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NUOVO CODICE. L’UNIONE CRONISTI ATTACCA IL GARANTE DEI DATI PERSONALI: “LA PRIVACY IN SOCCORSO DI POLITICI E POTENTI. Il Garante vorrebbe ridurre il diritto-dovere di cronaca e l’indipendenza della notizia”. FNSI: “No a limitazioni per via amministrativa del diritto-dovere di cronaca". IN ALLEGATO la bozza del nuovo Codice della privacy per l'attività giornalistica in attesa di approvazione. IN CODA la riflessione dell'avvocato Caterina Malavenda. FRANCO ABRUZZO: "Il Garante uccide la cronaca. Chiedo una legge di un solo articolo: si pubblica tutto ciò che non sia precluso dal divieto temporaneo posto dal Gip".


Roma, 17 marzo 2014. “La tutela della riservatezza e della dignità personale deve essere garantita anche ai personaggi pubblici”. E quindi se Mauro Floriani è implicato nella vicenda delle prostitute minorenni dei Parioli non si deve ricordare che è il marito di Alessandra Mussolini perché lei è una parlamentare. E’ tutto virato alla protezione di politici e potenti di ogni grado l’articolo 8 della proposta di modifica del Codice deontologico dei giornalisti predisposta dal Garante per la protezione dei dati personali nel quale si afferma che “La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica”. Quindi un muro di silenzio non solo su componenti di governo, parlamento, e altre istituzioni, ma anche su dirigenti  di ministeri, Rai, Ferrovie, e di tutte le aziende appartenenti al pubblico. Tutto l’opposto di quanto la giurisprudenza e la dottrina hanno fino ad oggi riconosciuto, è cioè che i personaggi pubblici devono avere una privacy “affievolita” proprio in funzione del loro ruolo. La proposta di modifica del Codice contiene molti altri punti del tutto inaccettabili, a partire dalla “filosofia” complessiva secondo cui la notizia non viene individuata e trasmessa al pubblico dai cronisti nell’esercizio del diritto-dovere di cronaca  che impone al giornalista di informare i cittadini in modo corretto, completo e tempestivo. Nella proposta si parla di “limiti dell’essenzialità dell’informazione”. Il risultato evidente è quello di sterilizzare la notizia di cronaca dal contesto in cui è nata e maturata e dal suo contesto storico per trasformarla in una monade isolata e a sé stante. Infatti, dice la bozza, all’articolo  4 che “Il giornalista evita di far riferimento, quando ciò non alteri il contenuto della notizia, a particolari relativi al passato”. Ma qualcosa di positivo per i giornalisti la bozza la contiene: il permesso di dare notizie. L’art 6 ,concede infatti che “Il giornalista può dare notizia delle situazioni di rilevante interesse pubblico o denunciare abusi relativi a luoghi di cura, detenzione, riabilitazione, trattenimento o accoglienza per stranieri, fermo restando l’impegno a rendere non identificabili le vittime di tali abusi”. Tutti luoghi che fino ad oggi, nella concezione del Garante erano off-limits per giornalisti e cittadini. (UNCI)



