1. Premessa. Esiste nel nostro ordinamento un vero e proprio diritto soggettivo ad essere informati. L'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione principi fondamentali presenti in vari passaggi dell’ordinamento giuridico. - La correttezza e la completezza dell’informazione sono due valori del sistema dei media che affondano le loro radici nella Carta fondamentale della Repubblica. La Corte Costituzionale con una serie di decisioni ha, infatti, riconosciuto e affermato non soltanto il principio che i cittadini-utenti hanno diritto di ricevere informazioni, ma che essi hanno diritto a ricevere un’informazione completa, obiettiva, imparziale ed equilibrata. Valori, questi, trasfusi dal legislatore nell’articolo 1 (II comma) della legge n. 223/1990; questa legge, infatti, pone a base del sistema radiotelevisivo pubblico e privato “il pluralismo, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione, l’apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione”. Sulla base di queste affermazioni della Corte, sin dalla fine degli anni 70, una dottrina ha ritenuto di poter riconoscere esistente nel nostro ordinamento un vero e proprio diritto soggettivo ad essere informati (rafforzato, va detto, dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, che dal dicembre 2009 fa parte integrante della Costituzione europea-Carta di Lisbona). In realtà, fin dal 1972 la Corte Costituzionale ha riconosciuto esistente un “interesse generale all'informazione, anch'esso indirettamente protetto dall'articolo 21 della Costituzione”. Con una successiva sentenza, la Corte nuovamente affermava esistente, e tutelato implicitamente dall'articolo 21 della Costituzione, “un interesse generale della collettività all'informazione ”. Le linee-cardine fissate dalle sentenze emesse dal 1960 in poi hanno trovato un’ampia conferma in nella fondamentale sentenza 24 marzo 1993 n. 112, che dice: “.....la libertà di manifestare il proprio pensiero ...ricomprende tanto il diritto di informare quanto il diritto ad essere informati (v., ad esempio, sentt. nn. 202 del 1976, 148 del 1981, 826 del 1988). L’art. 21....colloca la predetta libertà tra i valori primari, assistiti dalla clausola dell’inviolabilità (art. 2 Cost.), i quali, in ragione del loro contenuto, in linea generale si traducono direttamente e immediatamente in diritti soggettivi dell’individuo di carattere assoluto. Tuttavia, l’attuazione di tali valori fondamentali nei rapporti della vita comporta una serie di relativizzazioni, alcune delle quali derivano da precisi vincoli di ordine costituzionale, altre da particolari fisionomie della realtà nella quale quei valori sono chiamati ad attuarsi. Sotto il primo profilo, questa Corte ha da tempo affermato che il “diritto all'informazione” va determinato e qualificato in riferimento ai principi fondanti della forma di Stato delineata dalla Costituzione, i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale. Di qui deriva l'imperativo costituzionale che il “diritto all'informazione” garantito dall'art. 21 sia qualificato e caratterizzato:
a) dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - che comporta, fra l'altro, il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire l'accesso nel sistema radiotelevisivo del massimo numero possibile di voci diverse - in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti;
b) dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti;
c) dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata;
d) dal rispetto della dignità umana, dell'ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori”.
La “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea” (Consiglio europeo di Nizza, 7-9 dicembre 2000) all’articolo 11 (Libertà di espressione e d'informazione) afferma: “1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono garantiti”. Nell’articolo 11 si ritrovano parole e concetti dell’articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, approvata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea delle Nazioni Unite (assemblea di cui l’Italia fa parte dal 1954) e, come detto, dell’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con la legge 4 agosto 1955 n. 848 e oggi inserita, come riferito, nell’articolo 6 della Carta di Lisbona).
La Corte costituzionale nella sentenza 10 luglio 1974 n. 225 ha ribadito che “I giornalisti preposti ai servizi di informazione sono tenuti alla maggiore obiettività e (devono essere) posti in grado di adempiere ai loro doveri nel rispetto dei canoni della deontologia professionale”. Umberto Eco, concludendo nel 1979, il dibattito ventennale sull’obiettività avviato da Enzo Forcella, osservò che i cronisti devono comportarsi come “storici del presente o dell’istante”. Come gli storici, che indagano sui lunghi periodi, essi devono cercare carte e testimoni, pubblicando anche verità divergenti. Le verità unilaterali ed ideologiche non servono e gettano ombre su chi le utilizza: chi si comporta così, non fa il giornalista, ma il propagandista. Eco ammise,però, che vi è "un limite basso dell'obiettività che consiste nel separare notizia e commento; nel dare almeno quelle notizie che circolano via agenzia; nel chiarire se su una notizia vi sono valutazioni contrastanti; nel non cestinare le notizie che appaiono scomode; nell'ospitare sul giornale, almeno per i fatti più vistosi, commenti che non concordano con la linea del giornale; nell'avere il coraggio di appaiare due commenti antitetici per dare la temperatura di una controversia".
