(14/12/2013) - Come si fa a cambiare le carte in tavola con effetto retroattivo? Come si fa a proporre norme peggiorative che per di più cancellano di colpo principi giuridici consolidati da decenni, come quelli relativi ai diritti acquisiti? Come si fa a mettere sotto i piedi tutta una serie di sentenze della Corte Costituzionale? Come si fa a dimenticare che la pensione é una retribuzione differita pagata dal dipendente durante la sua attività lavorativa con accredito dei relativi contributi previdenziali? Come si fa a prendersela sempre e unicamente con i pensionati, cioé la classe più debole per essere affondata anche se é quella che paga puntualmente le tasse? E' davvero questo un modo saggio di ben governare in un Paese come l'Italia una volta considerata la "patria del diritto"? Sono alcuni degli interrogativi che si pone il cittadino leggendo una serie di incredibili emendamenti in materia pensionistica al disegno di legge di stabilità per il 2014 del governo Letta-Alfano, presentati da deputati di vari gruppi alla Commissione Bilancio della Camera. C'é da restare semplicemente esterrefatti di fronte ad una simile congerie di assurdità, vere e proprie panzane frutto di pressappochismo, qualunquismo, ma soprattutto di ignoranza crassa delle leggi e della Costituzione. Sono emendamenti che lasciano trasparire che sotto sotto ci sia addirittura un comune denominatore nei confronti dei pensionati: l'odio sociale. Ma questi parlamentari dimostrano di "predicar bene, ma razzolar male". Infatti, guarda caso, si preoccupano di tagliare le pensioni altrui, ma non le loro, cioé quelle per la maggior parte costruite sul nulla, cioé su contributi figurativi loro regalati dall'articolo 31 dello Statuto dei lavoratori. E si sono persino dimenticati di colpire anche i sostanziosi vitalizi pagati da Camera e Senato al momento della loro mancata rielezione a Montecitorio o a palazzo Madama. Come é noto deputati e senatori hanno beneficiato per decenni fino al 1999 di una doppia pensione del tutto gratis, cioé seguendo l'adagio: "incasso 2 vitalizi e pago 0" (dal 2000 in poi lo slogan é invece diventato: "incasso 2 vitalizi e ne pago 1 solo, ma in piccola parte"). Estrapoliamo alcune di queste ultime "perle" legislative che riportiamo integralmente qui sotto (vedere allegato in calce). Iniziamo con la proposta di ben 68 deputati Pd con in testa il capogruppo alla Camera Roberto Speranza, che si prefigge di vietare ai titolari di pensioni con il sistema retributivo superiori a 150 mila euro lordi l'anno qualsiasi cumulo con altri redditi di lavoro dipendente o autonomo, comprese collaborazioni occasionali e/o diritti d'autore su libri e pubblicazioni. Ma, come si fa a tagliare con effetto retroattivo pensioni in essere, frutto di cospicui versamenti di contributi previdenziali per decenni? Ad esempio, un magistrato che va in pensione normalmente a 75 anni di età con 50 anni e più di versamenti contributivi può vedersi ora taglieggiata la sua pensione, che per di più potrebbe godersi solo per pochi anni, quando lo Stato gliela calcola già oggi su un massimo di 40 anni "rapinandogli" così ben 10 anni di versamenti? E sarebbe, forse, questa una "pensione d'oro"? Quindici deputati "grillini", primo firmatario Claudio Cominardi, e cinque deputati della Lega, primo firmatario Massimiliano Fedriga, pretendono di introdurre 2 distinti "tetti" su tutte le pensioni presenti e future che non tengono minimamente conto dei versamenti effettuati. Bontà loro prevedono che vengano in future erogati al massimo 5 mila euro netti al mese per i vitalizi delle gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo e al massimo 10 mila euro netti al mese per i vitalizi delle gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo. L'onorevole Massimo Enrico Corsaro (Fratelli d'Italia) ipotizza, invece, che vengano ricalcolati d'ufficio con effetto retroattivo e con il sistema contributivo gli importi delle pensioni erogate con il sistema retributivo qualora si