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INCOSTITUZIONALI MOLTE DELLE NOVITA' PENSIONISTICHE CONTENUTE NELLA LEGGE DI STABILITA' 2014? PERCHE' NON CORREGGERLE IN CORSA NEL DECRETO MILLEPROROGHE, ACCONTENTANDO COSI' IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GIORGIO NAPOLITANO CHE APPENA 10 GIORNI FA AVEVA SUGGERITO IMPORTANTI MODIFICHE IN LINEA CON LA COSTITUZIONE?

Nota di Pierluigi Franz


La legge di stabilità 2014, definitivamente approvata dal Senato il 23 dicembre scorso, contiene importanti novità pensionistiche (vedere ALLEGATO qui in calce), alcune delle quali, però, appaiono a molti giuristi palesemente incostituzionali. Perché, allora, il Governo Letta-Alfano non provvede a correggerle in corsa nel cosiddetto "decreto milleproroghe", che sarà varato domattina a palazzo Chigi, accontentando così il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che appena dieci giorni fa aveva suggerito importanti modifiche in linea con la Costituzione?


Ecco le discutibili novità pensionistiche.


Innanzitutto per il 3° anno consecutivo dopo il 2012 e 2013 resta anche per il 2014 il blocco totale della perequazione su tutte le pensioni superiori ai 38.646 euro lordi l'anno. Tuttavia il congelamento della rivalutazione ISTAT imposto dal comma 483 lettera e) non rispetta affatto l'ultimatum che la Corte Costituzionale, dopo aver salvato per il rotto della cuffia il blocco della perequazione per il 2008, lanciò al Parlamento con la sentenza n. 316 del 2010, affermando che: "la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità, perché le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d’acquisto della moneta”. A questo cortese quanto fermo invito Camera e Senato hanno, di fatto, risposto con un blocco per 3 anni dal 2012 al 2014 su tutte le pensioni superiori ai 38.646 euro lordi l'anno che subiscono così un danno irreparabile e con effetti permanenti. Non appare, forse, come un'aperta sfida ai giudici della Consulta che dovranno comunque pronunciarsi sulla legittimità del taglio per il biennio 2012-2013 a seguito della recente ed argomentata richiesta del tribunale di Palermo? E quante cause inizieranno ora nei tribunali per riavere almeno in parte i soldi "congelati" dal 2012?


Vengono poi di nuovo tagliate migliaia di pensioni impropriamente definite "d'oro"(poco più di mille sono i giornalisti) e addirittura in misura maggiore rispetto a quella stabilita a partire dall'agosto 2011 e fino al 5 giugno 2013 quando arrivò la bocciatura da parte della Corte Costituzionale con la sentenza n. 116. Queste sono le misure a scaglioni dei nuovi pesanti tagli: 


-  6% oltre i 90 mila 168 euro lordi l'anno (cioé oltre 14 volte il trattamento minimo INPS) e fino a 128 mila 812 euro lordi l'anno (cioé fino a 20 volte il trattamento minimo INPS);


- 12% oltre i 128 mila 812 euro lordi l'anno (cioé oltre 20 volte il trattamento minimo INPS) e fino a 193 mila 218 euro lordi l'anno (cioé fino a 30 volte il trattamento minimo INPS);


 - 18% oltre i 193 mila 218 euro lordi (cioé oltre 30 volte il trattamento minimo INPS).


Il precedente taglio dichiarato incostituzionale con sentenza della Consulta n. 116 del 2013 era, invece:


- del 5% oltre dopo i 90 mila euro lordi l'anno fino a 150 mila euro lordi l'anno;


- del 10% dai 150 mila euro lordi l'anno fino ai 200 mila euro lordi l'anno;


- del 15% oltre i 200 mila euro lordi l'anno.


Infine, il comma 590 prevede che oltre i 300mila euro lordi l'anno non é più dovuto da tutti i pensionati il contributo di solidarietà del 3%.