Il principio della correttezza è calato negli articoli 34 e 44 del Cnlg. L’articolo 34 afferma: “Il comitato di redazione, a richiesta del singolo giornalista dipendente che ravvisi un pregiudizio alla propria funzione professionale, potrà, con carattere non vincolante, esprimere pareri e formulare proposte integrative al direttore in tema di completezza dell'informazione anche in riferimento ai servizi di cronaca”. L’articolo 44 regola, invece, il RAPPORTO TRA INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ. e dice: “Allo scopo di tutelare il diritto del pubblico a ricevere una corretta informazione, distinta e distinguibile dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli, i messaggi pubblicitari devono essere chiaramente individuabili come tali e quindi distinti, anche attraverso apposita indicazione, dai testi giornalistici.Gli articoli elaborati dal giornalista nell'ambito della sua normale attività redazionale non possono essere utilizzati come materiale pubblicitario. I testi elaborati dai giornalisti collaboratori dipendenti da uffici stampa o di pubbliche relazioni devono essere pubblicati facendo seguire alla firma l'indicazione dell'organizzazione cui l'autore del testo è addetto quando trattino argomenti riferiti all'attività principale dell'interessato. I direttori nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 6, e considerate le peculiarità delle singole testate, sono garanti della correttezza e della qualità dell'informazione anche per quanto attiene il rapporto tra testo e pubblicità. A tal fine i direttori ricevono periodicamente i pareri dei comitati di redazione”. Questi assunti sono stati assorbiti nel Dlgs 6 settembre 2005 n. 206 meglio noto “Codice del consumo”.
Di correttezza e completezza dell’informazione parla l’articolo 3 (Principi fondamentali) del Dlgs 31 luglio 2005 n. 177. Testo unico della radiotelevisione: “1. Sono princìpi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali”. Gli stessi concetti e le stesse parole si ritrovano nel CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI RAPPRESENTAZIONE DI VICENDE GIUDIZIARIE NELLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE, nel Codice di autodisciplina del Sole-24 Ore, nella Carta di Perugia (Informazione e malattia), nella Carta informazione e sondaggi, nella Carta di Milano (Protocollo deontologico per i giornalisti che trattano notizie concernenti carceri, persone in esecuzione penale, detenuti o ex detenuti). Il Consiglio d’Europa (Risoluzione dell'assemblea n. 1003 del 1° luglio 1993 relativa all'etica del giornalismo e Raccomandazione n. 1215 del 10 luglio 1993 sull’etica del giornalismo) a sua volta scrive: “21. Di conseguenza, il giornalismo non deve condizionare o mediare l’informazione vera o imparziale, né le opinioni corrette nella pretesa di creare o di formare l’opinione pubblica, dato che la sua legittimità risiede nel rispetto effettivo del diritto fondamentale dei cittadini alla informazione nel quadro del rispetto dei valori democratici. In tal senso il corretto giornalismo investigativo trova i suoi limiti nella veridicità e correttezza delle informazioni e delle opinioni, ed è incompatibile con qualsiasi campagna giornalistica realizzata sulla base di prese di posizioni precostituite ed al servizio di interessi particolari”.
2. Il rispetto della dignità della persona umana fondamento della nostra Costituzione e limite interno all’esercizio del diritto di cronaca e di critica. Il concetto (giuridico) di giornalismo. Della normativa sull’informazione fa parte anche il “Testo unico sulla privacy” (Dlgs n. 196/2003, che ha assorbito la legge n. 675/1996 sulla tutela dei dati personali), che così affianca, per quanto riguarda i doveri dei redattori multimediali, la legge sull’ordinamento della professione giornalistica, la legge sulla stampa, il Contratto nazionale di lavoro giornalistico, il Dlgs sulla pubblicità ingannevole e comparativa, la legge sul diritto d’autore, le leggi sull’editoria, le leggi sul sistema radiotelevisivo pubblico e privato, la legge sulla disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. Al centro di questo “sistema” è la persona umana. La persona umana è il cuore della nostra Costituzione repubblicana: “....il rispetto della persona umana, valore che anima l’articolo 2 della Costituzione.... Quello della dignità della persona umana è, infatti, valore costituzionale che permea di sé il diritto positivo e deve dunque incidere sull’interpretazione di quella parte della disposizione in esame che evoca il comune sentimento della morale” (sentenza n. 293/2000 della Corte costituzionale). E’ spiegabile il forte richiamo alla dignità della persona umana operato dalla Corte costituzionale ove si legga l’articolo 3 della carta fondamentale: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge". Emerge così che il principio della dignità sia proclamato (addirittura!) prima di quello dell’eguaglianza. Anche l'articolo 41 è su questa linea: "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana". Se ne deduce che quello del rispetto della dignità della persona umana sia il pilastro fondamentale della carta dei “valori” della Repubblica democratica.
Con la legge sulla privacy, il nostro ordinamento compie un salto di qualità di grande profilo. Cresce la tutela dei diritti della persona. L’articolo 2 del Dlgs n. 196/2003 afferma che “il presente testo unico, di seguito denominato «codice», garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali”. Ma anche la legge sull’ordinamento della professione giornalistica (n. 69/1963) assegna un ruolo centralissimo alla persona umana, quando afferma (all’articolo 2) che “è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede”. La libertà d’informazione e di critica, insopprimibile, quindi, sulla scia dell’articolo 2 della Costituzione, ha due confini invalicabili: il rispetto della dignità della persona e quello della verità sostanziale dei fatti. Il diritto di cronaca, infatti, non è un diritto sciolto dal rispetto degli altri diritti primari costituzionalmente protetti (onore, decoro e dignità della persona, riservatezza e identità personale). A tal riguardo vanno richiamate anche le disposizioni contenute nell'articolo 10 (II comma) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (recepita nella legge n. 848/1955), quale fonte di norme integrative del diritto sostanziale italiano, le quali, a fronte del diritto del singolo alla libertà di espressione, subordinano l'esercizio del suddetto diritto a restrizioni e sanzioni "per la protezione della reputazione o dei diritti di altri". Questo articolo 10 richiama in sostanza gli articoli 11, 12 e 13 della legge sulla stampa n. 47/1948, che puniscono i giornalisti riconosciuti colpevoli del reato di diffamazione commesso con il mezzo della stampa e con l’attribuzione di un fatto determinato. L’articolo 8 della Convenzione europea afferma, inoltre, che “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”. L’articolo 16 della Convenzione Onu del 1989 sui diritti del fanciullo (legge italiana n. 176/1991) afferma che “nessun fanciullo può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata” (sono le parole precise dell’articolo 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo).
