Home     Scrivimi     Cercadocumenti     Chi è     Link     Login  

Cerca documenti
Cerca:
in:


Documenti
Attualità
Carte deontologiche
CASAGIT
Corte di Strasburgo
Deontologia e privacy
Dibattiti, studi e saggi
Diritto di cronaca
Dispensa telematica per l’esame di giornalista
Editoria-Web
FNSI-Giornalismo dipendente
Giornalismo-Giurisprudenza
  » I fatti della vita
INPGI 1 e 2
Lavoro. Leggi e contratti
Lettere
Ordine giornalisti
Premi
Recensioni
Riforma professione
Scuole di Giornalismo e Università
Sentenze
Storia
Tesi di laurea
TV-Radio
Unione europea - Professioni
  I fatti della vita
Stampa

A rischio i vitalizi erogati dalle Gestioni Separate per chi ha già una pensione leggermente inferiore ai 90 mila euro lordi l'anno

Nota di Pierluigi Franz

Roma, 9 dicembre 2013. Chi gode già di una buona pensione, ma leggermente inferiore ai 90 mila euro lordi l'anno, rischia paradossalmente di veder vanificato l'eventuale vitalizio erogato dalla Gestione Separata INPS o da Casse autonome privatizzate o da Fondi pensione complementare perché si sommerebbe all'importo della pensione base e subirebbe il taglio oltre la soglia dei 90 mila euro!


E' una delle tante amenità contenute nel comma 325 dell'articolo unico della legge di stabilità per il 2014 su cui pende la possibile mannaia della Corte Costituzionale. In pratica chi avesse oggi una pensione base di 89 mila 900 euro lordi l'anno non sarebbe soggetto al taglio, ma se agli 89 mila 900 euro si aggiungessero anche 5 mila euro lordi l'anno di INPS 2 (calcolati su un montante di circa 100 mila euro effettivamente versati dal contribuente che fruttano circa il 5% l'anno) scatterebbe la tagliola governativa, in quanto il Casellario centrale dei pensionati segnalerebbe al fisco che dal coacervo sarebbe stato superato il "tetto" di 90 mila euro.


Una simile eventualità sarebbe, però, palesemente incostituzionale perché il vitalizio della Gestione Separata INPS o di Casse autonome privatizzate (come l'INPGI 2 per i giornalisti) viene calcolato esclusivamente con il sistema contributivo. E per il contribuente il celebre "adagio" del "tanti soldi verso, tanti soldi mi riprendo di pensione", cambierebbe, purtroppo, in ""tanti soldi verso, tanti soldi mi saranno in gran parte rapinati dallo Stato"! 


Ecco perché il comma 325 dovrebbe essere in ogni caso emendato con una norma che escluda espressamente dal taglio i vitalizi erogati dalla Gestione Separata INPS o da Casse autonome privatizzate o da Fondi pensione complementare, frutto di costosi sacrifici, di risparmi previdenziali e di effettivi versamenti agli enti preposti, perché altrimenti potrebbero essere in alcuni casi di fatto illegittimamente espropriati dal fisco quei contribuenti titolari di pensioni inferiori ai 90 mila euro lordi l'anno che superassero, però, nel coacervo il "tetto" dei 90 mila euro.


Pierluigi Roesler Franz


Presidente del Gruppo Romano Giornalisti Pensionati presso l'Associazione Stampa Romana


                                                              xxxxxxxxxx


Disegno legge stabilità 2014 del governo Letta approvato al Senato ed ora all'esame della Camera numero. C. 1865. 


325. A decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 126 del presente articolo.


 





Editore/proprietario/direttore: Francesco Abruzzo - via XXIV Maggio 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - telefono-fax 022484456 - cell. 3461454018
---------------------------------
Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni): 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
---------------------------------
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR) - Anno XV Copyright � 2003

Realizzazione ANT di Piccinno John Malcolm - antconsultant@gmail.com