Legge di stabilità in chiaroscuro per gli enti di previdenza dei professionisti (quelli cioè disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103). Viene in particolare rafforzata la posizione delle Casse rispetto ai contenziosi accesi dagli iscritti che lamentano – nelle riforme adottate in questi anni – il mancato rispetto del principio del pro-rata, cioè la salvaguardia dei trattamenti acquisiti fino all’entrata in vigore delle manovre più restrittive. Per quanto riguarda la spending review le Casse non sono state esentate, ma possono "pagare" per acquistare libertà di gestione rispetto ai tagli di spesa.
Primo punto: la legge di Stabilità contiene un’interpretazione autentica – quindi retroattiva – relativa a legittimità ed efficacia delle delibere adottate dalle Casse per garantire la sostenibilità finanziaria, attraverso una riduzione delle prestazioni previdenziali, o con contributi di solidarietà o con criteri di calcolo più penalizzanti senza un rispetto rigido del principio del pro-rata.
In particolare la legge interviene sull’ultimo periodo del comma 763 della legge 296/06, che già aveva fatto salve le deliberazioni delle Casse, con una nuova blindatura: i provvedimenti si intendono legittimi «a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine».
Le Casse sono dunque legittimate ad adottare «i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate (...). Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale» approvati prima del 1˚gennaio 2007.
Quest’ultima specificazione va letta nel senso che le delibere sono legittime ed efficaci se volte ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo periodo; il principio del pro rata non va rispettato in modo stringente, ma va semplicemente tenuto presente.
Diverse Casse si sono trovate a dover fronteggiare una serie di ricorsi presentati dagli iscritti nei confronti delle varie disposizioni introdotte per assicurare la stabilità. In alcuni casi tali ricorsi sono stati accolti, mettendo in seria difficoltà la gestione degli enti previdenziali.
La norma della legge di Stabilità ha l’obiettivo di limitare la possibilità che contenziosi del genere possano penalizzare le Casse, anche intervenendo a indirizzare le decisioni dei giudici sui contenziosi in corso.
Con riferimento invece alle disposizioni che stabiliscono la partecipazione degli enti di previdenza ai fini del conseguimento dei risparmi di finanza pubblica, la legge di Stabilità prevede una normativa specifica che sostituisce quella normalmente applicata nei confronti delle altre amministrazioni pubbliche.
Le Casse si trovano soggette alla spending review in quanto incluse nell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (in definitiva, l’elenco Istat delle pubbliche amministrazioni). Inclusione che deriva direttamente dalle modalità di classificazione dei vari organismi a livello internazionale (nel caso specifico, come appunto organismi che gestiscono contributi raccolti sulla base di previsioni di legge).
Ebbene dal 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e del rispetto dei saldi strutturali, gli enti privatizzati possono assolvere alle disposizioni in materia di contenimento della spesa effettuando un versamento a favore del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, in misura pari al 12% della spesa sostenuta nel corso dell’anno 2010 per consumi intermedi (fondamentalmente, i costi operativi).
In sostanza, le casse versando il contributo hanno la possibilità di continuare a gestire i programmi con una relativa flessibilità senza essere soggette in via automatica alle limitazioni stabilite a livello centrale.
Legge di stabilità 2014 - Casse (Inpgi compreso)
Comma 417. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Per detti enti, la presente disposizione sostituisce tutta la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica che prevede, ai fini del conseguimento dei risparmi di finanza pubblica, il concorso delle amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale.
Comma 488. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.