L’ordinamento italiano, quindi, partendo dall’articolo 2 della Costituzione, che cala nel diritto positivo i diritti inviolabili dell’uomo, - e disegnando un arco che abbraccia la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo, la legge sulla stampa, la legge sulla privacy e la legge sulla professione giornalistica -, forma un ampio reticolo di norme che rendono intangibile la tutela della vita privata e dell’onore dei cittadini. “Il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali” è il valore sommo che il Dlgs n. 196/2003, come afferma il richiamato articolo 2, intende proteggere nel processo di trattamento dei dati personali. Si può dire, quindi, con i giudici supremi (Cass. pen., sez. III, 7 ottobre 1998, n. 12744), che nel nostro ordinamento il diritto di cronaca e di critica, quale esercizio del democratico principio di libertà di manifestazione del pensiero, trova un limite invalicabile nel rispetto di altri diritti fondamentali, parimenti sanciti dalla Costituzione in quanto attinenti alla pari dignità sociale di tutti i cittadini, nonché nella salvaguardia dei diritti inviolabili d'ogni persona, sia come singolo, sia come membro delle più diverse formazioni sociali nelle quali si forma e si sviluppa la personalità d'ognuno, diritti inviolabili tra i quali vanno annoverati, senza alcun dubbio, il diritto all'onore, alla reputazione, al decoro, all’identità personale e alla riservatezza. Secondo la Corte costituzionale (che sul punto si è pronunciata con chiarezza con la sentenza n. 86/1974) l’onore (comprensivo del decoro e della reputazione) è tra i beni protetti e garantiti dalla carta fondamentale, “in particolare tra quelli inviolabili, in quanto essenzialmente connessi con la persona umana”.
Va sottolineata l’importanza dell’articolo 11 del Dlgs n. 196/2003, che completa il quadro dei doveri richiesti al giornalista dall’articolo 2 della legge professionale n. 69/1963. Questo articolo 11 vuole che i dati personali (=notizie) debbano essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
Con la sentenza 27381/2013, la prima sezione civile della Cassazione lancia un monito preciso ai giornalisti: “L'attività giornalistica, seppur oggetto di disciplina meno rigorosa, è comunque illecita se esercitata in violazione del D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice della Privacy) e del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività predetta, le cui norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa, diritti fondamentali pure costituzionalmente protetti... In tema di privacy i limiti dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, che circoscrivono la possibilità di diffusione dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, comporta il dovere di evitare riferimenti a congiunti del personaggio pubblico, non potendo la notorietà di quest'ultimo affievolire i diritti dei primi e, in particolare, dei minori. (Nella specie, un settimanale, riprendendo una notizia sul supposto legame sentimentale extraconiugale di un personaggio pubblico, conteneva dati ed immagini dei figli minori, del coniuge e della madre di questa, nonché del luogo di residenza e della palazzina di abitazione”).
Dietro le notizie, quindi, c’è un professionista impegnato nella raccolta e nella elaborazione delle stesse secondo regole deontologiche precise. La deontologia, quindi, è il cuore dell’agire del professionista, che opera nei mass media. L’etica, si legge nello Zingarelli, è l’insieme delle norme di condotta pubblica e privata che una persona o un gruppo di persone scelgono e seguono nella vita o in un’attività. La deontologia, scrive sempre Nicola Zingarelli, è, invece, il complesso dei doveri inerenti a particolari categorie professionali. Etica e deontologia esprimono concetti che condizionano la vita dei professionisti e, quindi, anche dei giornalisti.
3. Le regole deontologiche dei giornalisti sono racchiuse nell’articolo 2 della legge n. 69/1963. Queste regole garantiscono l'autonomia della professione (come afferma l’articolo 1 del Cnlg). E’ inconcepibile, infatti, una professione senza deontologia. Va detto anche che la deontologia non è un optional. Dalla legge professionale si ricava che il giornalismo è da concepire come informazione critica e che non può essere confuso con il messaggio pubblicitario esplicito o indiretto. La cornice legislativa conferisce, quindi, al giornalista il massimo grado di libertà.La legge professionale fissa le regole che i giornalisti sono tenuti a osservare. Senza quella legge, i giornalisti si ridurrebbero a essere degli impiegati di redazione senza deontologia. Gli articoli 2 e 48 della legge professionale n. 69/1963 impegnano il giornalista a essere e ad apparire corretto. I principi, ricavati dagli articoli 2 e 48, “formano” la deontologia professionale vivente dei giornalisti:
1) la libertà di informazione e di critica (valori che fanno definire il giornalismo informazione critica) come diritto insopprimibile dei giornalisti. La Corte costituzionale ha sottolineato, con la sentenza n. 1/1981, “il rilievo costituzionale della libertà di cronaca (comprensiva della acquisizione delle notizie) e della libertà di informazione quale risvolto passivo della manifestazione del pensiero, nonché il ruolo svolto dalla stampa come strumento essenziale di quelle libertà”. Va sottolineato che la normativa sulle professioni (dl 138 convertito nella legge 148/2011) ha un punto forte, quando afferma (comma 5/a dell’articolo 3) che “l’accesso alle professioni è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica del professionista”. Il richiamo all’ ”indipendenza di giudizio” del professionista assurge a un preciso diritto-dovere in relazione al concreto svolgimento dell’attività. Le professioni non tollerano da oggi in avanti vincoli che le limitino. Si pensi ai giornalisti e alla libertà di cronaca e di critica. Sul rovescio i professionisti non possono tenere comportamenti che violano il solenne assunto.
