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Gli effetti della sentenza delle
sezione unite civili della
Cassazione (n. 23031 del 2.11.2007).

Inpgi/2: la tassazione del lavoro
occasionale è solo un imbroglio!
Le circolari Salvi e Cescutti
non hanno alcun valore, perché
non possono cancellare le leggi.
Torna d’attualità il parere
(n. 881/1998) del Consiglio di Stato:
“Non sussiste obbligo di iscrizione
alla Cassa di previdenza
per i soggetti iscritti nell'Albo
che esercitano un'attività
professionale in maniera occasionale”.
Trionfano le tesi di Franco Abruzzo!

Roma, 11 dicembre 2007. Gli effetti della sentenza delle sezione unite civili della Cassazione (n. 23031 del 2 novembre 2007) si abbatte non solo sulla tassazione pro Inpgi/2 della cessione del diritto d’autore ma anche sulla tassazione del lavoro giornalistico occasionale. L’Inpgi ha il dovere di correre ai ripari, restituendo agli iscritti quanto ha iccasato sulla base di circolari e pareri dell’ex Ministro del Lavoro Cesare Salvi, che non avevano alcun  valore legale e che non potevano cambiare le leggi, leggi applicate dall’Inps fedelmente, mentre l’Inpgi le disattende in maniera pervicace e clamorosa.


La sentenza delle sezioni unite civili della Cassazione (n. 23031 del 2 novembre 2007)  esprime il corretto valore di una circolare emanata dalla pubblica amministrazione. Ogni circolare per la sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma di legge), non potendo rivestire alcuna efficacia normativa esterna, non può contenere disposizioni derogative di norme di legge né può essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie. La legge resta l’unica fonte di riferimento. La circolare esprime esclusivamente un parere dell'amministrazione non vincolante addirittura per la stessa autorità che l'ha emanata e per il contribuente/cittadino.


La sentenza delle sezioni unite civili della Cassazione affonda anche la circolare 5 agosto 1999 dell’ex Ministro  Cesare Salvi  e la correlata  “circolare Cescutti” del 4 aprile 2000, che hanno  consentito all’Inpgi di assoggettare a contribuzione anche i proventi del lavoro giornalistico occasionale. Soltanto Franco Abruzzo aveva contestato questa “svolta”.


 


In allegato pubblichiamo una nota di  Franco Abruzzo del 25 agosto 2003 che ha questo titolo:


 


Prestazioni professionali occasionali:


il Consiglio di Stato esclude dal 1998


l’obbligo dell’iscrizione alle Casse,


ma il ministro del Lavoro Cesare Salvi


capovolge il suo orientamento originario


nonché il parere dello stesso Consiglio di Stato


e del titolare del Tesoro Vincenzo Visco.


Gabriele Cescutti si adegua, smentendosi!


 


Giornalismo investigativo: ricostruzione  di un imbroglio maturato nei Palazzi romani. Salvi non aveva il potere di abrogare, cambiare, manipolare o interpretare le leggi (potere che è del Parlamento, della Corte costituzionale o della Cassazione).  In base al  “Dlgs Biagi”, sono occasionali le prestazioni di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente  oppure retribuite  con un compenso complessivamente  non  superiore a 5mila euro.


 


Vengono pubblicati nell’allegato anche tre documenti significativi:


 


1. Parere n. 881 (17 giugno 1998) su richiesta del Ministro del Lavoro


Consiglio di Stato: “Non sussiste obbligo


di iscrizione alla Cassa di previdenza


per i soggetti iscritti nell'Albo che esercitano


un'attività professionale in maniera occasionale”


 


2. Circolare 5 agosto 1999 del Ministero del Lavoro


Salvi: “Basta l’iscrizione all’Albo


e la prestazione professionale


da occasionale diventa abituale”.


 


3. Roma, 4 aprile 2000/ circolare Cescutti agli


 iscritti alla Gestione previdenziale separata dell'Inpgi:


 


“Salvi chiarisce senza possibilità di equivoco


che qualunque prestazione di lavoro


autonomo resa dai giornalisti


- anche se sporadica e produttiva di modesto reddito –


comporta l'obbligo di iscriversi alla Gestione Separata”.


 


 


 


 


 







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