Milano, 13 maggio 2004. Questa è la storia di una bruciante sconfitta dell’Inpgi sul fronte della libertà di cumulo e del lavoro autonomo da non scambiare per lavoro dipendente. La giornalista di Rakam, Gabriella Perini, rassegna le dimissioni il 26 maggio 1997 a seguito del raggiungimento dell'età pensionabile avendo superato i 60 anni di età e raggiunto oltre 240 contributi mensili (condizioni previste dall'articolo 4 del Regolamento Inpgi approvato con Dm 24 luglio 1995 per l'erogazione della pensione di vecchiaia). La collega stipula un contratto di collaborazione autonoma con la Rusconi Editore SpA per la durata di un anno e la fornitura di 100 servizi/articoli per le riviste Rakam e Rakam Collezione. La collaborazione cessa, dopo la stesura dei 100 articoli, in data 31 maggio 1998. Nei mesi di ottobre e novembre 1998 l'Inpgi effettua una ispezione generale presso la Rusconi Editore Spa. L’Istituto comunica alla giornalista che era stata riscontrata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (ex art. 2 Cnlg) dall'agosto 1997 al 31. luglio 1998 con conseguente incompatibilità con il trattamento pensionistico dalla stessa percepito per lo stesso periodo. Gabriella Perini presenta un ricorso all'Inpgi che viene respinto senza motivazione ed in data 8 novembre 1999 le viene trasmesso dall'Inpgi una richiesta degli importi da restituire (pari a lire 31.970.989). Il Tribunale di Roma ha concluso ritenendo il rapporto della Perini come rapporto di lavoro autonomo, “motivando sulla circostanza che l'Inpgi non aveva articolato prove adeguate a qualificare il rapporto come subordinato in quanto le caratteristiche e gli elementi messi in luce erano propri e riferibili anche all'attività di collaborazione coordinata e continuativa”. Il Tribunale di Milano ha ora accertato che “Gabriella Perini quando diede le dimissioni nel 1997 aveva raggiunto l'età di 63 anni e 281 contributi mensili (il requisito minimo erano i 60 anni e 240 mesi di contribuzione). Avendo pertanto maturato i requisiti utili per la pensione di vecchiaia entro il 31.12.94 le si applicava la normativa vigente alla data del 31.12.92 (art. 20 Dpr 488/68) e non la cosiddetta riforma Amato. L'articolo citato prevedeva soltanto un divieto di cumulo solo in misura del 50% con la retribuzione percepita "alle dipendenze di terzi" e non per i redditi di lavoro autonomo come risulta essere quello percepito dalla ricorrente in forza del rapporto instaurato con Rusconi Editore Spa dall’agosto 1997 a maggio 1998... Nulla pertanto è dovuto dalla ricorrente all'Inpgi ed in particolare non è dovuto l'importo di lire 31.470.989”. L’Inpgi è stato condannato a rifondere a Gabriella Perini 2500,00 euro.
Sentenza n. 1422/2004
REPUBBLICA ITALIANA - TRIBUNALE DI MILANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Milano, dott. Renata Peragallo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di RG 1822 dell'anno 2000 e proposta da PERINI GIORGIA GABRIELLA con l'avv. dom. Patrizia Sordellini di Milano, Via Larga, 6
RICORRENTE
CONTRO
RUSCONI EDITORE SpA con l'avv. dom. Luciano Pietrantoni di Milano, Via Fontana, 23
CONVENUTO
I.N.P.G.I. Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani con l'avv. Francesco De Sio di Milano, Via Durini, 14
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c., e depositato il 9.3.2000 riferiva di essere giornalista professionista, e di essere stata assunta dalla Rusconi Editore Spa il 16.1.74; che prestava attività, prima come praticante e poi come giornalista professionista, per la testata Rakam fino al 26.5.97, data in cui rassegnava le dimissioni a seguito del raggiungimento dell'età pensionabile avendo superato i 60 anni di età e raggiunto oltre 240 contributi mensili (condizioni previste dall'art. 4 del Regolamento INPGI approvato con DM 24 luglio 1995 per l'erogazione della pensione di vecchiaia); che stipulava contratto di collaborazione autonoma con la Rusconi Editore SpA per la durata di 1 anno e la fornitura di 100 servizi/articoli per le riviste Rakam e Rakam Collezione; che la collaborazione venne a cessare al compimento dei 100 articoli in data 31.5.98; che nei mesi di ottobre e novembre 1998 l'INPGI effettuò una ispezione generale presso la Rusconi Editore Spa conclusasi con verbale del 19.2.99 e venne comunicato alla ricorrente Perini, con raccomandata del 26.5.99, che era stata riscontrata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2 CCNLG dall'agosto 97 al 31.7.98 con conseguente incompatibilità con il trattamento pensionistico dalla stessa percepito per lo stesso periodo; che la ricorrente presentava ricorso all'INPGI che veniva respinto senza motivazione ed in data 8.11.99 le veniva trasmesso dall'INPGI dettaglio degli importi da restituire (pari a lire 31.970.989).