superassero i 64.410 euro lordi l'anno, cioé 10 volte il trattamento minimo INPS. Altri otto deputati, 7 di "Scelta Civica con Monti" tra cui Enrico Zanetti e Giuseppe De Mita eletto nell'Udc, ma passato a "Per l'Italia", intendono penalizzare per 5 anni dal 2014 al 2018 compreso con un contributo di solidarietà tutte le pensioni superiori ai 64.410 euro lordi l'anno, cioé 10 volte il trattamento minimo INPS. Per determinare l'importo del taglio si dovrebbero ricalcolare con il sistema contributivo tutte le pensioni in corso con il sistema retributivo ed applicare poi sulla differenza di importi una percentuale a scaglioni variabile dal 10% al 40%. Infine, altri 2 grillini del MOVIMENTO 5 STELLE Giorgio Sorial Girgis e Laura Castelli propongono di colpire per 3 anni dal 2014 al 2016 compreso tutte le pensioni calcolate con il sistema retributivo superiori ai 6.441 euro lordi l'anno con un contributo di solidarietà variabile dallo 0,1% fino al 32% per quelle superiori a 322.050 euro lordi l'anno. Tutte queste proposte si aggiungono sia al blocco totale della perequazione per il 2014 sulle pensioni superiori ai 38.646 euro lordi l'anno e al taglio delle pensioni già deciso al Senato il 27 novembre scorso nelle seguenti misure:
- 6% oltre i 90 mila 168 euro lordi l'anno e fino a 128 mila 812 euro lordi l'anno;
- 12% oltre i 128 mila 812 euro lordi l'anno e fino a 193 mila 218 euro lordi l'anno;
- 18% oltre i 193 mila 218 euro lordi contro il precedente taglio del 5% oltre dopo i 90 mila, del 10% oltre i 150 mila e del 15% oltre i 200 mila euro lordi bocciato il 5 giugno dalla Corte Costituzionale.
Ora a distanza di appena 5 mesi il Governo e un centinaio di deputati intendono riproporre tagli ancora più pesanti di quelli dichiarati illegittimi dalla Consulta per violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione perché il prelievo forzoso colpiva solo i pensionati, lasciando indenni tutti gli altri cittadini a parità di reddito. Ma, ci si chiede, l'hanno davvero letta la sentenza n. 116? Sembrerebbe proprio di no. E come fanno ora ad ignorare anche la nuova decisione dell'Alta Corte n. 304 del 12 dicembre 2013 che nel punto 5 a pagina 15 della motivazione ha ben spiegato al legislatore cosa si intende per natura tributaria di un prelievo che mira a penalizzare solo i pensionati, esentando ingiustamente tutti gli altri contribuenti con lo stesso reddito? Ed é destinato ad un clamoroso fiasco per il Governo aggirare la sentenza 116/2013 sostenendo che il gettito del taglio delle pensioni andrebbe a coprire un Fondo per le pensioni più modeste. Infatti - come é ben spiegato nella sentenza n. 304 - il taglio avrebbe sempre natura tributaria in quanto decurterebbe le pensioni dei dipendenti pubblici e private acquisendo anche in via indiretta fondi a copertura di pubbliche spese. Insomma, anche i nuovi tagli sulle pensioni sarebbero palesemente incostituzionali. E che dire del blocco totale della perequazione per il 3° anno consecutivo sulle pensioni di importo superiore ai 38.646 euro lordi l'anno? E' anch'esso palesemente incostituzionale come ha già chiaramente profetizzato la Consulta nella motivazione della sentenza n. 316 dell'11 novembre 2010 in cui, dopo aver salvato per il rotto della cuffia la mancata rivalutazione Istat sulle pensioni del 2008, ha testualmente invitato il Parlamento a non proseguire su questa strada: "Dev’essere segnalato che la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità, perché le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d’acquisto della moneta". E proprio su questo principio poggia la recente ordinanza con cui il tribunale di Palermo ritiene illegittimo il blocco della perequazione per il biennio 2012-2013. Per evitare ulteriori brutte figure di fronte all'opinione pubblica consigliamo quindi al premier Enrico Letta e ai parlamentari autori di queste "perle" legislative di sfogliare almeno queste 3 sentenze e di memorizzarne i principi giuridici in modo da tenerli sempre a mente.
