Anzianità (pensione di)
E' una prestazione legata alla durata del periodo contributivo e non all’età anagrafica del lavoratore. In pratica il lavoratore può andare in pensione dopo aver versato contributi per un certo numero di anni. La soglia prevista era quella di 35 anni di contribuzione. Dopo l'entrata in vigore della Riforma Dini del 1995, il requisito contributivo dei 35 anni non è, però, più sufficiente ma va accompagnato da un minimo di età anagrafica. A partire dal 1° gennaio del 1998, dopo l’approvazione della Legge Finanziaria n. 449/1997, chi lavora sotto terzi, accede al pensionamento solo se, in aggiunta ai 35 anni di versamento, ha già raggiunto i 54 anni di età. Il requisito aggiuntivo dell’età sale, poi, a 55 anni nel biennio 1999/2000 e a 56 anni nel 2001. Nel 2002, si raggiungerà, infine, la soglia dei 57 anni. Se non si è ancora raggiunto il requisito dell’età, si può ottenere lo stesso la pensione, ma è necessario far valere più di 35 anni di versamento. Nel triennio 1996/1998 sono richiesti per la pensione 36 anni di versamenti assicurativi; 37 anni negli anni dal 1999 al 2003; 38 anni nel biennio 2004/2005 e a 39 negli anni 2006 e 2007. La legge di riforma (335/95) ha anche introdotto le "finestre d'uscita", fissando le decorrenze per il pensionamento. La pensione di anzianità è prevista solo nel sistema retributivo; nel sistema contributivo introdotto dalla Riforma Dini questa prestazione non esiste più (vedi regole per lavoratori dipendenti e autonomi).
Armonizzazione (dei regimi pensionistici)
L'armonizzazione avviata dalla legge n. 335/95 e proseguita dai decreti legislativi di attuazione delle deleghe della riforma stessa e dall’art. 59 della legge n. 449/97 (collegata alla finanziaria 1998) ha prodotto, sia pure gradualmente, una decisa unificazione delle regole. Non può dirsi, però, un’opera del tutto completa. Occorre tenere presente, infatti, che alcuni regimi ed alcune regole sono rimaste escluse dall’armonizzazione e continuano a godere di privilegi (vedi scheda).
Assegni sociali
Sono quelle prestazioni a fronte delle quali non è stata versata una lira di contributi. Sono, quindi, trattamenti di tipo assistenziale che riscuotono circa 700 mila persone (vedi scheda su assegni sociali).
Contributivo (pro rata)
Si tratta della riforma fondata sull'estensione a tutti i lavoratori del sistema contributivo pro rata, con il passaggio al calcolo della pensione sulla base dei contributi versati e non sulla base delle ultime retribuizioni anche per i lavoratori che al 31 dicembre ’95 avevano più di 18 anni di anzianità contributiva. Permetterebbe di anticipare gli effetti della riforma Dini, applicando il sistema di calcolo contributivo anche ai lavoratori per i quali era escluso, ovviamente solo per i contributi versati dal momento dell'entrata in vigore dell'eventuale riforma (per i contributi versati prima, continuerebbe ad applicarsi il sistema retributivo). Tra le ipotesi di riforma, c'è anche l'eliminazione del diritto d’opzione a favore di uno dei due meccanismi (contributivo o retributivo). Vedi l'articolo sulle Nuove regole sul calcolo delle pensioni contributive (Il Sole 24 Ore, 26 settembre 2001)
Contributivo (sistema)
E’ il criterio di calcolo delle pensioni, introdotto dalla Riforma Dini, che si basa sul totale dei contributi accreditati e rivalutati (il cosiddetto "montante") durante la vita lavorativa. L’importo della pensione contributiva è data dalla moltiplicazione del montante per i coefficienti di trasformazione che variano in base all'età pensionabile (flessibile da 57 a 65 anni). Si accede alla pensione con un'anzianità contributiva di cinque anni effettivi; l'importo deve superare 1,2 volte l'ammontare dell'assegno sociale (tranne che ai 65 anni). Tale metodo di calcolo si applica a chi alla fine del 1995 non aveva maturato almeno 18 anni di versamenti (limitatamente ai contributi versati a partire dal 1° gennaio 1996); ai nuovi assunti o lavoratori autonomi che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 1996; ai lavoratori che opteranno per tale sistema (vedi scheda su raffronto tra sistema contributivo e sistema retributivo).
Cumulo (divieto di)
Disciplina della cumulabilità (o incumulabilità) tra la pensione e la retribuzione, nonché tra la pensione ed i redditi da lavoro autonomo. La cumulabilità è parziale o totale a seconda del tipo di pensione (di vecchiaia o di anzianità) o di reddito (retribuzione o reddito da lavoro autonomo). Il Governo vuole abolire il divieto di cumulo.
Dini, Amato, Prodi (riforme)
Vedi scheda sulle riforme Amato, Dini, e Prodi.
Dpef
Secondo il Documento di programmazione economica e finanziaria (Dpef) approvato dal governo il 16 luglio 2001, la spesa per le pensioni cresce troppo. E se non ci saranno interventi, passerà dai 326 mila miliardi di lire del 2001 ai 405 mila del 2006. I rimedi? Sono rimandati alla concertazione con le parti sociali.
Età pensionabile
Età stabilita obbligatoriamente dalla legge al cui raggiungimento il lavoratore può collocarsi a riposo per pensionamento di vecchiaia. Nel calcolo della pensione con il metodo retributivo è rigida; nel calcolo della pensione con il metodo contributivo è flessibile. Nel sistema retributivo, per i lavoratori iscritti all’INPS, essa era fissata a 60 e 55 anni anni rispettivamente per uomini e donne. A seguito della riforma Amato è di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne. Nel sistema contributivo l’età pensionabile è scelta dall’assicurato in una fascia che oscilla tra i 57 e i 65 anni.