2) la tutela della dignità della persona umana e il rispetto della verità sostanziale dei fatti principi da intendere come punti fondamentali delle libertà di informazione e di critica. “Il rispetto della persona e della dignità umana è il limite interno all’esercizio del diritto di cronaca” (Cassazione penale, sez. III, sentenza 23356/01). Non esiste la libertà di scrivere quel che si vuole o di pubblicare le generalità e le foto di persone che hanno subito violenze e che hanno anche patito gravi lesioni alla loro dignità personale (Cassazione, III sezione civile, sentenza n. 7607/2006). La mancata verifica delle notizie – a meno che le stesse non provengano dall'Autorità investigativa o giudiziaria - costituisce violazione dei doveri imposti dalla deontologia professionale e dunque illecito disciplinare. E’ un obbligo effettuare sempre accurate e rigorose verifiche delle notizie da pubblicare: ne va della credibilità e dell'autorevolezza dei mezzi d'informazione e dell'immagine professionale dei giornalisti. Quando non è possibile effettuare adeguate verifiche, è opportuno astenersi dalla pubblicazione per non incorrere in illeciti disciplinari, ma anche in reati, quali la diffamazione, con il rischio di subire condanne al risarcimento dei danni provocati. Va precisato che un quotidiano o altra testata giornalistica non costituiscono fonte privilegiata e primaria d'informazione, e la verifica della notizia resta dovere inderogabile: prima di rilanciare una notizia pubblicata da un giornale, da un sito internet, da una radio o televisione è necessario effettuare in ogni caso tutti i possibili accertamenti.
3) l'esercizio delle libertà di informazione e di critica ancorato ai doveri imposti dalla buona fede e dalla lealtà. “La lesione dell'onore e della reputazione altrui non si verifica quando la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, condizionato all'esistenza dei seguenti presupposti: la verità oggettiva della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza); la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta "continenza"). In particolare, quanto al primo presupposto, soltanto la correlazione rigorosa fra fatto e notizia realizza l'interesse pubblico all'informazione e rende non punibile la condotta, sempre che ricorrano anche la pertinenza e la continenza. Ne consegue che il giornalista ha l'obbligo di controllare l'attendibilità della fonte informativa, a meno che non provenga dall'Autorità investigativa o giudiziaria, e di accertare la verità del fatto pubblicato, restando altrimenti responsabile dei danni derivati dal reato di diffamazione a mezzo stampa, salvo che non provi la sua buona fede. A tal fine la cosiddetta verità putativa del fatto non sussiste per la mera verosimiglianza dei fatti narrati, essendo necessaria la dimostrazione dell'involontarietà dell'errore, dell'avvenuto controllo della fonte e della attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati” (App. Roma Sez. I, 03-10-2011)
4) il dovere di rettificare le notizie inesatte (La rettifica è, per il giornalista, un dovere e un obbligo giuridico: “Il diritto alla rettifica delle notizie pubblicate costituisce fondamentale diritto della persona a tutelare la propria immagine e dignità Pertanto la rettifica va pubblicata conformemente a quanto richiesto, senza che né il direttore del giornale né il giudice abbiano facoltà di modificarne il testo, o anche di sindacarne il contenuto sotto il profilo della veridicità” (Trib. S. Maria Capua V., 22 gennaio 1999; Parti in causa Corriere Caserta c. Credito it.; Riviste Foro Napol., 1999, 37); “L'istituto della rettifica disciplinato dall'art. 42, legge 416/1981 riconosce a chi soggettivamente si ritenga leso da un'informazione non rispondente a realtà il diritto di ottenere la pubblicazione della , garantendo così una dialettica nell'ambito del sistema d'informazione; è pertanto superfluo il vaglio dell'esattezza della notizia originaria” (Pret. Milano 26-05-1986; Soc. Biscardo c. Soc. ed. Il Corriere della Sera; FONTI Dir. Informazione e Informatica, 1986, 940 nota di ZENO ZENCOVICH). L’articolo 4 del Codice sulla privacy del 3 agosto 1998 arricchisce il quadro di doveri del giornalista, che è chiamato a rettificare errori ed inesattezze “senza ritardo”). “Il bilanciamento tra l'interesse del pubblico ad essere informati (alla cui realizzazione è strumentale l'esercizio del diritto di cronaca e di critica da parte di chi informa) e l'interesse della persona, fisica o giuridica, a non essere lesa nella propria identità personale è realizzato dall'art. 8, comma 1, legge 8 febbraio 1948, n. 47 con il riconoscere il diritto alla pubblicazione di dichiarazioni o rettifiche ai "soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità", sulla base del loro personale sentire, indipendentemente dal fatto che lesione della dignità effettivamente vi sia stata. Ne consegue che al discrezionale ed insindacabile apprezzamento della persona presunta offesa è rimesso tanto di stabilire il carattere lesivo della propria dignità dello scritto o dell'immagine che la riguarda, quanto di fissare il contenuto ed i termini della rettifica; mentre il direttore del giornale (o altro responsabile) è tenuto, nei tempi e con le modalità fissate dalla legge, all'integrale pubblicazione dello scritto di rettifica, purché contenuto nelle dimensioni di trenta righe, essendogli precluso qualsiasi sindacato sostanziale, salvo quello diretto a verificare che la rettifica non abbia contenuto tale da poter dare luogo ad azione penale”. (Cass. civ. Sez. III Sent., 24-04-2008, n. 10690; FONTI: Nuova Giur. Civ., 2008, 11, 1, 1309 nota di ANZANI);
5) il dovere di riparare gli eventuali errori;
6) il rispetto del segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse;
7) il dovere di promuovere la fiducia tra la stampa e i lettori;
8) il mantenimento del decoro e della dignità professionali;
9) il rispetto della propria reputazione;
10) il rispetto della dignità dell'Ordine professionale;
11) il dovere di promozione dello spirito di collaborazione tra i colleghi;
12) il dovere di promozione della cooperazione tra giornalisti ed editori.
