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Reddito minimo per finta, tanto paga il pensionato d’oro. Il prelievo ad alto tasso di illegittimità costituzionale. IN CODA Disegno di legge sulla stabilità approvato dal Senato: tutte le norme sulle pensioni.

ROMA – Reddito minimo per finta, tanto paga il pensionato d’oro. E’ un testa-coda assistenziale (pensionati d’oro in soccorso degli indigenti non ancora raggiunti dalla carta acquisti) di minima efficacia e bassa realizzabilità quello introdotto dalla Legge di Stabilità. La sperimentazione nelle grandi città del Sostegno per l’inclusione attiva (Sia) si aggiunge a un altro programma sperimentale (appunto la nuova carta acquisti fino a 400 euro sulla base dell’Isee). Le limitatissime risorse (40 milioni l’anno per tre anni) per finanziare il test Sia che confluiranno nel Fondo per la lotta alla Povertà, arriveranno dal prelievo supplementare (e ad alto tasso di illegittimità costituzionale) sulle pensioni pari al 6% per la parte eccedente i 90 mila euro lordi (14 volte il trattamento minimo), al 12% per la parte eccedente i 128 mila (20 volte il minimo) e 18% sopra i 193 mila (20 volte il minimo).


Tassati solo i pensionati. La qualifica pensionati d’oro (sopra i 90 mila euro) discrimina. E non per il pregio del metallo. Il fatto che il contributo di solidarietà sia imposto solo ai pensionati significa che l’inasprimento fiscale a fini sociali vale solo per loro. Non si capisce perché, una volta deciso l’affondo, non siano stati compresi anche i redditi da lavoro. Se ne occuperà la Corte Costituzionale, che con due sentenze ha già fatto rilevare la sperequazione.


Reddito minimo versione “vorrei ma non posso”. Spirito e funzionamento del Sia si ispirano a un concetto: integrare il reddito di tutte le famiglie sotto la soglia di povertà assoluta, in cambio di un patto di inserimento con i beneficiari. Il modello studiato e proposto dal gruppo di studio istituito dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 13 giugno 2013, a regime dovrebbe costare 7 miliardi per consentire a tutti l’uscita dall’indigenza. La sperimentazione nelle grandi aree metropolitane, secondo questo modello, prevedeva un fondo con dotazione di 400 milioni. Troppi per essere accolti dalla Legge di Stabilità. 120 in tre anni è meno di quanto la legge ha stanziato per il lavori socialmente utili in Calabria (110 nel biennio 2013-2014).


In origine il finanziamento sarebbe dovuto arrivare dall’innalzamento della tassazione sulle rendite finanziarie dal 20 al 22%. Si è scelto alla fine di tassare le pensioni cosiddette d’oro. Certo, visto che la misura non è universale (destinata cioè a tutti i residenti in età lavorativa che si trovano sotto la soglia di povertà) come in tutta Europa, come prove di reddito minimo siamo al “vorrei ma non posso”. Chi finanzierà i 7 miliardi? Chi stabilirà i criteri di assegnazione delle risorse senza un’adeguata intermediazione, anche solo conoscitiva delle persone realmente in difficoltà? Non sembra, al momento, che gli enti locali siano preparati ad un’eventualità del genere, anche perché nessuno scommette, visti i precedenti, sulla loro affidabilità contabile.


Mossa demagogica. La “zampata equo-distributiva”, come la chiama Guido Gentili sul Sole 24 Ore, al di là delle valutazioni sul reddito minimo (non si parla di questo con 120 mln di dotazione) appare come una strizzata d’occhio elettorale, un’operazione immagine sufficientemente nebulosa per accontentare tutti e mostrare un profilo più di sinistra dopo il restringimento delle larghe intese. Tanto a pagare sono solo quei pensionati cui è stato affibbiato un parafulmine d’oro per ogni evenienza.


“Reddito minimo in embrione”, dice il Governo. Nel testo del maxiemendamento del governo dunque non c’è alcun riferimento esplicito al reddito minimo garantito ma secondo quanto viene spiegato da fonti di governo proprio l’estensione su tutto il territorio nazionale rappresenta la chiave di volta che permetterà nei prossimi mesi di mettere a punto misure di sostegno al reddito per l’inclusione sociale attiva. Nel complesso le risorse stanziate, viene evidenziato, ammontano a circa mezzo miliardo. La sola carta acquisti prima delle modifiche approvate vale circa 250 milioni. Il capitolo, viene comunque evidenziato, è possibile sia ulteriormente ritoccato durante l’esame da parte della Camera.


Roma, 27 novembre 2013


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TESTO UFFICIALE DEL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2014 APPROVATO DAL SENATO


 


dal sito:                                                                                                                                   


http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLMESS/728732/index.html


 


NORME CHE POSSONO RIGUARDARE I PENSIONATI


 


TESTO Senato della Repubblica    XVII LEGISLATURA


N. 1120 Senato della Repubblica


Attesto che il Senato della Repubblica, il 27 novembre 2013, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:


                                           


Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)


 


                                                                         ARTICOLO 1


                                                                         COMMI:


 


 


A) RIMBORSO DEI TAGLI 2011 e 2012 SULLE PENSIONI SUPERIORI AI 90 MILA EURO LORDI L'ANNO PER EFFETTO DELLA SENTENZA n. 116 DELLA CORTE COSTITUZIONALE


 


180. Al fine di rimborsare le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 5 giugno 2013, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015.


 


 


B) ULTERIORE BLOCCO DELLA PEREQUAZIONE PER IL TRIENNIO 2014-2016:


 


322. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:


 


a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;


 


b) nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;


 


c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;


 


d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, le parole: «Per le medesime finalità» sono soppresse.


 


 


C) ULTERIORE NUOVO TAGLIO DELLE PENSIONI SUPERIORI A       EURO L'ANNO PER IL TRIENNIO 2014-2016


 


325. A decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 126 del presente articolo.


 


126. Con effetto sulle pensioni decorrenti dall'anno 2014 il contingente numerico di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013, attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento alla tipologia di lavoratori relativa alla lettera b) del medesimo comma 231 dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012 è incrementato di 6.000 unità. Conseguentemente all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:


a) al comma 234, le parole: «134 milioni di euro per l'anno 2014, di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «183 milioni di euro per l'anno 2014, di 197 milioni di euro per l'anno 2015, di 158 milioni di euro per l'anno 2016, di 77 milioni di euro per l'anno 2017, di 53 milioni di euro per l'anno 2018, di 51 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020»;


b) al comma 235, le parole: «1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1.182 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.008 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.561 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.378 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.552 milioni di euro per l'anno 2018, a 618 milioni di euro per l'anno 2019 e a 53 milioni di euro per l'anno 2020».


 


D) NON PIU' DOVUTO IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SULLE PENSIONI SUPERIORI AI 300 MILA EURO ANNUI


 


400. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui al comma 325, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà di cui al primo periodo non è dovuto.


 


 


F) VARIE


 


 


323. Con effetto dal 1º gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data:


a) all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «90.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro», le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro» e le parole: «60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»;


b) all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, al comma 2, primo periodo, le parole: «decorsi sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi dodici mesi».


 


324. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.


 


326. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.


 


528. Per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è del 27 per cento. Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 40 milioni di euro per l’anno 2014.


 


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.Tutte le più recenti vicende in tema di pensioni sono in  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12436





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