Pensione integrativa (complementare)
Prestazione aggiuntiva alla obbligatoria che il lavoratore si costruisce nei fondi pensione privati mediante la costituzione di una posizione previdenziale individuale. La pensione è liquidata con il sistema a capitalizzazione.
Pensioni d'oro
Nel sistema pensionistico italiano esisono grossi problemi di equità interna: l'importo medio varia notevolmente da pensione a pensione. La pensione media per i lavoratori dipendenti è di 21 milioni e mezzo annui. Per il fondo trasporti si sale a 40 milioni annui, a 44 per i telefonici, a 62 per gli esattoriali e a 100 per il fondo volo (vedi scheda). Negli indici di confronto con gli altri Paesi europei, l'Italia risulta avere la maggiore sperequazione tra il minimo e il massimo nel trattamento pensionistico.
Pensioni elastiche (flessibilità età pensionabile)
Si fa strada l'idea della via inglese al pensionamento. Superare cioé il pensionamento d’anzianità per arrivare a una sorta di “quiescenza flessibile”, dove il lavoratore sarebbe in condizione di programmare l’uscita dal servizio senza avere più come limite l’età ma semplicemente il proprio tornaconto. Si tratta in pratica della flessibilità dell'età pensionabile, che premia chi resta più a lungo in servizio e penalizza chi (tranne i lavoratori precoci e chi fa lavori usuranti) deciderà di andarsene prima di una certa età. Il progetto del governo si pone l’obiettivo di abbattere definitivamente i muri d’età dei 57 anni (età minima) e dei 65 anni (età di pensionamento). Come spiega un documento che è circolato nel ministero del welfare, una flessibilità “in base alla quale ogni lavoratore deve poter scegliere quando andare in pensione; ovviamente l’ammontare della prestazione, oltre che correlato ai contributi versati, dipenderà dall’età del soggetto al momento del pensionamento che potrà avvenire tra i 57 e i 65 anni e oltre".
Pensioni minime
L'aumento delle pensioni minime (assegni sociali e trattamento al minimo) è uno dei temi caldi del dibattito politico economico. Il Governo si è impegnato ad elevarle a 1 milione di lire (vedi scheda).
Retributivo (sistema)
Fino al 31 dicembre 1992, per i lavoratori dipendenti, la pensione era calcolata sulla base della media delle retribuzioni lorde, rivalutate, degli ultimi 5 anni. Attualmente, in seguito alla riforma Dini, solo per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità pari o superiore ai 18 anni la pensione viene calcolata con il sistema "retributivo"; per coloro che al 31 dicembre 1995 hanno una anzianità inferiore ai 18 anni la pensione viene calcolata con il sistema "misto" (retributivo per le anzianità maturate fino al 1995, contributivo per le anzianità successive). Per i nuovi assunti (dal 1° gennaio 1996 in poi) la pensione viene calcolata con il sistema "contributivo" (vedi scheda su raffronto tra sistema contributivo e sistema retributivo).
Rivalutazione
Per diminuire gli effetti negativi dell'inflazione, la legge rivaluta ogni anno le retribuzioni ed i redditi presi a base per il calcolo della pensione. Per il calcolo della quota relativa alle anzianità maturate fino al 1992, la rivalutazione si basa sulla variazione dell'indice annuo del costo della vita. Per il calcolo della quota relativa alle anzianità maturate dal 1993 in poi la rivalutazione dipende dalla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo, maggiorata di un punto percentuale.
Tfr
Trattamento di fine rapporto (vedi scheda sul Tfr). Si progetta da anni di destinarne una quota parte al finanziamento dei Fondi Pensione. Anche il nuovo Governo è d'accordo. Secondo il ministro Tremonti la riforma del Tfr deve prevedere la «libera scelta dei lavoratori» che potranno lasciarlo in azienda come «vogliono in molti», trasferirlo ai fondi collettivi oppure ai fondi aperti. Ma i fondi collettivi – ha sostenuto Tremonti in dissonanza le precedenti bozze normative prodotte dai governi del centrosinistra – non devono godere di incentivi.
Trattamento minimo
Il trattamento minimo è un'integrazione che lo Stato, tramite l'INPS, corrisponde al pensionato quando la pensione derivante dal calcolo dei contributi versati è di importo molto basso, al di sotto di quello che viene considerato il "minimo vitale". In tal caso l'importo della pensione spettante viene aumentato ("integrato") fino a raggiungere una cifra stabilita di anno in anno dalla legge (vedi scheda dell'INPS).
Verifica
La verifica del sistema previdenziale, secondo il governo, si reggerà su quattro principi: la "flessibilità", in base alla quale tutti i lavoratori devono poter scegliere consapevolmente quando andare in pensione; la "certezza dei diritti", cioè un patto con lo Stato che permetta ai lavoratori di ottenere la certificazione della propria posizione assicurativa; l'"equità dei trattamenti" contributivi e prestazionali, anche tra diverse generazioni; una maggiore "giustizia di base", finalizzata al miglioramento di particolari fasce disagiate di pensionati.
IN http://members.xoom.it/previdenza/pensioniriforma1.htm
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GIORNALISTI:
1. Calcolo delle pensione in http://www.inpgi.it/?q=node/218
2. Le altre regole sono pubblicate nella colonna destra del sito www.inpgi.it
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