Pierluigi Roesler Franz - Presidente del Gruppo Romano Giornalisti Pensionati presso l'Associazione Stampa Romana
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Documentazione parlamentare
Legislatura XVII
Proposte emendative presentate allaV Commissione in sede referente e riferite al disegno di legge stabilità C. 1865, pubblicate nel Bollettino delle Giunte e Commissioni:
A) 1.2119. Speranza Roberto, Fiano Emanuele, Giorgis Andrea, D'Attorre Alfredo, Richetti Matteo, Bressa Gianclaudio, Agostini Roberta, Bindi Rosy, Boschi Maria Elena, Fabbri Marilena, Famiglietti Luigi, Gasparini Daniela Matilde Maria, Gullo Maria Tindara, Lattuca Enzo, Lauricella Giuseppe, Meloni Marco, Naccarato Alessandro, Pollastrini Barbara, Rosato Ettore, Sanna Francesco, Arlotti Tiziano, Baruffi Davide, Bini Caterina, Bobba Luigi, Bonafè Simona, Bruno Bossio Vincenza, Bonomo Francesca, Braga Chiara, Bragantini Paola, Campana Micaela, Causi Marco, Cominelli Miriam, Cova Paolo, De Maria Andrea, De Menech Roger, De Micheli Paola, D'Ottavio Umberto, Ermini David, Fontana Cinzia Maria, Fossati Filippo, Fragomeli Gian Mario, Fregolent Silvia, Garofani Francesco Saverio, Ghizzoni Manuela, Giacomelli Antonello, Gribaudo Chiara, Guerini Giuseppe, Guerini Lorenzo, Guerra Mauro, Iacono Maria, Incerti Antonella, Malpezzi Simona Flavia, Manzi Irene, Misiani Antonio, Morani Alessia, Moretti Alessandra, Piccoli Nardelli Flavia, Laforgia Francesco, Lodolini Emanuele, Losacco Alberto, Paris Valentina, Pastorino Luca, Rampi Roberto, Rubinato Simonetta, Tentori Veronica, Villecco Calipari Rosa Maria, Zardini Diego, Zoggia Davide (Partito Democratico)
Dopo il comma 326, aggiungere i seguenti:
201. 201 del 2011, nonché con i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche e con ogni altro trattamento pensionistico erogato da istituti pubblici a titolo di pensione di vecchiaia o di anzianità sulla base della normativa precedente a quella introdotta dal citato articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 214, con i trattamenti relativi alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, commi 10 e 11, del citato decreto-legge n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 326-bis. Al fine di contenere la spesa pensionistica a carico degli enti o istituti pubblici competenti alle relative erogazioni, i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo non sono cumulabili, nei termini di cui ai commi 326-ter e 326-quater, con i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 24, commi 6, 1 e 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
326-ter. Il divieto di cumulo di cui al comma 326-bis opera, nei termini di cui al comma 326-quater, esclusivamente sulla parte dei trattamenti pensionistici non aventi natura contributiva eccedente i 150 mila euro annui lordi.
326-quater. Ove i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo di cui al comma 326-bis siano, su base annua, di importo pari o superiore alla parte del trattamento pensionistico eccedente la soglia dei 150 mila euro annui, il divieto di cumulo opera sulla intera parte eccedente del trattamento pensionistico. Ove i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo di cui al comma 326 bis siano, su base annua, di importo inferiore alla parte del trattamento pensionistico eccedente la soglia dei 150 mila euro annui, tale parte eccedente del trattamento pensionistico viene ridotta per un importo pari all'importo dei suddetti redditi da lavoro.
