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Esercizio abusivo della professione giornalistica: una norma da correggere (dice l’Ordine nazionale).


Roma, 1 luglio 2014. Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti esprime preoccupazione per l’inasprimento tout court delle pene per l’esercizio abusivo delle professioni regolamentate, approvato dal Senato e che sarà ora al vaglio della Camera dei Deputati. Per la professione giornalistica, la legge ordinamentale n. 69/1963 prevede, infatti, la possibilità di conseguire l’iscrizione all’elenco pubblicisti dell’Albo per coloro che possono dimostrare di aver svolto attività non occasionale e retribuita da almeno un biennio, per testate regolari. Di tale modalità di accesso si deve tenere conto nell’ambito dell’applicazione delle inasprite disposizioni come pure appare opportuno evitare che vengano di fatto introdotte limitazioni alla libertà di espressione sancita dall’art. 21 della Costituzione. E’ doveroso non ignorare l’esistenza di migliaia di pubblicisti, quotidianamente impegnati per garantire ai cittadini l’informazione, che non sono solo fortemente penalizzati dagli editori sotto il profilo economico, ma si vedono negato il diritto di partecipare all’esame di Stato per diventare professionista. L’Ordine dei giornalisti chiede al legislatore di prevedere una norma che tuteli quanti abbiano comunicato al Consiglio dell’Ordine della regione di residenza la volontà di avviare il percorso di iscrizione all’Albo in qualità di pubblicista, da concludersi entro un biennio. Una sorta di “foglio rosa”, auspicato da tempo dall’Ordine (che avverte sempre più l’esigenza di una riforma generale) che consentirebbe non solo di ridurre i casi di sfruttamento ad opera di troppi editori, ma anche di vincolare ai doveri deontologici quanti intendono occuparsi di informazione. (www.odg.it)



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.Carcere e sanzioni per chi fa abusivamente il giornalista professionista o esercita altre professioni regolamentate senza aver superato l’esame di Stato. La modifica all’articolo 348 Cp approvata dal Senato presto sarà discussa dalla Camera. «Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a 2 anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati». I pubblicisti possono collaborare con i giornali ma non lavorare da professionisti (come cronisti, inviati, funzioni interne dirigenziali). – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15059



 



 



 



 



 



 



 



 






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