Roma, 11 dicembre 2007. Gli effetti della sentenza delle sezione unite civili della Cassazione (n. 23031 del 2 novembre 2007) si abbatte non solo sulla tassazione pro Inpgi/2 della cessione del diritto d’autore ma anche sulla tassazione del lavoro giornalistico occasionale. L’Inpgi ha il dovere di correre ai ripari, restituendo agli iscritti quanto ha iccasato sulla base di circolari e pareri dell’ex Ministro del Lavoro Cesare Salvi, che non avevano alcun valore legale e che non potevano cambiare le leggi, leggi applicate dall’Inps fedelmente, mentre l’Inpgi le disattende in maniera pervicace e clamorosa.
La sentenza delle sezioni unite civili della Cassazione (n. 23031 del 2 novembre 2007) esprime il corretto valore di una circolare emanata dalla pubblica amministrazione. Ogni circolare per la sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma di legge), non potendo rivestire alcuna efficacia normativa esterna, non può contenere disposizioni derogative di norme di legge né può essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie. La legge resta l’unica fonte di riferimento. La circolare esprime esclusivamente un parere dell'amministrazione non vincolante addirittura per la stessa autorità che l'ha emanata e per il contribuente/cittadino.
La sentenza delle sezioni unite civili della Cassazione affonda anche la circolare 5 agosto 1999 dell’ex Ministro Cesare Salvi e la correlata “circolare Cescutti” del 4 aprile 2000, che hanno consentito all’Inpgi di assoggettare a contribuzione anche i proventi del lavoro giornalistico occasionale. Soltanto Franco Abruzzo aveva contestato questa “svolta”.
In allegato pubblichiamo una nota di Franco Abruzzo del 25 agosto 2003 che ha questo titolo:
Prestazioni professionali occasionali:
il Consiglio di Stato esclude dal 1998
l’obbligo dell’iscrizione alle Casse,
ma il ministro del Lavoro Cesare Salvi
capovolge il suo orientamento originario
nonché il parere dello stesso Consiglio di Stato
e del titolare del Tesoro Vincenzo Visco.
Gabriele Cescutti si adegua, smentendosi!
Giornalismo investigativo: ricostruzione di un imbroglio maturato nei Palazzi romani. Salvi non aveva il potere di abrogare, cambiare, manipolare o interpretare le leggi (potere che è del Parlamento, della Corte costituzionale o della Cassazione). In base al “Dlgs Biagi”, sono occasionali le prestazioni di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente oppure retribuite con un compenso complessivamente non superiore a 5mila euro.
Vengono pubblicati nell’allegato anche tre documenti significativi:
1. Parere n. 881 (17 giugno 1998) su richiesta del Ministro del Lavoro
Consiglio di Stato: “Non sussiste obbligo
di iscrizione alla Cassa di previdenza
per i soggetti iscritti nell'Albo che esercitano
un'attività professionale in maniera occasionale”
2. Circolare 5 agosto 1999 del Ministero del Lavoro
Salvi: “Basta l’iscrizione all’Albo
e la prestazione professionale
da occasionale diventa abituale”.
3. Roma, 4 aprile 2000/ circolare Cescutti agli
iscritti alla Gestione previdenziale separata dell'Inpgi:
“Salvi chiarisce senza possibilità di equivoco
che qualunque prestazione di lavoro
autonomo resa dai giornalisti
- anche se sporadica e produttiva di modesto reddito –
comporta l'obbligo di iscriversi alla Gestione Separata”.