Milano, 14 luglio 2014. La libertà di cumulo per i giornalisti pensionati guadagna altro terreno e trionfa ancora una volta la linea sostenuta da Franco Abruzzo con lucidità e dottrina dal 1995 in poi. In questi giorni una nuova batosta si è abbattuta sull’Istituto: il Tribunale del lavoro di Bergamo (presidente Sergio Cassia) ha condannato, con la sentenza n. 473/2014, l’Istituto a restituire “quanto trattenuto” a un giornalista professionista (prepensionato ex art 37 della legge 416/1981). Il giornalista è stato difeso dagli avvocati Ugo Minneci e Sabina Mantovani del Foro di Milano, che così hanno inanellato un’altra vittoria dopo quelle milanesi e di Cassazione. Il giudice monocratico ha dichiarato il diritto del giornalista “a fruire del cumulo ex art. 19 del dl 112/2008”. Il Tribunale sottolinea che l’onere annuale sostenuto dall’Inpgi per i trattamenti di pensiona anticipata (in particolare l’onere relativo alla quota di pensione connessa agli scivoli contributivi) dal 2009 “è a carico del bilancio dello Stato”. Il giornalista ha ottenuto la pensione con 58 anni e 4 mesi di età, quando aveva conseguito 301 contributi mensili; ha così incassato quasi 5 anni di scivolo (per la precisione 59 mesi). L’Inpgi, con l’articolo 15 del Regolamento, riconosce oggi la libertà di cumulo sino a quasi 22mila euro lordi annui. Solo per il 2012 il giornalista ha subito una trattenuta di 22.910,23 euro.Il giudice monocratico recupera un passaggio della sentenza 1098/2012 della sezione lavoro della Cassazione quando afferma che “l'Inpgi gestisce una forma di assicurazione sostitutiva, ancorché sia un ente privatizzato dal D.Lgs. n. 509 del 1994. Peraltro che l'Inpgi gestisca una assicurazione sostitutiva è inequivocabilmente ribadito dalla legge n. 388 del 2000, art. 76, laddove, modificando la legge n. 416 del 1981, art. 38, si prevede che " L'Inpgi ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951 n. 1564, 9 novembre 1955 n. 1122, e 25 febbraio 1987 n. 67, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti...". Pertanto l’articolo 19 del dl 112/2008 si applica all’Inps e anche all’Inpgi “(tanto più ove si consideri che l’Inpgi è assistito dalla fiscalità generale nell’erogazione del trattamento di pensione di vecchiaia anticipata ex art. 37 (comma 1 lettera b) della legge 416/1981”. In conclusione viene ribadito ancora una volta l'obbligo dell'Inpgi di adeguarsi alla disciplina comune. Anche sulla scia della pronuncia della Cassazione e di quelle numerose dei giudici di merito si può cominciare a parlare di un vero e proprio orientamento giurisprudenziale in materia. Il consolidarsi dell'orientamento rende sempre più pretestuosa anche agli occhi del Giudice l'atteggiamento dell'Inpgi. Oggi deve essere messo in luce che i giudici di merito, dopo le novità introdotte nel Cpc dalla legge 69/2009, sono tenuti ad adeguarsi alla consolidata giurisprudenza espressa (“stare decisis”) dalla Cassazione. Perse le speranze di vincere davanti ai giudici di merito, il CdA dell’Inpgi dovrebbe, anche in fretta, modificare l’articolo 15 del Regolamento della Fondazione che è in contrasto con il dl 112/2008 e con due sentenze (n. 73/1992 e n. 437/2002) della Corte costituzionale sul punto (che hanno anticipato il dl 112/2008). Senza contare il contrasto con l’articolo 3 della Costituzione circostanza rilevantissima sottolineata in più sentenze. Soprattutto ora che l’Inpgi è una pubblica amministrazione della Repubblica (In www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=8916), il CdA non dovrebbe ostinarsi in una “resistenza” che sfiora la LITE TEMERARIA qualora dovesse costringere altri giornalisti ad imboccare la via giudiziaria per difendere i propri diritti e i propri interessi. Le conseguenze, però, potrebbero rivelarsi devastanti sul piano personale per i vertici dell’ente. Ultima nota: l’8 novembre 2011 il CdA ha pubblicizzato, con un comunicato, gli studi attuariali secondo i quali l’Istituto è in grado di pagare le pensioni per i prossimi 50 anni. Ed allora il problema dov’è? Risponda la Fnsi che sta giocando in questa partita un ruolo perverso di opposizione ideologica rispetto alla volontà del Parlamento e della Corte costituzionale. Qui sotto sono raccontate le vecchie sconfitte giudiziarie dell’Inpgi (in Cassazione; in Corte d’Appello e Tribunale di Milano e di Roma).
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
LIBERTÀ DI CUMULO
In www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=8234 – Cassazione (sezione Lavoro)
in www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=8398 – analisi effetti Cassazione
in www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=4364 - stare decisis
In www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=9908 – Tribunale di Milano
In www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10940 – Tribunale di Milano
in www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12945 –Tribunale Milano-2 sentenze
in www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=8862 - Tribunale Milano
in www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=9599 - Tribunale Milano
in www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14716 – Roma/Corte d’Appello
in www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=11644 – Tribunale Milano
in www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=150 – Tribunale Milano
in www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=7495 – Milano/Corte d’Appello
in www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=262 - Tribunale Milano
In www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=8961 – Tribunale Milano
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°