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INPGI/1 e INPGI/2-DIBATTITO SUI DIRITTI DEI GIORNALISTI, ma il sindacato (Fnsi e Associazioni regionali di Stampa) tace perché vive, come è noto, con i generosi contributi annuali (2 milioni di euro circa) dell’Istituto di previdenza. Le grandi questioni sul tappeto sono queste: lavoro giornalistico occasionale, cessione del diritto d’autore, libertà di cumulo (giornalisti cittadini di serie B rispetto agli avvocati e ai ragionieri). La Consulta ha stabilito che“i pensionati di anzianità possono cumulare l’assegno con i redditi di lavoro dipendente (o autonomo)”. L’Istituto si trincera dietro circolari e pareri del Ministro del Lavoro, che le sezioni unite civili della Cassazione hanno classificato carta straccia con la sentenza n. 23031 del 2 novembre 2007 (in: www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=1487 e in: www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=1506).

Anche in allegato la documentazione
dei finanziamenti dell'Inpgi alla Fnsi

ricerca di Franco Abruzzo


Proviamo ad individuare  le grandi questioni  della gestione principale e della gestione separata dell’Inpgi  che creano profondo malessere nel mondo giornalistico italiano: 


A. Lavoro occasionale. Il lavoro fino a 5mila euro all’anno oppure per complessivi 30 giorni all’anno è occasionale ed è privo dell’obbligo d’iscrizione alla gestione separata Inps (ex articoli 61 della legge 276/2003 e 44 della legge 326/2003). Questo principio vale anche per l’Inpgi2 in virtù del principio costituzionale di uguaglianza tra i cittadini e dell’articolo 76 (punto 4) della legge 388/2000: “Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive". L’Inpgi/2, invece, si rifiuta di adeguarsi alla normativa. Perché i  giornalisti sono discriminati rispetto ai cittadini  assicurati con l’Inps?


Con il parere n. 881 (17 giugno 1998) emesso su richiesta  del Ministro del Lavoro e del Ministro del Tesoro, il Consiglio di Stato ha affermato: “Non sussiste obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza per i soggetti iscritti nell'Albo che esercitano un'attività professionale in maniera occasionale” . I due Ministri e l’Inpgi hanno disatteso il parere. Può l’Inpgi marciare in direzione opposta agli interessi  dei suoi iscritti? Due leggi hanno completato il lavoro del Consiglio di Stato, precisando che è occasionale il lavoro fino a 5 mila euro all’anno o a 30 giorni di lavoro all’anno.


B. Diritto d’autore. Con una lettera raccomandata 6 luglio 2004, il dirigente della gestione separata dell’Inpgi (o INPGI/2) ha annunciato che l’Istituto riconosce la cessione dei diritti d’autore fino all’anno fiscale 2000, ma non dal 2001 in poi. Bisognerebbe chiedere all’Istituto di rivelare quale legge a partire dal 2001 ha modificato detto regime, assoggettando a contribuzione i proventi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno.  In verità quella legge non esiste. Esistono soltanto circolari e parere del Ministro del Lavoro, Cesare Salvi, che le sezioni unite civili della Cassazione hanno  classificato carta straccia con la sentenza n. 23031 del 2 novembre 2007 (in. www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=1487 e in: www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=1506). Le circolari non possono modificare le leggi  e se lo fanno non valgono nulla.


La posizione dell’Inpgi è anche contraddittoria e non rispetta peraltro le legislazione dell’Inps alla quale è tenuta ad adeguarsi  (art. 76 della legge n. 388/200).  Non esistono cittadini di serie A e di serie B: la gestione separata dell’Inps non chiede quattrini a  chi realizza proventi collegati alle opere dell’ingegno. Perché l’inpgi/2 si comporta diversamente?


Dall’archivio elettronico della gestione separata dell’Inpgi affiora una circolare 16 maggio 1996 firmata da Gabriele Cescutti  la quale dice esattamente il contrario rispetto a quanto nel 2001 l’Inpgi/2 fa concretamente. Riportiamo una parte di quella interessante circolare  allineata ai criteri operativi dell’Inps e che ora, dopo la sentenza delle sezioni unite civili della Cassazione, torna d’attualità :


“CHI NON È TENUTO ALL'ISCRIZIONE


In base alla legge le esclusioni sono due.