I nuovi pesanti tagli introdotti dal comma 486 colpiranno in particolare tutti i pensionati titolari di vitalizi compresi nella fascia tra i 128 mila 812 euro lordi l'anno (cioé oltre 20 volte il trattamento minimo INPS) e fino a 150 mila euro lordi l'anno che saranno assoggettati ad un taglio del 12% contro il precedente 5%  e quindi penalizzati con una trattenuta su questa differenza superiore addirittura del 7% rispetto alla normativa anteriore alla decisione dell'Alta Corte del 5 giugno scorso.


A parziale compensazione i pensionati titolari di vitalizi superiori ai 90 mila euro lordi l'anno che avevano subito il taglio a decorrere dall'agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2012 dovranno, però, riavere gli importi trattenuti per 17 mesi oltre alla 13^ e 14^. La restituzione sarà effettuata per 1/4 nel 2014 e per 3/4 nel 2015. Il costo del rimborso é stato stimato dall'Erario in 80 milioni di euro: 20 milioni nel 2014 e 60 milioni nel 2015.


Altra novità è la destinazione del ricavato della somma corrispondente al taglio della pensione che non finirà più nel bilancio dello Stato, ma - almeno in prevalenza - nelle casse dei vari enti previdenziali di categoria. La legge di stabilità 2014, tuttavia, non specifica con precisione come la somma ricavata dai tagli dovrà essere utilizzata. Con ogni probabilità dovrebbe essere destinata ad aiutare i titolari di pensioni più basse, ma non si può escludere che possa servire anche per fronteggiare i disavanzi della disoccupazione e della cassa integrazione INPS che sono per lo più alimentati dallo Stato. Una parte del ricavato potrà comunque essere utilizzata per il cosiddetto Fondo INPS per gli esodati che é stato appositamente incrementato dal comma 191.


Anche il comma 486 é in odore di incostituzionalità sotto vari profili. Innanzitutto perché per il 3° anno consecutivo vengono disposti tagli su pensioni "congelate" per effetto del blocco della perequazione. Appare in sostanza illegittimo che per 1000 giorni queste pensioni non solo non aumentino di 1 solo euro, ma addirittura vengano abbassate, cioé vadano indietro come i gamberi.


Un altro motivo di incostituzionalità é l'utilizzo dei 50 milioni di euro (a tanto ammonta il gettito annuo di questo nuovo taglio) per fini sostanzialmente o anche indirettamente tributari, ma abilmente mascherati da finalità previdenziali - anche se normalmente di competenza dello Stato. Sarebbe stata così aggirata in maniera subdola la sentenza n. 116 del 2013 (poi in parte confermata dalla successiva sentenza n. 304) che aveva chiaramente sancito l'illegittimità di tagli introdotti dai governi Berlusconi e Monti che, a parità di reddito, colpivano una sola categoria di contribuenti, cioé i pensionati, anziché la generalità di contribuenti italiani a parità di reddito IRPEF denunciato al fisco.


Il principio giuridico fissato dall'Alta Corte appare di assoluto buon senso e in perfetta linea con l'articolo 53 della Costituzione fin quando tale norma non dovesse essere cambiata. La risposta del Parlamento con la legge di stabilità per il 2014 appare, invece, come un goffo tentativo, ispirato prevalentemente dall'odio sociale e non dal diritto, di riaprire un discorso che si riteneva già chiuso 7 mesi fa.


Per rendere più digeribile il comma 486 il Parlamento ha parallelamente introdotto con il successivo comma 487 la possibilità di tagliare anche i vitalizi dei parlamentari di importo superiore ai 90 mila 168 euro lordi l'anno. Questa notizia enfatizzata da molti giornali avrebbe dovuto placare le ire dei cittadini e degli altri pensionati titolari di vitalizi, impropriamente definiti "d'oro" anche se conseguenti a cospicui versamenti contributivi previdenziali per oltre 30/35/40 e persino 50 anni. Ma leggendo bene tra le righe questa norma ci si accorge che sotto sotto c'é un bel trucco, come nel "gioco delle 3 carte".


Innanzitutto questo taglio dei vitalizi dei parlamentari di importo superiore ai 90 mila 168 euro lordi l'anno non é assolutamente certo, ma del tutto ipotetico. Quello che é più grave, però, è che questa disposizione di legge sembra assolutamente incostituzionale perché il ricavato del taglio non é destinato come il comma 486, ma finirebbe in 3 distinti Fondi previsti dal comma 48, cioè: 1) nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; 2) nella Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del precedente Fondo di garanzia di cui al punto 1; 3) nel Fondo di garanzia per la prima casa.