326-quinquies. Ai sensi dei commi 326-bis, 326-ter e 326-quater, gli enti o istituti competenti erogano, sino al permanere delle condizioni indicate nel comma 326-quater, il trattamento pensionistico o il vitalizio nell'ammontare ridotto ai sensi del medesimo comma 326-quater.
326-sexies. Gli organi costituzionali, in riferimento ai trattamenti pensionistici o ai vitalizi da essi erogati, applicano i principi contenuti nel presente articolo nel rispetto del proprio ordinamento.
326-septies. La normativa di cui ai commi da 326-bis a 326-quinquies entra in vigore entro 60 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del Lavoro e delle politiche sociale adotta con proprio decreto le disposizioni attuative dei commi da 326-bis a 326-quinquies del presente articolo, prevedendo in particolare le forme e le modalità con cui portare a conoscenza degli enti o istituti erogatori dei suddetti trattamenti pensionistici i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo percepiti dai soggetti interessati.
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B) 1.984. Cominardi Claudio, Rostellato Gessica, Tripiedi Davide, Bechis Eleonora, Baldassarre Marco, Chimienti Silvia, Rizzetto Walter, Ciprini Tiziana, Castelli Laura, Cariello Francesco, Caso Vincenzo, Currò Tommaso, Brugnerotto Marco, D'Incà Federico, Sorial Girgis Giorgio (MOVIMENTO 5 STELLE)
Dopo il comma 325, aggiungere i seguenti:
325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili.
325-ter. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema contributivo, non possono superare i 10000 euro netti mensili.
325-quater. Qualora il trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
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C) 1.2376. Fedriga Massimiliano, Bragantini Matteo, Caparini Davide, Guidesi Guido, Borghesi Stefano (Lega)
Dopo il comma 325, aggiungere il seguente:
325-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
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D) 1.585. Corsaro Massimo Enrico (FRATELLI D'ITALIA)
Sostituire il comma 325 con i seguenti:
70, ivi compresi quelli derivanti dalla gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, a 761, e quelli erogati dalle gestioni di previdenza obbligatorie presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, con esclusione delle prestazioni di tipo assistenziale, degli assegni straordinari di sostegno del reddito, delle pensioni erogate alle vittime del terrorismo e delle rendite erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i cui importi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino superare complessivamente, anche in caso di cumulo di più trattamenti pensionistici, dieci volte l'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, sono ricalcolati e corrisposti secondo il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n.335. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite per i dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 563, e 5 dicembre 2005, n. 357, 16 settembre 1996, n. 325. I trattamenti pensionistici obbligatori, integrativi e complementari, i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui ai decreti legislativi 20 novembre 1990, n.
325-bis. I trattamenti pensionistici ricalcolati a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 325 non possono essere comunque inferiori a dieci volte il trattamento minimo dell'INPS.
222. 325-ter. I risparmi di spesa conseguiti attraverso l'applicazione delle disposizioni dei commi 325 e 325-bis sono destinati a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n.
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E) 1.1706. Zanetti Enrico, Romano Andrea, Tinagli Irene, Librandi Gianfranco, Catania Mario, Sottanelli Giulio Cesare, Mazziotti Di Celso Andrea (SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA) e De Mita Giuseppe (eletto nell'UNIONE DI CENTRO e passato a "Per l'Italia")
Sostituire il comma 325 con i seguenti:
325. A decorrere dal 1 o gennaio 2014 e per un periodo di cinque anni, sui trattamenti pensionistici di entità superiore a dieci volte quello minimo è applicato un contributo di solidarietà nella misura di cui al successivo comma 325-ter. Il contributo di solidarietà si applica a tutti i trattamenti pensionistici che vengono erogati da enti di gestione di forme di previdenza obbligatoria, ivi inclusi quelli di natura privatistica i cui conti non confluiscono nel bilancio dello Stato. Il contributo di solidarietà di cui al presente comma è indeducibile dalle imposte sul reddito e relative addizionali ed è trattenuto alla fonte per dodicesimi dal sostituto di imposta che liquida il trattamento pensionistico su cui il contributo medesimo trova applicazione.