4. I principi di buona fede, lealtà, correttezza e completezza dell’informazione nella giurisprudenza.
Il potere deontologico sugli iscritti spetta ai Consigli di disciplina istituiti con il dl 138/2011 e il Dpr 137/2012. Questi Consigli sono giudici amministrativi disciplinari. Due massime giurisprudenziali fissano i doveri dei giornalisti:
1.L’obbligo di comportarsi in modo conforme alla dignità professionale. “In assenza di tipizzazione dei comportamenti illeciti sul piano disciplinare, la rilevanza deontologica dei comportamenti del giornalista va teleologicamente valutata in rapporto all'obbligo di comportarsi in modo conforme al decoro ed alla dignità professionale e tale da non compromettere la propria reputazione o la dignità dell'Ordine sancito dall'art. 48 1. n. 69 del 1963 nonché al dovere di lealtà e buona fede ed all'obbligo di promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione tra giornalisti ed editori e la fiducia tra la stampa ed i lettori sanciti dall'art. 2 della legge medesima” (App. Milano, 18 luglio 1996; Foro It., 1997, I, 919).
2.Il giornalista deve essere e deve apparire corretto con l'osservanza dei doveri di lealtà e di buona fede. “Oltre all'obbligo del rispetto della verità sostanziale dei fatti con l'osservanza dei doveri di lealtà e di buona fede, il giornalista, nel suo comportamento oltre ad essere, deve anche apparire conforme a tale regola, perché su di essa si fonda il rapporto di fiducia tra i lettori e la stampa” (App. Milano, 18 luglio 1996; Riviste: Foro Padano, 1996, I, 330, n. Brovelli; Foro It., 1997, I, 938)
Interessante è questa massima, che richiama i doveri del cronista così come delineati dalla legge professionale. In sostanza la buona fede deve essere esclusa quando il giornalista abbia agito con negligenza:
“Nel campo degli illeciti a mezzo stampa, la buona fede del giornalista, necessaria ad integrare l'esimente della verità putativa, richiede non solo la verosimiglianza della notizia, oggettivamente falsa, ma anche il controllo della fonte di provenienza e della sua attendibilità; accertamento - quest'ultimo - che il giornalista, agli effetti dell'esimente in questione, non deve mai omettere, neppure per il convincimento, proprio o della pubblica opinione, della verità della notizia o per l'esigenza della speditezza dell'informazione. La buona fede del giornalista deve essere, tuttavia, esclusa allorquando, nel controllo della notizia (doveroso anche ai sensi del comma 1 dell'art. 2 l. 3 febbraio 1963 n. 69, sul relativo ordinamento professionale, che impone al giornalista l'obbligo inderogabile di rispettare la verità sostanziale dei fatti, nonché i doveri di lealtà e buona fede), egli abbia agito con negligenza (ovvero imperizia o imprudenza). L'indagine a ciò relativa comporta accertamenti di fatto e, pertanto, è rimessa al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici”. (Cass. civ. Sez.III 20-08-1997, n. 7747; Gibilisco c. Soc. Terme di Crodo; FONTI Mass. Giur. It., 1997).
Anche il rispetto della verità sostanziale dei fatti è un caposaldo della deontologia dei giornalisti come emerge da quest’altra massima:
“Affinché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore possa considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca, devono ricorrere le seguenti condizioni: la verità oggettiva della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta: pertinenza) e la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta: continenza). La condizione della verità della notizia comporta, come inevitabile corollario, l'obbligo del giornalista, non solo di controllare l'attendibilità della fonte (non sussistendo fonti informative privilegiate), ma anche di accertare e di rispettare la verità sostanziale dei fatti oggetto della notizia (non scalfita peraltro da inesattezze secondarie o marginali, inidonee a determinarne o ad aggravarne la valenza diffamatoria); con la conseguenza che, solo se tale obbligo sia stato scrupolosamente osservato, potrà essere utilmente invocata l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, restando peraltro escluso che, ove le suddette condizioni non ricorrano, l'equilibrio generale dell'articolo giornalistico escluda la natura diffamatoria dei fatti riferiti, potendo eventualmente comportare una minore gravità della diffamazione ed incidere quindi sulla liquidazione del danno”. (Cass. civ. Sez. III 04-07-1997, n. 6041; Soc. Il Messaggero c. Vitalone; FONTI Mass. Giur. It., 1997).
Il principio della tutela della personalità altrui è racchiuso in queste massime:
“Non è precluso dall'art. 21 cost. il provvedimento d'urgenza a carattere inibitorio, inteso a far cessare temporaneamente o a contenere il pregiudizio, che potrebbe derivare da una pubblicazione non ancora edita ai diritti altrui, soprattutto quando si tratta della tutela di diritti della personalità”. (Pret. Roma 03-07-1987; Marzotto c. Soc. Rizzoli periodici; FONTI Foro It., 1988, I, 3464).