Si tratta in sostanza di Fondi dello Stato che conferiscono chiaramente al taglio la natura tributaria, e quindi incostituzionale. Da ciò - a fortiori - emerge anche un'ulteriore disparità di trattamento tra i parlamentari titolari di pensioni superiori ai 90 mila 168 euro lordi l'anno e tutti gli altri pensionati italiani titolari di vitalizi superiori allo stesso importo. I primi infatti - a differenza dei secondi - otterrebbero facilmente il rimborso dell'eventuale taglio del vitalizio per la macroscopica violazione della sentenza n. 116 del 2013, apparendo scontatissimo il via libera della Consulta alla restituzione di quanto indebitamente fosse trattenuto. Insomma, i parlamentari si sono creati ad hoc un bel salvacondotto. Ma hanno fatto i conti senza l'oste.


Infatti, di fronte ad una simile congerie di palesi ingiustizie c'é solo una strada da percorrere ed é quella tracciata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 116 permeata di equità, equilibrio e buon senso e che lo stesso Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano con altrettanta lungimiranza e saggezza avrebbe vanamente prospettato ai deputati il 17 dicembre scorso. La notizia é riportata dal quotidiano "Libero" in un articolo di Franco Bechis, come al solito ben documentato e mai smentito dal Quirinale.


La via maestra resta quella di garantire ugualmente l'introito per l'Erario di 50 milioni di euro l'anno previsto dal comma 486 senza, però, colpire in via esclusiva i cosiddetti "pensionati d'oro", compresi i vitalizi dei parlamentari, ma elevando dal 3% al 4% il contributo di solidarietà dovuto da tutti i contribuenti italiani titolari di redditi dichiarati al fisco superiori ai 300 mila euro lordi l'anno, compresi ovviamente i pensionati.


E' questo l'unico modo per assicurare la stessa entrata nelle casse dello Stato, rispettando in pieno la sentenza n. 116 della Corte Costituzionale ed evitando anche migliaia di lunghe e costose vertenze legali in tutta Italia.


Tecnicamente tutto é ancora possibile, se lo si vuole davvero, perché materialmente l'INPS e gli altri enti previdenziali non potrebbero operare il taglio delle pensioni prima del 1° febbraio 2014 anche se con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2014.


Basterebbe quindi aggiungere un'apposita disposizione nel "decreto milleproroghe" che sarà varato domattina a palazzo Chigi dal governo Letta-Alfano come previsto, ad esempio, dopo vivaci polemiche, per neutralizzare finalmente "gli affitti d'oro", consentendo la disdetta quasi immediata e senza più un ampio preavviso dei contratti di locazione a Roma dei palazzi della politica già di proprietà dello Stato, che furono svenduti all'asta pochi anni fa e - guarda caso - riaffittati dagli acquirenti sempre all'Erario a cifre da capogiro per riutilizzarli come in precedenza.


 Per risolvere il nodo del taglio delle pensioni sarebbe, appunto, sufficiente sopprimere del tutto i commi 486 e 487 e parzialmente il comma 590, sostituendoli  con un nuovo testo del comma 590 che elevi dal 3% al 4% il contributo di solidarietà dovuto da tutti i contribuenti italiani titolari di redditi e/o di pensioni superiori ai 300 mila euro lordi l'anno.


Ci si augura quindi che il Capo dello Stato, che già pochi giorni or sono ha clamorosamente bocciato il decreto "Salva Roma", diventato "Salva-tutti", voglia rilanciare la Sua semplice, ma efficace, risolutiva e saggia proposta e che il Parlamento possa tramutarla presto in realtà nel pieno rispetto della Costituzione. In pratica, la legge di stabilità 2014 entrerebbe tranquillamente in vigore il 1° gennaio 2014, ma contestualmente sarebbero di fatto sostituite in corsa le sole norme che appaiono, come spiegato sopra, inique ed illegittime.


