ESAME DI IDONEITA’ PER LA PROFESSIONE DI GIORNALISTA.
Legge 16 gennaio 2008, n. 16 (1). Modifica all'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. Introduzione dell'uso dell'elaboratore elettronico (personal computer) nello svolgimento della prova scritta dell'esame di idoneità professionale per l'accesso alla professione di giornalista (2).
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 febbraio 2008, n. 31.
(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 32, L. 3 febbraio 2008, n. 69.
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per lo svolgimento della prova scritta è consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) cui sia inibito l'accesso alla memoria secondo le modalità tecniche indicate dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia».
2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede, con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.