Home     Scrivimi     Cercadocumenti     Chi è     Link     Login  

Cerca documenti
Cerca:
in:


Documenti
Attualità
Carte deontologiche
CASAGIT
Corte di Strasburgo
Deontologia e privacy
Dibattiti, studi e saggi
Diritto di cronaca
Dispensa telematica per l’esame di giornalista
Editoria-Web
FNSI-Giornalismo dipendente
Giornalismo-Giurisprudenza
I fatti della vita
INPGI 1 e 2
Lavoro. Leggi e contratti
Lettere
  » Ordine giornalisti
Premi
Recensioni
Riforma professione
Scuole di Giornalismo e Università
Sentenze
Storia
Tesi di laurea
TV-Radio
Unione europea - Professioni
  Ordine giornalisti
Stampa

GIORNALISTI.
Pubblicata in Gazzetta
la legge che prevede
l’uso del pc negli esami
di idoneità professionale.
Entro un mese le modifiche
al Regolamento: il battesimo
del computer
alla sessione di fine aprile?

Roma, 7 febbraio 2008.  Pubblicata ieri nella Gazzetta Ufficiale la legge che consentirà di mettere a meritato riposo la macchina per scrivere all'esame di giornalista. All'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è aggiunto il seguente comma: «Per lo svolgimento della prova scritta è consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) cui sia inibito l'accesso alla memoria secondo le modalità tecniche indicate dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia».  Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvederà, con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al  Dpr 4 febbraio 1965 n. 115 al fine di adeguarlo alle disposizioni della nuova legge. Avremo il battesimo del pc alla sessione di fine aprile?


................................................


ESAME DI IDONEITA’ PER LA PROFESSIONE DI GIORNALISTA.


Legge 16 gennaio 2008, n. 16   (1). Modifica all'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. Introduzione dell'uso dell'elaboratore elettronico (personal computer) nello svolgimento della prova scritta dell'esame di idoneità professionale per l'accesso alla professione di giornalista (2).


------------------------


(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 febbraio 2008, n. 31.


(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 32, L. 3 febbraio 2008, n. 69.


--------------------------


 


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga


la seguente legge:


 


Art. 1.


1.  All'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per lo svolgimento della prova scritta è consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) cui sia inibito l'accesso alla memoria secondo le modalità tecniche indicate dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia».


2.  Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede, con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificato dal comma 1 del presente articolo.


 


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


 


 





Editore/proprietario/direttore: Francesco Abruzzo - via XXIV Maggio 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - telefono-fax 022484456 - cell. 3461454018
---------------------------------
Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni): 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
---------------------------------
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR) - Anno XV Copyright � 2003

Realizzazione ANT di Piccinno John Malcolm - antconsultant@gmail.com