“Per aversi prestazione giornalistica o pubblicistica, il contenuto del mezzo espressivo adoperato (giornale, radio, televisione ecc.) deve riassumere i requisiti dell'informazione dell'opinione come oggetto di comunicazione e di conoscenza interpersonale; deve, quindi, avere contenuto di libera formazione e valutazione dei fatti e dei concetti esposti, rispondere a verità sostanziale nei limiti della buona fede e della lealtà, avere come limite il rispetto delle opere poste a tutela della personalità altrui ed essere destinata ad un numero indeterminato di lettori e di ascoltatori”. (Cass. civ. 03-06-1985, n. 3309; rai-Tv c. De Monte Major; FONTI Mass. Giur. It., 1985).
Il comportamento tenuto dal giornalista estensore nonché dal direttore della testata che ha pubblicato un articolo in cui vengono riportate le generalità e le foto di un minore, è idoneo a violare le norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ("sub specie" di lesione della normativa a tutela dei minori, come approvata dalla convenzione di New York e recepita nel nostro ordinamento con l. 27 maggio 1991 n. 176) nonché ad essere valutato come non conforme al decoro ed alla dignità professionali così da compromettere anche la dignità dell'Ordine ("sub specie" di violazione di precisi intendimenti fatti propri dalla categoria con la sottoscrizione delle carte di autoregolamentazione). (Trib. Milano 12-07-2001; FONTI Giur. milanese, 2002, 33)
Le carte di autoregolamentazione costituiscono un'esemplificazione del contenuto "in bianco" delle norme deontologiche professionali.
Le prescrizioni contenute nelle carte di autoregolamentazione (Carta di Treviso e Carta dei doveri del giornalista) devono essere ritenute idonee a costituire un'esemplificazione del contenuto "in bianco" delle norme regolamentari di cui agli art. 2 e 48 l. n. 69 del 1963. (Trib. Milano 12-07-2001; FONTI Giur. milanese, 2002, 33).
Il diritto insopprimibile dei giornalisti. L’articolo 2 della legge professionale riconosce che “è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede”. Il tribunale di Roma da questo principio ha tratto il corollario che “è dovere insopprimibile del giornalista, anche se collegato ad organi di stampa di partiti politici, esercitare con assoluta correttezza il diritto di cronaca”:
E’ dovere primario ed insopprimibile del giornalista, anche se collegato ad organi di stampa di partiti politici, esercitare con assoluta correttezza il diritto di cronaca, nel senso di riportare le notizie in maniera assolutamente fedele, spogliandosi, in tale fase, della propensione verso determinate ideologie, di qualunque natura siano; al giornalista è consentito soltanto nella fase in cui proceda a commentare la notizia, esercitando il diritto di critica, d'esprimere le proprie convinzioni personali, in forma anche polemica ed aspra, purché non venga offesa la reputazione altrui (nella specie: è stato ritenuto diffamatorio un articolo nel quale il giornalista riferiva opinioni critiche e lesive della reputazione relative all'atteggiamento del partito radicale nel dibattito sul referendum abrogativo della l. n. 194 del 1978). (Trib. Roma 27-02-1982; Sica; FONTI Giur. It., 1983, II, 140)
Il corretto esercizio del diritto di cronaca è fondamentale e deve essere inderogabilmente salvaguardato al fine di garantire lo sviluppo democratico della società; se l'informazione giornalistica è corretta, il lettore è in grado di formarsi convincimenti personali e quindi di valutare l'esattezza del commento; in caso contrario, le sue opinioni si fonderanno su premesse false e quindi finirà con il formarsi opinioni a loro volta false; tale dovere primario e insopprimibile è a carico anche del giornalista dipendente di organi di stampa ufficiali di partiti tenuto egualmente a fornire informazioni assolutamente corrette, cioè vere e complete; solo nella fase successiva del commento possono essere espresse le proprie convinzioni personali, anche in forma polemica ed aspra. (Trib. Roma 13-02-1982; De Rosas; FONTI Giur. di Merito, 1982, 1244 nota di Zeno-Zencovich).
Non esiste il concetto giuridico di giornalismo, ma viene estrapolato dagli articoli 2 e 32 della legge professionale n. 69/1963.
Non esiste il concetto giuridico di giornalismo. Il concetto, abitualmente estrapolato dall’articolo 2 della legge professionale n. 69/1963 dedicato alla deontologia della categoria, si riassume nella frase “giornalismo=informazione critica”. Il primo comma dell’articolo 2, infatti, dice: “È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica.....”. La dottrina e la giurisprudenza legano inoltre il giornalismo all’attualità sulla base dell’articolo 32 della legge professionale e dell’articolo 44 del Regolamento di esecuzione della stessa legge i quali prescrivono, infatti, per la prova scritta dell’esame di idoneità professionale, la “redazione di un articolo su argomenti di attualità”. L’attualità, quindi, è una connotazione centrale e qualificante della professione giornalistica. Concludendo possiamo affermare che il giornalismo è informazione critica legata all’attualità.
Il giornalismo è tradizionalmente definito “l'insieme delle attività e delle tecniche (redazione, pubblicazione, diffusione, ecc.) dirette a diffondere e a commentare notizie tramite il giornale o pubblicazioni periodiche”; estensivamente indica anche "la professione del giornalista" e "la categoria dei giornalisti o il complesso dei giornali".