1) Non è obbligato chi svolge attività occasionale. In tal caso l'attività giornalistica è saltuaria e sporadica. Non può sicuramente costituire la fonte principale di reddito e nemmeno una fonte secondaria permanente, in quanto non sussiste un rapporto fisso con l'editore. I servizi vengono resi in via eccezionale, anche se su specifica ordinazione, e non sussiste alcuna situazione giuridica che garantisca la prosecuzione del rapporto, il conseguimento di ulteriori compensi o la pretesa dell'editore di ricevere altri servizi.


In senso tecnico specifico il soggetto non è nemmeno considerato ai fini fiscali come lavoratore autonomo tanto che, oltre a non essere tenuto all'apertura di partita Iva, in sede di dichiarazione dei redditi non è neanche tenuto alla compilazione del quadro E, ma del differente quadro L.


Conseguentemente non ha la possibilità di iscriversi ad alcuna forma di previdenza, né deve versare contributi, né può pretendere prestazioni.


2) Non è obbligato all'iscrizione chi effettua cessioni di diritti d'autore. Possono essere considerate tali esclusivamente quelle prestazioni che esplicitamente sono regolate tra le parti (azienda editoriale e giornalista) come cessione del diritto d'autore, e che come tali sono soggette all'imposizione Irpef. La cessione dei diritti d'autore, se effettuata direttamente dall'autore stesso, è esente da Iva ed in sede di dichiarazione dei redditi deve essere compilata nella sezione II del quadro E (in apposito rigo, differente da quello di cui all'ipotesi di collaborazione coordinata e continuativa) con l'indicazione dei compensi lordi effettivamente percepiti e dai quali viene detratta una percentuale forfetaria a titolo di riconoscimento delle spese sostenute.


Anche in questo caso non è previsto obbligo (né possibilità) di iscrizione ad alcuna forma di previdenza. Fto Gabriele Cescutti”.


D. Libertà di cumulo. La Corte costituzionale (sentenza 437/2002) limita l’autonomia della Cassa ragionieri (= Inpgi), ritenendo prevalente il diritto all’uguaglianza sulle esigenze di bilancio.   E’ noto che i ragionieri possono cumulare pensione di anzianità e reddito da lavoro dipendente o  autonomo. Questo principio, fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 437/2002, vale ovviamente per i professionisti (medici, commercialisti, giornalisti, veterinari,  chimici, etc) iscritti nelle altre  Casse previdenziali trasformate dal dlgs n. 509/1994 in Fondazioni (è il caso dell’Inpgi) o in Associazioni di diritto privato. Gli avvocati avevano già spuntato un’analoga sentenza (n. 73/1992) dalla Consulta. Nella sentenza n. 437/2002 si legge: “E’, infatti, da osservare anzitutto che il perseguimento dell’obiettivo tendenziale dell’equilibrio di bilancio non può essere assicurato da parte degli enti previdenziali delle categorie professionali .... con il ricorso ad una normativa che, trattando in modo ingiustificatamente diverso situazioni sostanzialmente uguali, si traduce in una violazione dell’art. 3 (pari dignità sociale e uguaglianza, ndr) della Costituzione. L’iscrizione ad albi o elenchi per lo svolgimento di determinate attività è, infatti, prescritta a tutela della collettività ed in particolare di coloro che dell’opera degli iscritti intendono avvalersi”. L’ordinamento in  sostanza non consente la politica dei due pesi e delle due misure. Il principio della pari dignità sociale e dell’uguaglianza vince. Sempre. Non sono ammessi trattamenti differenziati tra ragionieri  e giornalisti sul piano pensionistico. L’Inpgi ignora i principi fissati dalla Corte costituzionale. Eppure le casse previdenziali dei professionisti, nate dalla legge 537/1993 e dal dlgs 509/1994, mantengono la veste pubblica, che avevano in precedenza.  Lo afferma la sentenza 248/1997 della Corte costituzionale. In questa sentenza si legge che “la trasformazione ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi: l'obbligo contributivo costituisce un corollario, appunto, della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale”. Il Consiglio di Stato, con la sentenza 182/2006, occupandosi dell’ente previdenziale dei dottori commercialisti, ha stabilito che le casse privatizzate sono enti pubblici così come stabilisce la normativa comunitaria. Si legge nella sentenza: “La sopraggiunta direttiva (31.3.2004) n. 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, dissipando ogni eventuale dubbio, ha, all’allegato III, espressamente incluso tra gli organismi di diritto pubblico, gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza”.La normativa comunitaria vale soprattutto per l’Inpgi, che tra le casse privatizzate dal dlgs 509/1994 è l’unica ad essere sostitutiva dell’Inps in base all’articolo 76 della legge 388/2000. Questa legge richiama le precedenti leggi  degli anni 50 che avevano dato la veste giuridica pubblica all’Istituto di previdenza dei giornalisti.


