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UNA GRANDE SENTENZA CHE ESALTA IL LAVORO DEI GIORNALISTI - PALERMO - "Intrusione nella sfera personale". Annullato il sequestro del computer, del tablet e dei cellulari del cronista Riccardo Lo Verso. Il Riesame dà ragione a LiveSicilia, assistita dall’avvocato Marcello Montalbano: “La libertà d'espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e le garanzie da accordare alla stampa rivestono una importanza particolare". Trionfano i giudicati (sulla tutela del segreto professionale dei giornalisti) della Corte dei diritti dell’Uomo di Strasburgo. La soddisfazione dell’Unione cronisti.

di Claudio Reale
http://livesicilia.it


Palermo, 10 marzo 2014. Il sequestro subìto dal cronista di LiveSicilia Riccardo Lo Verso “deve ritenersi effettuato in modo illegittimo e, quindi, va annullato”. Perché “il sequestro di tutti i macchinari informatici e di tutta la banca dati del giornalista da un lato impedisce o rende maggiormente difficoltosa la sua attività professionale e dall'altro determina una significativa intrusione nella sua sfera professionale, con possibilità di scandagliare tutto il suo lavoro e conoscere tutte le sue 'fonti', anche quelle che non rilevano ai fini della vicenda”. Lo ha stabilito il tribunale del Riesame decidendo sul ricorso presentato dal nostro giornale, assistito dall'avvocato Marcello Montalbano, dopo che il 20 febbraio, durante una perquisizione nella redazione di LiveSicilia e a casa di Lo Verso, erano stati sequestrati i pc, il tablet, i pen drive e il telefono del cronista. "L’ordinanza del Tribunale del Riesame - annota Montalbano - ha il pregio di individuare con estrema chiarezza e precisione i limiti alla possibilità di adottare un provvedimento di sequestro nei confronti di un giornalista rielaborando i principi espressi dalla Corte di Cassazione e anche da recenti sentenze della Corte Europea dei diritti dell’uomo. Proprio la Cedu si è mostrata molto attenta alla tutela da assicurare alle fonti giornalistiche poiché la protezione delle fonti costituisce elemento essenziale per la garanzia della libertà di stampa. Sequestrare il materiale che consente l’individuazione delle fonti alle quali il giornalista garantisce l'anonimato rappresenta non solo una violazione del diritto alla libertà di espressione ma anche un pregiudizio allo svolgimento futuro dell’attività del cronista. In casi del genere, secondo la Cedu, risulterebbero addirittura compromesse la stessa reputazione del giornalista e della testata per la quale eventualmente lavora". Per i giudici Giacomo Montalbano, Gaetano Scaduti e Vincenzo Liotta quel sequestro non ha seguito la trafila giusta. “La libertà d'espressione – scrivono i giudici citando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo – costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e le garanzie da accordare alla stampa rivestono una importanza particolare in tale prospettiva. A tal fine, il diritto del giornalista di proteggere le proprie fonti fa parte della libertà di 'ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche'”. Di conseguenza, secondo i giudici, “il provvedimento che dispone il sequestro di materiale posseduto da un giornalista, che può condurre alla individuazione delle fonti alle quali il reporter aveva garantito l'anonimato, può costituire una violazione della libertà d'espressione garantita dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, anche perché pregiudica la futura attività del giornalista e del giornale la cui reputazione sarebbe lesa anche agli occhi delle future fonti”. Insomma, si tratta di un atto da disporre con le dovute cautele. Che i giudici illustrano così: “L'articolo 256 del codice di procedura penale – si legge nell'ordinanza del Riesame – prevede innanzitutto che l'autorità giudiziaria faccia richiesta al giornalista dell'atto, del documento o del file ritenuto necessario. A quel punto il giornalista ha la facoltà di scegliere se opporre il segreto professionale; in caso di opposizione del segreto, l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di quanto allegato, provvede agli accertamenti necessari”. Non è andata così. Il sequestro, disposto dall'aggiunto Vittorio Teresi e dai sostituti Francesco Del Bene, Gaetano Paci e Dario Scaletta, è scattato nel pomeriggio del 20 febbraio, poche ore dopo la pubblicazione dell'articolo di Lo Verso sul colloquio fra Vito Roberto Palazzolo e i magistrati della Procura di Palermo. Con una procedura nella quale secondo il Riesame “vi è stata una palese mancanza di rispetto dell'iter procedimentale”. E che quindi va annullata, “sebbene la Procura di Caltanissetta abbia precisato che i beni in sequestro sarebbero stati restituiti entro il 3 marzo 2014”. Perché, secondo il Riesame, “il tema del segreto professionale e delle altre garanzie che devono essere assicurate al giornalista professionista è essenziale”. (IN http://livesicilia.it/2014/03/10/intrusione-nella-sfera-personale-annullato-il-sequestro-a-lo-verso_456431/)





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La soddisfazione dell’Unione cronisti. Palermo, 10 marzo 2014. Il presidente del Gruppo siciliano dell'Unci, Leone Zingales, ha accolto la sentenza di oggi del Tribunale del riesame mettendo in evidenza che “riafferma il principio dell'inviolabilità degli strumenti della professione giornalistica protetto in sede europea' ', e che “non è perquisendo le case dei giornalisti, che fanno esclusivamente il proprio mestiere,  che si risolve il problema dell'accertamento delle fonti nei casi di violazione del segreto istruttorio e d'ufficio”.  (UNCI)









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.Corte di Strasburgo. Le perquisizioni nell’abitazione di un giornalista sono contrarie alla CEDU. Il diritto di un giornalista a non svelare la fonte non è un privilegio da concedere o ritirare a seconda della liceità o meno della fonte, ma è un elemento essenziale della libertà di espressione che non deve essere compresso per non incorrere in una violazione della Convenzione dei diritti dell’uomo.-www.marinacastellaneta.it – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12794








.Le sentenze della Corte Strasburgo sul giornalismo, raccolte da Franco Abruzzo, si possono leggere in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=7339





 



 


 


 


 


 


 


 


 


 


 










 






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