(14 marzo 2014) - Massimo P. giornalista, dipendente dell'ANSA è stato licenziato nel luglio 2002 con motivazione riferita all'art. 33 terzo comma del contratto nazionale di lavoro giornalistico, che prevedeva la licenziabilità del giornalista che avesse compiuto l'età di 60 anni e avesse conseguito un'anzianità contributiva di 33 anni. Egli ha chiesto al Tribunale di Roma di annullare il licenziamento sostenendo di avere diritto in base all'art. 4 della legge . n. 108/90 alla tutela ex art. 18 dello Statuto dei Lavorataori fino all'età di 65 anni prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia. Il Tribunale ha accolto la domanda ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro e condannando l'azienda al risarcimento del danno, in quanto ha ritenuto la nullità dell'art. 33 del CNLG Fnsi/Fieg per contrasto con la tutela legale contro i licenziamenti arbitrari. Questa decisione è stata confermata, in grado d'appello, dalla Corte di Roma con sentenza del dicembre 2010. Secondo la Corte il licenziamento del 22 luglio 2002 era illegittimo in quanto alla data predetta il lavoratore non era in possesso del requisito pensionistico di vecchiaia non avendo compiuto i 65 anni di età ex art. 1 del D.Lgs. n. 503/1992. La Corte ha osservato, inoltre, che una volta disposto l'annullamento del licenziamento perché illegittimo conseguiva inevitabilmente l'ordine di reintegra considerato inoltre che la reintegra era fonte di un autonomo diritto del lavoratore cioè di quello a percepire 15 mensilità che risulterebbe vanificato ove si accedesse ad una diversa tesi. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte romana per violazione dell'art. 4 della legge n. 108 del 1990 e dell'art. 33 CNLG. La Suprema Corte (Sezione Lavoro, sentenza n. 6047 del 14 marzo 2014, Pres. Stile, Rel. D'Antonio) ha rigettato il ricorso, affermando che la Corte romana ha correttamente applicato l'art. 4della legge 11/5/90 n. 108. Questa norma - ha rilevato la Corte - stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, come modificato dall'art. 1 dello stesso testo normativo, e dell'art. 2 non si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiamo optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982. n. 54. Pur in mancanza dell'esplicito riferimento alla pensione di vecchiaia, contenuto invece nella precedente disposizione dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, argomenti testuali e sistematici inducono a ritenere che nessun mutamento ha subito il principio per cui è soltanto la maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia che incide sul regime del rapporto di lavoro, consentendo al datore di lavoro il recesso ad nutum. La Corte territoriale - ha affermato la Cassazione - ha dato una corretta interpretazione della norma e conseguentemente non è censurabile la sua decisione nella parte in cui ha affermato la nullità dell'art. 33 del CCNLG Fnsi7Fieg che consente all'azienda di recedere liberamente dal rapporto di lavoro nei confronti del lavoratore che abbia compiuto i 60 anni di età ed abbia conseguito complessivamente un'anzianità contributiva previdenziale di 33 anni poiché contrastante con l'art. 4 citato che consente la libera recedibilità solo alla maturazione del requisito pensionistico di vecchiaia. Logico corollario di quanto affermato è l'illegittimità del licenziamento comminato a Massimo P. in data 22/7/02 allorché non aveva raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia. Deve rilevarsi, altresì, che risulta priva di fondatezza la tesi sostenuta dalla ricorrente secondo cui il trattamento pensionistico riconosciuto dall'art. 33 del CCNLG Fnsi/Fieg a favore del lavoratore che abbia raggiunto i 60 anni di età ed un'anzianità contributiva di 33 anni consentiva la libera recedibilità, anche in assenza della domanda del lavoratore, trattandosi pur sempre di una pensione di vecchiaia sia pure anticipata. A prescindere dalla circostanza che manca la domanda del lavoratore di godere di detto trattamento, requisito costitutivo come prima rilevato (lo stesso art. 4 del regolamento INPGI osta all'accoglimento della tesi della ricorrente in quanto vi è il chiaro riferimento alla domanda del lavoratore per il conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata) e dunque anche sotto tale profilo la libera recedibilità del datore di lavoro non sarebbe configurabile - ha rilevato la Corte - la forma di pensionamento anticipato prevista dalla norma citata è inidonea a derogare alla regola generale non essendo equivalente a quella di vecchiaia (cfr. Cass. n. 11104/1997 secondo cui l'esclusione della tutela limitativa "mentre può estensivamente operare anche nei confronti dei titolari di pensioni che, sebbene letteralmente qualificate in modo diverso, siano a questa sostanzialmente equivalenti in quanto la loro acquisizione dipende da elementi analoghi a quelli previsti per la pensione di vecchiaia (durata del rapporto assicurativo, versamenti di un minimo di contributi, raggiungimento di un limite di età), non è invece suscettibile di applicazione in via analogica ai titolari di pensioni che, per diversità dei relativi presupposti ..... non possono ritenersi equivalenti a quella di vecchiaia"). (IN http://www.legge-e-giustizia.it/index.php?option=com_content&task=view&id=4816&Itemid=131)
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO GIORNALISTICO 2009/2013 - Articolo 33. LIMITI DI ETÀ
Il giornalista che abbia raggiunto il 60° anno di età ed un’anzianità di servizio presso la stessa azienda di almeno tre anni, ha diritto di chiedere la risoluzione del rapporto con il pagamento delle indennità di licenziamento (trattamento di fine rapporto e indennità di mancato preavviso).
Ove, dopo tale risoluzione, egli fosse riassunto presso la stessa azienda giornalistica, conserverà il diritto al trattamento previsto dal contratto giornalistico; peraltro, in caso di risoluzione del nuovo rapporto non dovuta a fatto o a colpa del giornalista così grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, egli avrà diritto a conseguire il trattamento di fine rapporto (vedasi anche allegato G) previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 per il servizio prestato durante il nuovo rapporto, oltre ad un’indennità d'importo pari ad un sesto di quella prevista dal primo paragrafo dell'art.27.
L’azienda può risolvere il rapporto di lavoro quando il giornalista abbia raggiunto il 65esimo anno di età.
Fermo restando per i prepensionamenti l’applicabilità dell’art.37 della legge n. 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, l’azienda nei casi di crisi aziendale per i quali risultino attivabili le disposizioni di cui al punto 3 del Protocollo di consultazione sindacale (allegato D), che comportino la richiesta dello stato di crisi ai sensi degli art.35 e seguenti della legge n. 416/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, potrà risolvere il rapporto di lavoro anche nei confronti dei giornalisti che abbiano conseguito complessivamente un’anzianità contributiva previdenziale di 35 anni e risultino in possesso del seguente requisito anagrafico:
-2009 anni 59
-2010 anni 60
-2011 anni 60
-2012 anni 60
-2013 anni 61
-2014 e seguenti anni 62