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 Troppi divieti al diritto di cronaca. La riflessione dell’avvocato Malavenda - (17.3.2014) - Il Garante della privacy ha deciso di modificare il codice deontologico dei giornalisti, allegato alla legge sul trattamento dei dati personali. Alcune regole, però, rischiano di complicare ulteriormente il lavoro di chi fa informazione. A riflettere sulla questione è l’avvocato Caterina Malavenda (che cura le vicende legali del Corriere della Sera) in questa lettera pubblicata oggi sul quotidiano diretto da Ferruccio de Bortoli:  Caro direttore, il Garante della privacy ha deciso di modificare il codice deontologico dei giornalisti, allegato alla legge sul trattamento dei dati personali. A regole condivisibili e rodate, ne aggiunge altre, alcune delle quali rischiano di complicare ulteriormente la vostra vita e meritano, perciò, qualche riflessione. Chi fa informazione può trattare quei dati, anche i più sensibili, senza il consenso del titolare, ma con le modalità stabilite appunto dal vigente codice deontologico, la cui violazione può generare già oggi gravi conseguenze e sul quale il Garante ha deciso di intervenire, per adeguarlo «alle mutate sensibilità», anche tenuto conto delle implicazioni che l’evoluzione tecnologica ha sul modo di fare informazione. Una spiegazione che non giustifica, però, l’introduzione di ulteriori e serie limitazioni al diritto di cronaca. Il presupposto perché il giornalista possa utilizzare i dati altrui è e rimane l’essenzialità dell’informazione che essi debbono corroborare. Si tratta evidentemente di un limite assai vago per chi deve osservarlo e, soprattutto, suscettibile di valutazioni opinabili, da parte di chi – Garante o Tribunale – deve giudicarne il rispetto, sulla scorta di divieti generali e deroghe eccezionali, su cui il nuovo codice deontologico interviene ancor più incisivamente, rischiando di limitare troppo la circolazione delle notizie e di generare, a titolo precauzionale, una prudenziale autocensura, a scapito della completezza dell’informazione, importante tanto quanto la sua essenzialità. Il Garante codifica, così, per la prima volta, il diritto all’oblio, aggiungendo agli inediti e condivisibili obblighi, su richiesta dell’interessato, di aggiornare i dati, conservati negli archivi e di deindicizzare articoli assai datati, anche quello, assai meno condivisibile, di evitare ogni riferimento a particolari, relativi al passato «quando ciò non alteri il contenuto della notizia»; o persino, a distanza di tempo, l’obbligo di non citare il condannato, se ciò può incidere sul suo percorso di reinserimento sociale, senza alcuna eccezione. Una coltre di silenzio potrebbe calare così sul passato di personaggi pubblici, ancora sulla scena e certo pronti a sostenere che una certa vicenda o una antica condanna siano oramai acqua passata ed a chiedere pesanti sanzioni per chi abbia osato rivangarle. Davvero sorprendenti sono poi i limiti introdotti, per via amministrativa, alla cronaca giudiziaria, là dove persino la politica si era fermata. Così il giornalista dovrà tacere l’identità di chi è stato sentito in un procedimento giudiziario, a meno che sapere chi è non sia necessario per comprendere la notizia; ma soprattutto e questa volta senza nessuna eccezione, non dovrà consentire l’identificazione delle persone, a qualunque titolo citate negli atti del procedimento, ma non coinvolte, mentre nel citare gli indagati, «valuta comunque i rischi». Non è peregrino immaginare la schiera di coloro che sosterranno, a pieno titolo, l’inutilità e, quindi, la illegittimità della diffusione della loro identità. Attenzione anche alla divulgazione degli atti di un procedimento, in particolare le intercettazioni: necessario evitare ogni riferimento ai soggetti «non interessati», salvo che sussista, concetto del tutto inedito, «un eccezionale interesse pubblico»; e privilegiare la pubblicazione del contenuto degli atti, in luogo del loro tenore letterale, quando «non sia compromesso il diritto di cronaca». La struttura del nuovo codice è, dunque, omogenea, una somma di divieti chiari e di facoltà di deroga, dai contorni assai sfuggenti e dalla cui corretta interpretazione dipenderà la sorte del giornalista. Il trattamento dei dati, in violazione del codice deontologico, infatti, sotto il profilo delle conseguenze, equivale al trattamento senza il necessario consenso, un reato procedibile d’ufficio, punito con la reclusione – senza che nessuno si sia finora stracciato le vesti – se il giornalista lo ha commesso per ottenere un profitto per sé, quale può essere una promozione; o per altri, ad esempio per l’editore che, da uno scoop , trae un utile proporzionale al maggior numero di copie vendute. È poi condotta pericolosa che causa sempre danni, salvo che si provi il contrario, che il giornalista e l’editore dovranno risarcire; ed è illecito disciplinare sanzionabile, nei casi più gravi, con la sospensione o la radiazione dalla professione. Serve altro, per dissuadere anche i giornalisti più coraggiosi? - Caterina Malavenda, avvocato, specialista in Diritto dell’informazione (Da www.primaonline.it).



