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BEFFA DI STATO AI DANNI DEI PROFESSIONISTI PENSIONATI. Dal 1995 i liberi professionisti hanno fatto scelte di vita previdenziale ed hanno pagato ricongiunzioni e riscatti a prezzo pieno, confidando nella intangibilità del maturato giuridico ed economico (c.d. principio del pro rata, imposto dalla legge 335/95) ma ora il principio del pro rata viene cancellato retroattivamente dal comma 488 della legge di stabilità 2014 e le pensioni vengono dimezzate. Occorre inoltre restituire alle Casse il doppio degli incrementi pensionistici netti ottenuti con sentenze, in quanto i pensionati vincitori (o loro eredi) diventano per legge soccombenti, mentre lo Stato non ha stanziato nulla per rimborsare le imposte applicate sulle prestazioni, affermando falsamente che il comma 488 non comporta oneri per la finanza pubblica. E la chiamano legge di stabilità questa legge retroattiva di oltre tre lustri.

A cura di Anna Campilii, avvocata in Parma


La legge di stabilità contiene la più amara beffa di tutti i tempi in danno dei professionisti pensionati dalle loro Casse. Lo strumento è il comma 488 della legge di stabilità, dapprima contenuto nel Ddl governativo originario e poi riprodotto nel maxiemendamento votato sulla fiducia dal Parlamento, nonostante che ben 23 (benemeriti) senatori abbiano proposto un emendamento soppressivo. Il comma 488 così dispone: “L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine”. La condizione che rende legittimi gli atti illegittimi (tali dichiarati da circa 70 sentenze della Corte di cassazione) emanati dalle Casse professionali da oltre tre lustri è la finalizzazione ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine. Ma si tratta di una “condizione” risibile, anzi inesistente per la mancanza dell’incertezza: è come dire che un acquisto di acqua è valido alla condizione che possa bagnare. E’ difatti notorio che gli atti ora legittimati dalla legge finanziaria consistono in “tagli” alle pensioni ed è altrettanto risaputo che qualsiasi taglio di qualsiasi obbligazione tende ad “assicurare l’equilibrio finanziario” del soggetto obbligato, tanto più se questo equilibrio va riguardato attraverso le nebbie prospettiche del “lungo termine” e non è suscettibile di controllo giudiziario, posto che nessun Giudice potrà mai accertare la finalizzazione ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine. Neppure il gruppo Parmalat sarebbe andato in default, se avesse potuto tagliare le obbligazioni in circolazione. Quindi si deve concludere che il comma 488 mira in realtà a rendere legittimi senza alcuna condizione e senza alcun controllo – cioè in blocco ed a scatola chiusa- tutti i tagli pensionistici deliberati dalle Casse professionali prima del 2007, che sono però tagli permanenti e quindi destinati a produrre i loro effetti anche dopo il 2007, fino a futura modifica. Già questa finta condizione (tautologica) è rivelatrice della “indoratura della pillola” o del malcelato carattere di raggiro del comma in esame. L’amara sostanza truffaldina della norma si sostanzia invece nel fatto che essa sana 16 anni di illegalità della produzione normativa delle Casse professionali, le quali non hanno mai voluto applicare il principio del pro rata, consistente nel rispetto del maturato economico e giuridico all’epoca di ogni singola riforma. Ad esempio, la Cassa dei Ragionieri (CNPR) ha applicato dal 01.01.2004 tagli cumulativi attraverso: 1) l’inclusione nella base di calcolo degli ultimi 24 redditi annuali in luogo dei previgenti 10 (cd. annacquamento retroattivo della media reddituale), che ha ridotto la pensione del 20%; 2) ha stabilito un “tetto pensionistico”; 3) per le pensioni di anzianità ha introdotto tagli dal 45% al 7% in correlazione inversa all’età del pensionamento. Ne sono risultati tagli in percentuale mediamente compresa tra il 20% ed il 60%, che la Magistratura ha dichiarato illegittimi, obbligando la CNPR a pagare la pensione secondo i criteri previgenti. Ora questi tagli diventano improvvisamente legittimi per legge, i vincitori delle cause diventano soccombenti e devono restituire alle Casse quanto hanno ottenuto con sentenza, al lordo delle imposte, delle quali occorre chiedere il rimborso allo Stato. Il comma 488 è allucinante, ma pochi lo hanno notato e comunque nessuno spiega (o ipotizza) per quale reale motivo lo Stato ha voluto fare un piacere alle floride Casse private, ha condonato 16 anni di illegalità, ha cancellato i loro debiti con danno (economico e distruzione dell’affidamento) dei pensionati e ci mette del proprio, dovendo rimborsare le imposte e fronteggiare un nutrito contenzioso: non se ne parla (o non se ne può parlare), lo hanno votato e basta. Da oggi i professionisti pensionati hanno cominciato a formulare tutte le possibili eccezioni di incostituzionalità negli scritti difensivi in scadenza per i prossimi giorni ed hanno preannunciato che presenteranno una denuncia per falso ideologico in atto pubblico contro la relazione che afferma la mancanza di oneri a carico della finanza pubblica, stante l’accennato pericolo che i pensionati (o loro eredi) debbano restituire subito alle Casse il DOPPIO di quanto essi (o i loro morti) hanno percepito al netto delle imposte, regolarmente pagate sugli incrementi pensionistici ottenuti con sentenza, mentre lo Stato potrebbe non rimborsare con pari immediatezza le relative imposte, stante la mancanza dello stanziamento. Si combatte però con armi logorate dai tempi del contenzioso, essendo noto che la schiera dei combattenti ultra65enni si riduce statisticamente del 6,5% all’anno. Tutto questo scompiglio si abbatterà con particolare ferocia sugli eredi dei pensionati, i quali non sono stati neppure messi in grado di rinunciare alle eredità, diventate improvvisamente e retroattivamente negative per il peso degli incrementi pensionistici fruiti dai loro morti negli ultimi 16 anni, dichiarati indebiti dal disinvolto legislatore nostrano. Questa, poi, la chiamano legge di stabilità.





 






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