Tutto ciò premesso chiedeva accertarsi e dichiararsi che il rapporto intercorso con la ricorrente e la Rusconi Editore Spa da agosto 97 a luglio 98 ha avuto natura autonoma e non subordinata e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente all'INPGI in modo particolare per incumulabilità della pensione percepita nel medesimo periodo ed i compensi percepiti dalla Rusconi Editore Spa, in via subordinata dichiarare che il rapporto è cessato alla data del 31.5.98 e non del 31.7.98
Si costituiva l'Hachette Rusconi deducendo la propria estraneità al giudizio nel quale non si assumono conclusioni contro Rusconi Editore spa, e precisando comunque che il rapporto fra la ricorrente e la Rusconi si era svolto così come narrato in ricorso.
Si costituiva altresì l'INPGI deducendo la correttezza delle determinazioni assunte con il verbale ispettivo e chiedeva sospendersi il giudizio essendo pendente, avanti la Corte d'Appello di Milano, giudizio di secondo grado incardinato in primo grado dalla Rusconi Editore Spa avverso il verbale ispettivo. In tale ricorso, fra le altre domande, la Rusconi chiedeva dichiararsi la natura autonoma del rapporto intercorso con la Perini, con la conseguenza che il presente giudizio verrebbe a costituire un duplicato di quello antecedentemente proposto da Rusconi.
Il giudizio veniva più volte rinviato in attesa della decisione del Tribunale di Roma, poiché la Corte d'Appello di Milano si era dichiarata incompetente su di una parte della domanda, ed infine acquisita la sentenza n. 2229/04 del Tribunale di Roma la causa veniva discussa e decisa all'udienza del 27.4.2004 come da separato dispositivo.
MOTIVI
Il giudizio conclusosi con la sentenza del Tribunale di Roma n. 2229/04 concerneva la richiesta di maggiore contribuzione da parte della Rusconi all'INPGI, sulla scorta della qualificazione del rapporto della ricorrente (e di altri lavoratori) come rapporto di lavoro subordinato e non autonomo.
Il Tribunale di Roma ha concluso ritenendo il rapporto della ricorrente come rapporto di lavoro autonomo, motivando sulla circostanza che l'INPGI non aveva articolato prove adeguate a qualificare il rapporto come subordinato in quanto le caratteristiche e gli elementi messi in luce erano propri e riferibili anche all'attività di collaborazione coordinata e continuativa.
Si deve perciò concludere che il rapporto è già stato dichiarato di lavoro autonomo proprio sulla base delle prove documentali agli atti fornite dalle parti e che sono le stesse oggi qui fornite.
La ricorrente quando diede le dimissioni nel 97 aveva raggiunto l'età di 63 anni e 281 contributi mensili (il requisito minimo erano i 60 anni e 240 mesi di contribuzione). Avendo pertanto maturato i requisiti utili per la pensione di vecchiaia entro il 31.12.94 le si applicava la normativa vigente alla data del 31.12.92 (art. 20 Dpr 488/68) e non la cosiddetta riforma Amato.
L'articolo citato prevedeva soltanto un divieto di cumulo solo in misura del 50% con la retribuzione percepita "alle dipendenze di terzi" e non per i redditi di lavoro autonomo come risulta essere quello percepito dalla ricorrente in forza del rapporto instaurato con Rusconi Editore Spa dall’agosto 97 a maggio 98.
Con la c.d. riforma Amato all'art 10 dlgs 503/92 nel testo modificato dai commi 9 e 10 dell'art. 11 legge 537/93 prevede (v. comma 8 art. 10) che "ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari o hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia …continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa".
La stessa norma è stata introdotta all'ultimo comma dell'art. 15 del regolamento INPGI.
Nulla pertanto è dovuto dalla ricorrente all'INPGI ed in particolare non è dovuto l'importo di lire 31.470.989.
In considerazione della soccombenza l'INPGI deve essere condannata a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate in euro 2500,00, mentre vanno compensate nei confronti di Rusconi Editore Spa le spese di lite .
P.Q.M.
il Giudice decidendo il ricorso
dichiara che fra la ricorrente Perini Giorgia Gabriella e la Rusconi Editore SpA è intervenuto un rapporto di lavoro autonomo;
accerta e dichiara che nulla è dovuto dalla ricorrente all'INPGI per il periodo considerato;
Condanna l'INPGI a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate in euro 2500,00.
Compensa nei confronti di Rusconi Editore Spa le spese di lite
Milano 27.4.2004
Il Giudice dott. Renata Peragallo