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Pensioni d’oro. Casse previdenziali più ricche. Il contributo di solidarietà, dovuto dai pensionati d’oro iscritti a una Cassa previdenziale, rimane nelle casse dell’ente stesso (Così le casse, in caso di nuova sentenza demolitoria della Corte costituzionale, potranno restituire il maltorto subito ai loro iscritti).

di www.fiscal-focus.info

(6/12/2013) - Premessa – Nuove risorse per le Casse previdenziali. Infatti, con la reintroduzione del contributo di solidarietà previsto sulle pensioni d’oro, il contributo viene trattenuto dagli enti e casse di previdenza. A renderlo noto è il testo della Legge di Stabilità 2014 approvato al Senato, il quale proroga anche di un triennio il prelievo straordinario del 3% dovuto sui redditi che superano il tetto dei 300 mila euro. Per questi ultimi, però, non vige il doppio prelievo; infatti, chi paga il prelievo straordinario (3%) sarà esente dal contributo di solidarietà.


Contributo di solidarietà – Il contributo di solidarietà andrà versato per un triennio “2014-2016”, e sarà così articolato: sugli importi pensionistici sopra i 91.250 euro (14 volte il minimo INPS) e fino a 130.358 euro (20 volte il minimo INPS) si applica il 6%; sugli importi pensionistici oltre i 130.358 e fino a 195.536 euro (30 volte il minimo INPS) si applica il 12%; ed infine, sugli importi oltre i 195.536 euro si applica il 18%. Al riguardo la Legge di Stabilità 2014, oltre a stabilire che il contributo reintrodotto è esente dall’illegittimità costituzionale prevista dalla recente sentenza n. 216/2013, precisa che le somme trattenute “vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi” sulla salvaguardia degli esodati (6 mila nuovi esonerati dai requisiti introdotti dalla Fornero).


Prelievo straordinario - Altro prelievo reintrodotto (3%) per i super stipendi è quello già previsto dalla manovra estiva bis del 2011 (D.L. n. 138/2011). In tal caso, in realtà, si tratta di una proroga (scadeva a fine anno) - dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 – applicabile sui redditi eccedenti i 300mila euro. È bene precisare, infine, che chi è assoggettato a tale prelievo non deve corrispondere anche quello previsto per le pensioni d’oro.


(Autore: Redazione Fiscal Focus in http://www.fiscal-focus.info/professioni/pensioni-d-oro-casse-previdenziali-piu-ricche,3,18748)


 





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