E. Pensioni di anzianità. La sentenza 137/2006 della Corte costituzionale è un duro monito indiretto anche per l’Inpgi: “I pensionati di anzianità possono cumulare l’assegno con i redditi di lavoro dipendente (o autonomo)”. La Corte costituzionale, con la sentenza 137/2006, ha dichiarato  illegittimo il secondo  comma  dell’articolo 3  della legge 20 ottobre 1982 n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri).  Questo comma subordinava “la corresponsione della pensione (di anzianità) alla cancellazione dall'albo dei geometri”. La corresponsione della pensione di anzianità, dice ancora il comma citato, “è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente”. In sostanza, dopo questa sentenza,  i pensionati di anzianità possono cumulare l’assegno con i redditi di lavoro dipendente (o autonomo). La Corte costituzionale sottolinea che “è già stata chiamata a scrutinare disposizioni analoghe a quella in esame, concernenti la disciplina della pensione di anzianità di altre categorie professionali, e ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale. E, se è vero che in quei casi era stata rilevata la contrarietà delle norme censurate al parametro di cui all’art. 3 della Costituzione (uguaglianza, ndr), non evocato dall’attuale remittente, è anche vero che ne fu affermata la illegittimità anche per la violazione dell’art. 4 (primo comma) della Costituzione (diritto al lavoro, ndr)., in ragione della compressione del diritto al lavoro, come nel caso in esame (sentenze n. 73 del 1992 e n. 437 del 2002). La Corte, poiché non rinviene argomenti che possano indurre a discostarsi dall’orientamento espresso con le sentenze citate, ritiene che esso debba essere ribadito”. L’Inpgi anche su questo punto non  intende adeguarsi. Ma è indubbio che anche l’Inpgi, sia pure fino al compimento del 65° anno, comprime il principio costituzionale del diritto al lavoro e l’altro principio inviolabile dell’uguaglianza giuridica ed economica.


Su questi temi  dal 1995 al giugno 2007 l’Ordine di Milano (gestione Franco Abruzzo)  ha animato un forte dibattito all’interno della categoria, dibattito che l’Inpgi  ha tentato di stroncare, con la complicità tacita del sindacato (leggi: Fnsi e Associazioni regionali di Stampa) e con la minaccia di  atti di citazione dalle robuste pretese. L’Istituto si trincera dietro circolari e pareri del Ministro del lavoro,  che le sezioni unite civili  hanno smontato con la sentenza n. 23031 del 2 novembre 2007. Il sindacato tace perché vive, come è noto, con i generosi contributi annuali  (2 milioni di euro circa) dell’Istituto di previdenza.  L’Inpgi ignora questa massima:  “Il diritto di cronaca giornalistica, sia questa giudiziaria o di altra natura, rientra nella più vasta categoria dei diritti pubblici soggettivi, relativi alla libertà di pensiero e di stampa riconosciuti dall'art. 21 Cost.; e consiste nel potere-dovere conferito al giornalista di portare a conoscenza dell'opinione pubblica fatti, notizie e vicende interessanti la vita associata”. (Cass. pen., 12 gennaio 1982, Lo Greco, in Giust. Pen., 1982, II, 656).


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Nota/scoop di Franco Abruzzo - Elezioni Inpgi 2003

Fnsi e sindacati regionali sostengono i  “loro” candidati,


spendendo i soldi di tutti  e quelli  “regalati” dall’Inpgi


(1.239.531 euro nel 2003). Ma l’Inpgi può finanziare  il


sindacato?  E’ lecito? E’ corretto?  E’ legittimo? O no?


 


Milano, 10 ottobre 2003. In agosto il sito della Fnsi ha pubblicato un comunicato dell’Aser che  reclamizzava i nomi dei suoi candidati  in vista delle elezioni dell’Inpgi. Ho sotto gli occhi oggi una lettera dell’Associazione stampa ligure che invita i suoi iscritti a votare  nomi fidati (“Le candidature sostenute dalla Ligure e dal Progetto delle Associazioni di stampa medio/piccole”). Mi chiedo: può la Fnsi, possono le Associazioni regionali sostenere propri candidati, spendere quattrini di tutti in spese postali e altro, boicottando i candidati non “allineati” al volere di Cescutti e Serventi Longhi?


