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Avvocati esentati per legge dalla formazione dopo 25 anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età. I giornalisti in pensione, invece, no. Perché? Che ne dice il Ministero della Giustizia? Franco Abruzzo pensa male, fa peccato ma forse si avvicina alla verità nascosta, quando dichiara: “Non ci possono essere differenze tra i professionisti. Il Ministero deve orientare le regole verso l’uniformità. Non voglio pensare che i corsi in aeternum siano funzionali all’abbattimento della disoccupazione giornalistica conferendo incarichi e prebende agli amici degli amici”. L’Ordine professionale “non può imporre ai propri membri un sistema di formazione obbligatoria” (così la Corte Ue di Giustizia).


Milano, 15 gennaio 2014.  Gli avvocati sono esentati dall'obbligo di  “curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale”  dopo  25 anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età (articolo 11 della legge 247/2012, testo in coda). Non è così per i giornalisti: almeno questo si arguisce dalla lettura dei diversi testi  dei regolamenti che circolano e dal comunicato diffuso il 7 gennaio dal Consiglio nazionale dell’Ordine: “Per effetto dell'art. 7 del DPR 137/2012, da questo mese anche i giornalisti italiani dovranno assolvere all'obbligo della Formazione Professionale Continua (FPC) per adeguarsi ad una normativa che prevede l'aggiornamento per tutti gli iscritti ad un Ordine professionale come una delle condizioni per poter mantenere la propria iscrizione all'Ordine stesso. Per assolvere all'obbligo formativo, ogni iscritto dovrà maturare 60 crediti in un triennio (con un minimo di 15 crediti annuali) di cui almeno 15 su temi deontologici. In base all'art. 3 del Regolamento attuativo approvato dal CNOG, i crediti potranno essere ottenuti in svariati modi fra cui attività formative anche a distanza, frequenza di corsi, seminari e master organizzati anche da soggetti formatori terzi (ad esempio le Università) autorizzati dal CNOG. Ogni ora trascorsa per partecipare ad un evento formativo darà diritto a due crediti. L'impegno massimo per ogni iscritto sarà dunque di 10 ore l'anno. La formazione deontologica, che prevede un quarto dei crediti totali richiesti nel triennio, sarà gratuita per ogni iscritto e, dunque, a carico dell'Ordine. A questo proposito, sarà disponibile già nelle prossime settimane un corso e-learning sviluppato dal Centro di Documentazione Giornalistica sulla base delle indicazioni fornite dal CNOG. I primi piani formativi, contenenti gli eventi utili al conseguimento dei crediti, saranno pubblicati entro la fine del mese di marzo su un'apposita sezione dei siti del CNOG  e degli Ordini regionali. Nella convinzione che la formazione continua dei giornalisti sia un'opportunità da sfruttare nel migliore dei modi, il Cnog ha già stanziato nei mesi scorsi risorse economiche importanti che verranno messe a disposizione degli ordini regionali e, dunque, di tutti i colleghi”.  Nel comunicato  non si parla di esentati; se ne ricava che  tutti gli iscritti all'Albo debbano frequentare i corsi di formazione. I giornalisti possono essere messi in pensione a 65 anni dalle aziende in base all’articolo 33 del Cnlg. Anche l’Inpgi parla dell’età pensionabile al 65° anno. Evidentemente il Consiglio nazionale è popolato da giornalisti che hanno letto la massima della Chiesa “sacerdos in aeternum”o le istruzioni di Sant’Ignazio che  pretese per gli appartenenti all'ordine religioso da lui fondato, quello della Compagnia di Gesù, un'obbedienza docile. Nelle Costituzioni della Compagnia di Gesù, al paragrafo 547, Sant'Ignazio prescrive: «...facciamo quanto ci sarà comandato con molta prontezza, gaudio spirituale e perseveranza, persuadendoci che tutto ciò è giusto, e rinnegando con cieca obbedienza ogni parere e giudizio personale in contrario, in tutte le cose che il superiore ordina... Persuasi come siamo che chiunque vive sotto l'obbedienza si deve lasciar portare e reggere dalla Provvidenza, per mezzo del superiore, come se fosse un corpo morto ("perinde ac cadaver"), che si fa portare dovunque e trattare come più piace». Perché i giornalisti pensionati devono sottoporsi alla formazione? Dovrebbero essere lasciati liberi di decidere. Che ne dice il Ministero della Giustizia? Franco Abruzzo pensa male, fa peccato ma forse si avvicina alla verità nascosta, quando dichiara: “Non ci possono essere differenze tra i professionisti. Il Ministero deve orientare le regole verso l’uniformità. Non voglio pensare che i corsi in eeternum siano funzionali all’abbattimento della disoccupazione giornalistica conferendo incarichi e prebende agli amici degli amici”. Per la Corte di Giustizia Ue gli Ordini professionali sono “associazioni di imprese ai fini dell’applicabilità delle norme comunitarie sulla concorrenza”. Il diritto dell’Unione “non ammette che un Ordine professionale imponga ai propri membri un sistema di formazione obbligatoria che elimina parzialmente la concorrenza e stabilisca condizioni discriminatorie a danno dei suoi concorrenti” (se ne parla in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11571). I corsi non sono una esclusiva degli Ordini. Dovrebbero capirlo anche in via Parigi 11/Roma sede dell'Ordine nazionale dei Giornalisti.









Legge 31 dicembre 2012, n. 247. Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense









Art. 11. (Formazione continua)









1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia.









2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.









3. Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi, superando l'attuale sistema dei crediti formativi.









4. L'attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.









5. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati.









 









 







 





 






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