è il  dott.  Nicola Di Leo che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 15 del Regolamento dell’Inpgi.  Il  deposito delle motivazioni  avverrà entro 60 giorni. Per la determinazione del quantum e per le spese di lite il giudice ha rinviato la causa all'udienza del 5 novembre 2013. Questo perché l'importo delle trattenute non era ancora cristallizzato ma in divenire. Da queste due sentenze si possono trarre alcune conclusioni:


- viene ribadito ancora una volta l'obbligo dell'Inpgi di adeguarsi alla disciplina comune;


- anche sulla scia della sentenza 01098/2012  della sezione lavoro della Cassazione si può cominciare a parlare di un vero e proprio orientamento giurisprudenziale in materia;


- il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del dott. Di Leo ha dimostrato di lavorare più che bene: in una sola  udienza ha sentito la discussione delle parti e ha emesso le due  sentenze;


- il consolidarsi dell'orientamento rende sempre più pretestuosa anche agli occhi dei giudici l'atteggiamento dell'Inpgi.


L’articolo 15 del regolamento dell’Istituto ammette la libertà di cumulo soltanto fino a 20mila euro. Si presume che il dott. Di Leo abbia accolto l’articolo 2 della legge 1564/1951 (Previdenza ed assistenza dei giornalisti) che  dice: “Le prestazioni che l'Istituto è tenuto ad erogare a favore dei propri iscritti non possono essere inferiori a quelle stabilite per le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie”.  L’articolo 19 della legge 133/2008 ha sancito il principio della libertà  di cumulo per tutti i cittadini pensionati d’anzianità recependo la sentenza 437/2002 della Corte costituzionale. La legge 388/2000 (articolo 72) ha consacrato la libertà di cumulo per i pensionati di vecchiaia. Anche queste due sentenze possono considerarsi una vittoria morale della linea sostenuta da 15 anni a questa parte del presidente emerito dell’Ordine dei Giornalisti di Milano Franco Abruzzo


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LIBERTÀ DI CUMULO – Materiali raccolti da Franco Abruzzo


In www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=8234  – sentenza Chiodini- Cass


In www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=8961  – nuova sconfitta a Milano/Trib


In www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=9908  sent Gambarottalu/set 2012


In www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10940  sentenza Pierucci


In www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12348  –sentenza Rm 20/6/2013


in www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=8398    analisi et effetti Cassazione


in www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=4364   -  stare decisis


In www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10691   - Cds/Casse=PA- 28nov12


in www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12287  – Tar Lazio-Inpgi/entepubblico-12/6/2013


in www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=7507  – Giurisprudenza


 





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