325 -bis. Il contributo di solidarietà è dovuto sulla differenza tra:
a) l'ammontare complessivo lordo su base annua del trattamento pensionistico effettivamente erogato, in quanto liquidato in base alle vigenti disposizioni in materia;
b) l'ammontare complessivo lordo su base annua del trattamento pensionistico che verrebbe erogato ove la sua liquidazione avvenisse per intero in base al metodo di calcolo contributivo.
325- ter. Il contributo di solidarietà di cui al comma 325 è dovuto nella misura del:
a) 10 per cento, sulla differenza di cui al comma 325-bis fino a 10.000 euro;
b) 20 per cento, sulla differenza di cui al comma 325-bis da 10.001 a 50.000 euro;
c) 30 per cento, sulla differenza di cui al comma 325-bis da 50.001 a 100.000 euro;
d) 40 per cento, sulla differenza di cui al comma 325-bis oltre 100.000 euro.
325- quater. Se il contributo di solidarietà calcolato ai sensi del comma 325-ter eccede la differenza tra il trattamento pensionistico lordo spettante su base annua e l'importo pari a dieci volte il trattamento pensionistico minimo, è applicato nei limiti di tale differenza.
325- quinquies. Il contributo di solidarietà è così destinato:
a) la quota prelevata sui trattamenti pensionistici liquidati da enti i cui conti confluiscono nel bilancio dello Stato è destinata a copertura degli interventi di cui al successivo comma 325-sexies;
b) la quota prelevata sui trattamenti pensionistici liquidati da enti i cui conti non confluiscono nel bilancio dello Stato, permane nella disponibilità degli enti medesimi e deve essere integralmente reimpiegata a copertura di interventi finalizzati a migliorare i trattamenti previdenziali ed assistenziali degli iscritti alle medesime gestioni per i quali il calcolo del montante previdenziale avviene per intero sulla base del metodo contributivo.
325- sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2014 e per un periodo di cinque anni, ai lavoratori dipendenti e autonomi di età non superiore a 35 anni e con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, iscritti ad enti previdenziali i cui conti confluiscono nel bilancio dello Stato, è riconosciuto uno sgravio contributivo in misura pari a 500 euro su base annua.
325- septies. Ai fini della ricostruzione della posizione contributiva dei soggetti beneficiari dei trattamenti pensionistici di cui al comma 325, per le annualità relativamente alle quali non fossero disponibili i dati di contribuzione effettivamente versata si assumono come termini di riferimento la misura massima della contribuzione e della retribuzione previste prevista dalla legislazione vigente per quegli anni medesimi.
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F) 1.1211. Sorial Girgis Giorgio, Castelli Laura (MOVIMENTO 5 STELLE)
Sostituire il comma 325 con i seguenti:
325. A decorrere dal 1 o gennaio 2014, per un periodo di tre anni, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria è dovuto un contributo di solidarietà, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:
a) da 1 fino a 6 volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
b) da 6 fino a 11 volte il minimo: aliquota 0,5 per cento;
c) da 11 fino a 15 volte il minimo: aliquota 5 per cento;
d) da 15 fino a 20 volte il minimo: aliquota 10 per cento;
e) da 20 fino a 25 volte il minimo: aliquota 15 per cento;
f) da 25 fino a 31 volte il minimo: aliquota 20 per cento;
g) da 31 fino a 39 volte il minimo: aliquota 25 per cento;
h) da 39 fino a 50 volte il minimo: aliquota 30 per cento;
i) oltre 50 volte il minimo: aliquota 32 per cento.
325- bis222. . Le maggiori entrate conseguite attraverso l'applicazione delle disposizioni del precedente comma sono destinate integralmente a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n.
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