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 PRIVACY. FNSI: “No a limitazioni per via amministrativa del diritto-dovere di cronaca. Suscita perplessità e anche alcuni motivi di allarme la bozza di aggiornamento del codice deontologico”. -  Roma, 17 marzo 2014.  Sì al confronto, ma no a limitazioni per via amministrativa del diritto-dovere di cronaca. Questa la posizione espressa dalla Fnsi secondo la quale «suscita perplessità e anche alcuni motivi di allarme la bozza di aggiornamento del codice deontologico a tutela della privacy trasmessa dal Garante all'Ordine dei Giornalisti, che pare ridurre il diritto-dovere di cronaca in un ambito più ristretto, limitandolo alla 'essenzialità dell'informazione». La Fnsi, in particolare, definisce «delicata la questione della divulgazione degli atti di un procedimento penale: ritornano in primo piano i tentativi di limitare il diritto di cronaca con le proposte di legge, decadute, sulle intercettazioni, laddove si prevedono particolari misure sulla pubblicazione degli atti giudiziari, evitando ogni riferimento a soggetti non interessati, salvo 'un eccezionale interesse pubblicò, un elemento giuridicamente e deontologicamente nuovo ma non immune da forti riserve». Ora siamo «alle bozze», ricorda il sindacato del giornalisti italiani, «ed é sicuramente presto per affermare che sia in atto un tentativo di introdurre per via amministrativa quanto in ben tre legislature la politica non é riuscita a fare, quando si era proposta, con diversi disegni di legge, di condizionare la diffusione di notizie di cronaca giudiziaria». La Fnsi, per questo, ricorda la costante giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo «la quale ha più volte condannato gli stati membri, che, a varo titolo, hanno cercato di limitare il diritto di cronaca anche in riferimento al contenuto di conversazioni telefoniche intercettate e coperte da segreto istruttorio» e che le «prese di posizione dell'Unione Cronisti (Unci) sono indicazione di un allarme concreto, di un avviso ai naviganti e un indizio per i colleghi affinché trattino con attenzione il tema». La Fnsi, quindi ricorda la mozione approvata all'unanimità al Congresso di Bergamo che «per i politici ritiene applicabile sempre una 'privacy affievolita dalla funzione pubblica: oltre alla rilevanza giuridica dei comportamenti dei politici in molte vicende da cui emergono dati giudiziari non suscettibili di procedimenti penali ulteriori, spetta sempre al giornalista l'autonoma valutazione professionale di comportamenti di valenza politica, sociale ed etica che comunque possono meritare di essere portati a conoscenza del pubblico. Allo stesso modo si può dire per quanto riguarda l'introduzione del diritto all'oblio, ben oltre le richieste di aggiornamento dei dati degli archivi da parte dell'interessato». Oggi, da più parti, rileva la Federazione della stampa, «si continua a chiedere un giornalismo di inchiesta coraggioso e profondo, innalzare l'asticella deontologica per la tutela della dignità delle persone è fondamentale. Introdurre vincoli normativi di dissuasione no». La Fnsi aveva già avanzato alcune riserve in un'audizione indetta dal Garante della privacy nel novembre scorso, «ribadendo che l'attività giornalistica é finalizzata a informare l'opinione pubblica assicurando il diritto dei cittadini ad essere correttamente informati». Ora esaminerà a fondo tutte le «novità» contenute nella bozza inviata per competenza all'Ordine Nazionale dei Giornalisti e renderà pubbliche tutte le sue puntuali osservazioni. L'auspicio - conclude la nota della Fnsi - é che si apra una «riflessione serena e un confronto altrettanto aperto e leale per la libertà e la responsabilità dell'informazione a garanzia del diritto dei cittadini a sapere e conoscere fatti e situazioni che contano per la loro vita civile e comunitaria». (AGI)






 






 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


 


 


 


 



 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


   





 



 



 



 



 



 





 








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