Il vuoto legislativo sul concetto di giornalismo è stato, però, riempito da alcune sentenze della Corte di Cassazione:
a) La nozione dell'attività giornalistica, in mancanza di una esplicita definizione da parte della legge professionale 3 febbraio 1963, n. 69 o della disciplina collettiva, non può che trarsi da canoni di comune esperienza, presupposti tanto dalla legge quanto dalle fonti collettive, con la conseguenza che per attività giornalistica è da intendere l'attività, contraddistinta dall'elemento della creatività, di colui che, con opera tipicamente (anche se non esclusivamente) intellettuale, provvede alla raccolta, elaborazione o commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi d'informazione, mediando tra il fatto di cui acquisisce la conoscenza e la diffusione di esso attraverso un messaggio (scritto, verbale, grafico o visivo) necessariamente influenzato dalla personale sensibilità e dalla particolare formazione culturale e ideologica (Cass. civ., 23 novembre 1983, n. 7007; Riviste: Mass. 1983).
b) E' di natura giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e all'elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale (che può indifferentemente avvenire mediante l'apporto di espressioni letterali, o con l'esplicazione di espressioni grafiche, o ancora mediante la collocazione del messaggio) attraverso gli organi di informazione. (Cass. 1/2/96 n. 889, pres. Mollica, est. De Rosa, in D&L 1996, 687, nota Chiusolo, Il giornalista grafico e l'iscrizione all'Albo dei giornalisti).
c) Per attività giornalistica deve intendersi la prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione; il giornalista si pone pertanto come mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso...... differenziandosi la professione giornalistica da altre professioni intellettuali proprio in ragione di una tempestività di informazione diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità, della dovuta attenzione e considerazione” (Cass. Civ., sez. lav., 20 febbraio 1995, n. 1827).
Un aiuto inquadrare il concetto di attività giornalistica e di giornalista viene anche da sentenze di altri e diversi giudici:
a.L'attività giornalistica è caratterizzata dall'elemento della creatività, per cui può essere definito giornalista, con conseguente applicabilità del Ccnl relativo, colui che nel riportare una notizia compia un'opera di mediazione tra la notizia e la sua diffusione (Pret. Torino, 1 agosto 1992; Parti in causa Brunati c. Soc. ed. La Stampa; Riviste: Dir. e pratica lav., 1993, 135).
b.Il giornalismo, quindi, secondo la Corte di Cassazione, è connotato:
b) dalla raccolta, dal commento e dall'elaborazione di notizie (attuali) destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale;
b) dalla tempestività di informazione diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità, della dovuta attenzione e considerazione;
c) dagli elementi della "creatività", dell' "intellettualità" e dell' "intermediazione critica" delle notizie.
Nella stesura di un articolo, i giornalisti devono comportarsi secondo buona fede, intesa nella sua accezione oggettiva, quindi come regola di condotta che si sostanzia nel rispetto dei canoni deontologici fissati nelle leggi e nelle “Carte” professionali”: in primis la completezza dei dati informativi momento essenziale della stessa correttezza informativa. L’obiettivo dei giornalisti è quello di servire i cittadini, veri azionisti delle testate giornalistiche.
5. Cassazione (terza sezione civile, sentenza n. 16236/2010): “Il popolo può ritenersi "sovrano", come vuole la Costituzione, soltanto se viene pienamente informato di tutti i fatti d’interesse pubblico”.
Il dibattito sulla libertà di stampa e sui mezzi di comunicazione di massa (tv in primis) rimane attualissimo nel panorama politico italiano. Le ragioni sono semplici: tv e giornali, radio e internet condizionano il consenso ai partiti e agli uomini politici e possono, quindi, condizionare l’esito delle elezioni. Il popolo, però, può ritenersi "sovrano", come vuole la Costituzione, soltanto se viene pienamente informato di tutti i fatti d’interesse pubblico. Lo ha affermato la sezione Terza civile della Cassazione con la sentenza n. 16236 del 9 luglio 2010. Una sentenza, che ha fatto epoca. In quell’occasione la Suprema Corte ha scritto che “il giornalismo di inchiesta è espressione più alta e nobile dell'attività di informazione; con tale tipologia di giornalismo, infatti, maggiormente si realizza il fine di detta attività quale prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, per sollecitare i cittadini ad acquisire conoscenza di tematiche meritevoli, per il rilievo pubblico delle stesse”.
Con il giornalismo di inchiesta - ha rilevato la Corte - l'acquisizione della notizia avviene "autonomamente", "direttamente" e "attivamente" da parte del professionista e non è mediata da "fonti" esterne mediante la ricezione "passiva" di informazioni; il rilievo del giornalismo di inchiesta, anch'esso ovviamente espressione del diritto insopprimibile e fondamentale della libertà di informazione e di critica corollario dell'art. 21 Cost. nonché dell'art. 2 della legge professionale n. 69/1963 (dedicato alla deontologia del giornalista nell'ambito dell'Ordinamento della professione di giornalista), è stato, tra l'altro, riconosciuto dalla Corte di Strasburgo (che, in particolare, con sentenza 27.3.1996 ha affermato sia il diritto di liberamente ricercare le notizie sia l'esigenza di protezione delle fonti giornalistiche) e dalla Carta dei doveri del giornalista (firmata a Roma l'8 luglio 1993 dalla Fnsi e dall'Ordine nazionale dei giornalisti) che, tra i principi ispiratori, prevede testualmente che "il giornalista deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all'informazione di tutti i cittadini". Viene dunque in evidenza - ha affermato la Corte - un complesso quadro disciplinare che rende l'attività di informazione chiaramente prevalente rispetto ai diritti personali della reputazione e della riservatezza, nel senso che questi ultimi, solo ove sussistano determinati presupposti, ne configurano un limite; in particolare, è da considerare in proposito che, pur in presenza della rilevanza costituzionale della tutela della persona e della sua riservatezza, con specifico riferimento all'art. 15 Cost., la prevalenza del fondamentale e insopprimibile diritto all'informazione si evince da un duplice ordine di considerazioni:
A) innanzitutto l'art. 1, 2° comma, Cost., nell'affermare che "la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione", presuppone quale imprescindibile condizione per un pieno, legittimo e corretto esercizio di detta sovranità che la stessa si realizzi mediante tutti gli strumenti democratici (art. 1, 1° comma, Cost.), al tal fine predisposti dall'ordinamento, tra cui un posto e una funzione preminenti spettano all'attività di informazione in questione (e quindi a maggior ragione, per quanto esposto); vale a dire che intanto il popolo può ritenersi costituzionalmente "sovrano" (nel senso rigorosamente tecnico-giuridico di tale termine) in quanto venga, al fine di un compiuto e incondizionato formarsi dell'opinione pubblica, senza limitazioni e restrizioni di alcun genere, pienamente informato di tutti i fatti, eventi e accadimenti valutabili come di interesse pubblico;
B) inoltre, non può non sottovalutarsi che lo stesso legislatore ordinario, sulla base dell'ampia normativa sopra richiamata, ha ricondotto reputazione e "privacy" nell'alveo delle "eccezioni" rispetto al generale principio della tutela dell'informazione; tant'è vero che in proposito, nello stesso Codice deontologico dei giornalisti (relativo al trattamento dei dati personali) nell'art. 6 si legge testualmente che "la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica. Commenti o opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti". Deve anche ricordarsi - ha aggiunto la Corte - che con risoluzione dell'assemblea n. 1003 del 1° luglio 1993, relativa all'etica del giornalismo, il Consiglio d'Europa ha, tra l'altro, affermato che "i mezzi di comunicazione sociale assumono, nei confronti dei cittadini e della società, una responsabilità morale che deve essere sottolineata, segnatamente in un momento in cui l'informazione e la comunicazione rivestono una grande importanza sia per lo sviluppo della personalità dei cittadini, sia per l'evoluzione della società e della vita democratica". (Fonte: http://www.legge-e-giustizia.it/index.php?option=com_content&task=view&id=3946&Itemid=143
6. Documentazione normativa e giuridica
.FRANCO ABRUZZO/MANUALE DI BASE. La legge professionale dei giornalisti aggiornatissima con la normativa di riforma del 2011/2012 (+ il regolamento sulla formazione continua + i chiarimenti ministeriali sul Consiglio territoriale di disciplina + il regolamento per i ricorsi innanzi al Consiglio nazionale di disciplina). IN ww.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14323
.Codice deontologico generale della professione di giornalista a cura di Franco Abruzzo - già presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia dal 1989 al 2007- IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12206
.Le sentenze della Corte di Strasburgo sul giornalismo, raccolte da Franco Abruzzo, si possono leggere in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=7339
.I doveri del giornalista tra Costituzione, legge professionale, legge sulla stampa e legge sulla privacy nella lettura della Consulta e della Cassazione. - di Franco Abruzzo - già presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia tra il 1989 e il 2007. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14440
.Rivista “Il diritto dell’informazione e dell’informatica” n. 4-5/2007 (pagg. 871-894). - Franco Abruzzo: “La commistione informazione/pubblicità nella giurisprudenza ordinaria e disciplinare vista attraverso le sentenze dei tribunali". – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=1517
.DIFFAMAZIONE A MEZZO stampa o via internet. Giurisprudenza alla luce anche della riforma 2011 delle professioni intellettuali. - Ricerca di FRANCO ABRUZZO (consigliere e già presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia dal maggio 1989 al giugno 2007). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=8737
.Camera penale di Piacenza- Secondo corso di deontologia e tecnica del penalista -Sessione n. 10 dell’11 maggio 2012. Il difensore e il segreto professionale - Il diritto di difesa e il diritto di cronaca – Limiti e confini di due diritti costituzionalmente garantiti - Il diritto di cronaca e il segreto professionale dei giornalisti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo e della Corte di Cassazione della Repubblica Italiana. - Relazione di Franco Abruzzo (già presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=9075
.Associazione Forense di Parma - Convegno “Il danno da mass media” - Parma, 6 giugno 2012 - Ricerca di Franco Abruzzo (consigliere e già presidente dell’Ordine Giornalisti Lombardia dal 15/5/1989 al 7 /6/ 2007): “La difficoltà di fare lnformazione tra diritti (dei cittadini), doveri (dei giornalisti) e minacce del mondo politico (provvedimenti sulla pubblicazione delle intercettazioni). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=9272
.Mantova, 19-21 maggio 2010.Convegno “Mondo piccino” - “La Carta di Treviso e la privacy del minore” - relazione di Franco Abruzzo presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia dal 15/5/1989 al 7/6/2007- TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10144
.Dlgs 196/2003 (Testo unico sulla privacy). Codice di deontologia della privacy nell'esercizio dell'attività giornalistica. Giurisprudenza. Analisi di Franco Abruzzo (7 maggio 2008) – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=2074
.Libertà di stampa, tutela dell'informazione e dei giornalisti alla luce della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo. – TESTO IN http://www.odg.mi.it/node/31521
.La deontologia del giornalista. di Franco Abruzzo (già presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia dal 1989 al 2007) – Testo in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=4096
.Ricerca giurisprudenziale (di Franco Abruzzo). Immagini raccapriccianti e impressionanti, reato letto attraverso le sentenze dei giudici. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=1645
.TESTATE ON-LINE. La registrazione presso i tribunali - Analisi di Franco Abruzzo/ In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5507
La professione (italiana) di giornalista è pienamente riconosciuta dall’Unione europea. In coda le direttive comunitarie sull’argomento. - analisi di Franco Abruzzo – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5828
.Tutte le più recenti vicende relative al dibattito sui CONSIGLI TERRITORIALI DI DISCIPLINA sono IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12808