Pierluigi Roesler Franz-Presidente del Gruppo Romano Giornalisti Pensionati






ALLEGATO





XVII LEGISLATURA


Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)






TESTO DELLA LEGGE definitivamente approvata dal Senato della Repubblica il 23 dicembre 2013 (disegno di legge n. 1120-A),ma non ancora promulgata





http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLMESS/733859/index.html





                                          


NORME CHE RIGUARDANO I PENSIONATI E GLI ENTI PREVIDENZIALI





   





                                                                         ARTICOLO 1 -        COMMI:





 


B) RIMBORSO DEI TAGLI 2011 e 2012 SULLE PENSIONI SUPERIORI AI 90 MILA EURO LORDI L'ANNO PER EFFETTO DELLA SENTENZA n. 116 DELLA CORTE COSTITUZIONALE





287. Al fine di rimborsare le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 5 giugno 2013, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015.









A) ULTERIORE BLOCCO DELLA PEREQUAZIONE PER IL TRIENNIO 2014-2016 (N.B. il trattamento minimo INPS annuo ammonta a 6.441 euro lordi):







483. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:





 





a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;





 





b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;





 





c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;





 





d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;





 





e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.





Al comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è soppresso, e al secondo periodo le parole: «Per le medesime finalità» sono soppresse.





 





B) RIMBORSO DEI TAGLI 2011 e 2012 SULLE PENSIONI SUPERIORI AI 90 MILA EURO LORDI L'ANNO PER EFFETTO DELLA SENTENZA n. 116 DELLA CORTE COSTITUZIONALE





 





287. Al fine di rimborsare le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 5 giugno 2013, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015.





 





 





C) ULTERIORE NUOVO TAGLIO DELLE PENSIONI SUPERIORI A 90 mila 168 euro L'ANNO PER IL TRIENNIO 2014-2016 DESTINATO AL'INPS E AGLI ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E AD INTERVENTI PUBBLICI (FONDO ESODATI) E QUINDI - ALMENO IN PARTE - INCOSTITUZIONALE PERCHE' AVENTE NATURA TRIBUTARIA.





 





486. A decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo.





*191. Con effetto sulle pensioni decorrenti dall'anno 2014 il contingente numerico di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013, attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento alla tipologia di lavoratori relativa alla lettera b) del medesimo comma 231 dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012 è incrementato di 6.000 unità. Conseguentemente all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:





a) al comma 234, le parole: «134 milioni di euro per l'anno 2014, di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «183 milioni di euro per l'anno 2014, di 197 milioni di euro per l'anno 2015, di 158 milioni di euro per l'anno 2016, di 77 milioni di euro per l'anno 2017, di 53 milioni di euro per l'anno 2018, di 51 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020»;





b) al comma 235, le parole: «1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1.385 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.258 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.758 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.488 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.635 milioni di euro per l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019 e a 79 milioni di euro per l'anno 2020».





 





 





417. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Per detti enti, la presente disposizione sostituisce tutta la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica che prevede, ai fini del conseguimento dei risparmi di finanza pubblica, il concorso delle amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale.





 





C 1) TAGLIO (EVENTUALE) DEI VITALIZI DEI PARLAMENTARI DESTINATO COMUNQUE AL BILANCIO DELLO STATO E QUINDI INCOSTITUZIONALE PERCHE' AVENTE NATURA TRIBUTARIA.





 





487. I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla base dei princìpi di cui al comma 486, dagli organi costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria autonomia, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo di cui al comma 48.





 





*48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica, è istituito il Sistema nazionale di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di garanzia:





 





a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai componenti del consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo;





 





b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera a), con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000 a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo. La Sezione è destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli di un insieme di progetti, di ammontare minimo pari a euro 500.000.000, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le risorse della Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;





 





c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le attività e le passività del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008. La garanzia del Fondo è concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.





 





 





C 2). NUOVE LIMITAZIONI SULLE PENSIONI DI IMPORTO PIU' ELEVATO.





 





489. Ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali applicano i princìpi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.





 





D) NON E' PIU' DOVUTO IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' SULLE PENSIONI SUPERIORI AI 300 MILA EURO ANNUI.





590. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui al comma 486, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà di cui al primo periodo non è dovuto.





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