Data 21 febbraio 2014 – Per Pec e posta elettronica.
Al Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti-Roma
Al Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia-Milano
e p.c.: Al presidente dell’Inpgi - Roma
Oggetto: Formazione professionale continua – Istanza di Francesco (“Franco”) Abruzzo, giornalista professionista non in attività e, quindi, non tenuto a frequentare corsi di formazione (in base all’art 2, punto c, del Regolamento sulla Fpc pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 24 del 31/12/2013).
Scrive Francesco (”Franco”) Abruzzo, nato a Cosenza il 3/8/1939, giornalista professionista dal 3/2/1963, laureato in Scienze politiche (110 e lode), residente in 20099 Sesto San Giovanni (via XXIV Maggio 1), mail: fabruzzo39@yahoo.it,fra.abruzzo@live.com,francesco.abruzzo@pec.giornalistilombardia.it, docente universitario a contratto dal 2001 al 2011 (Università di Milano Bicocca e Iulm) di Storia del giornalismo e Diritto dell’Informazione (con un centinaio di tesi assegnate e discusse, l’ultima il 19 marzo 2013),
per comunicare
che, essendo in quiescenza, da anni non svolge alcuna attività professionale (contrattualizzata, autonoma ex artt 2222 Cc e seguenti oppure in base alla legge sul diritto d’autore, od occasionale) e per vedersi riconosciuto il diritto a non frequentare corsi di Fpc (in base all’articolo 2, punto c, del Regolamento sulla Fpc pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 24 del 31/12/2013). La Fpc, come si legge nel punto c), è “obbligo deontologico per tutti i giornalisti in attività iscritti da più di 3 anni”. Chiede al Cnog e all’OgL di sollecitare una risposta dall’Inpgi (gestione principale e separata) dalla quale emergerà quanto sopra affermato sul punto della “inattività” dello scrivente. Fa presente che, nel rispetto degli articoli 3, 4, 21 e 32 Cost., partecipa alla vita politica e sociale della Nazione, anche al fine di tutelare (con l’attività intellettuale) la sua salute (“fondamentale diritto dell'individuo”), avvalendosi del secondo comma del citato articolo 4: “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. Fa presente, inoltre, che gli avvocati sono esentati per legge dalla formazione dopo 25 anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età. Non è possibile che nel mondo delle professioni possano coesistere regolamenti difformi e radicalmente in contrasto (si legga al riguardo in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13695). Cordiali saluti, dott. Francesco (“Franco”) Abruzzo