Dietro queste iniziative sponsorizzate dalla  maggioranza della Fnsi c’è un mistero, che stiamo per svelare. L’Inpgi paga il sindacato nazionale  e le sue strutture periferiche. Nel 2003 ha deliberato finanziamenti o contributi  per 1.239.531 euro  regolarmente segnati in bilancio (somma pari a 2,4 miliardi delle vecchie lire). L’Inpgi, com’è noto, è un ente che svolge una funzione pubblica (dare la pensione ai suoi iscritti) e i suoi esponenti sono incaricati di pubblico servizio. Quale legge autorizza l’Inpgi a finanziare il sindacato? L’Inpgi ha il compito subistituzionale di finanziare la Fnsi e le Associazioni regionali? Non credo. Il sindacato, che ha nel suo programma anche il patrocinio previdenziale, vive con il contributo contrattuale (0,30% ridotto allo 0,15 per i pensionati) versato dagli iscritti. E deve vivere solo di quello.


Questi i contributi Inpgi per il  2003 al sindacato: Fnsi, due assegni di  77.368 e 72.532 euro (pari a circa 300 milioni di vecchie lire); Associazione ligure 49.717 euro (come Trento, Trieste e Firenze); Associazione  Emilia/Romagna 65.580 euro (come Napoli, Palermo e Venezia); Torino 77.271 euro; Aosta 17.953; Milano 159.089; Ancona 28.256 (come Pescara);  Perugia 19.366; Roma 166.988; Reggio Calabria 37.028 (come Bari e Cagliari);  Potenza 20.062.


L’Inpgi ha stipulato una convenzione (per l’espletamento del servizio di cassa) con la Banca di Roma in base alla quale la banca stessa  mette a disposizione dell’Istituto un contributo annuo  di 300 milioni di vecchie lire. Questa somma viene messa nel bilancio o  viene impiegata (fuori bilancio?) per  convegni, congressi e non meglio precisati “scopi istituzionali” (aiuti economici ad associazioni come il Gus e l’Unione cronisti) ?


I sindaci dell’Istituto cosa dicono di tali elargizioni? Che ne pensano i Ministeri vigilanti dell’Economia e del Lavoro? Che fa la Corte dei Conti? Commettono solo una prepotenza o un abuso (rilevante sul piano penale e  contabile?)  coloro che usano i quattrini dell’Inpgi per fare pubblicità ai candidati, che appoggiano il presidente Cescutti? Si può parlare di voto di scambio? Aspetto  per ora una risposta. Suggerisco al sindacato di pubblicizzare anche le altre liste in nome della par condicio con lettere,  email e  siti web. 


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INPGI/Almeno 6 argomenti rimasti senza risposta


Cescutti e Serventi non hanno spiegato finora perché


i  180mila euro  “elargiti” all’Inpgi  dalla Banca di Roma


non figurano in bilancio come proventi straordinari.


Non rispondono alla domanda: la legge autorizza


l’Inpgi  a girare quattrini dei giornalisti al sindacato?


“La Fnsi coordina gli uffici periferici Inpgi”: ma


quale legge  autorizza la Fnsi a gestire gli affari Inpgi?


Abruzzo: “Attendo paziente una risposta esauriente. Le notizie possono essere diffamatorie, dice la Cassazione, a patto che siano vere, di interesse pubblico e scritte civilmente. Si è creato tra Inpgi e Fnsi un intreccio mostruoso di potere, che soffoca la categoria e la democrazia interna”.


  


Milano, 15 ottobre 2003. Gabriele Cescutti, presidente Inpgi, e Paolo Serventi Longhi, segretario generale  Fnsi, hanno replicato in maniera scomposta al comunicato di Franco Abruzzo sulle “elargizioni” milionarie (in euro) dell’Inpgi alla Fnsi, ma non hanno risposto a questi argomenti:


1. In questi giorni sta accadendo – ma non nell’ambito delle Associazioni stampa di  Milano e Roma – che Fnsi e 12 sindacati regionali sostengono i  “loro” candidati, spendendo i soldi di tutti  e quelli  “elargiti” dall’Inpgi/1 e dall’Inpgi/2. In agosto il sito della Fnsi ha pubblicato un comunicato dell’Aser che  reclamizzava i nomi dei suoi candidati  in vista delle elezioni dell’Inpgi. Ho sotto gli occhi, mentre scrivo, una lettera dell’Associazione stampa ligure che invita i suoi iscritti a votare  nomi fidati (“Le candidature sostenute dalla Ligure e dal Progetto delle Associazioni di stampa medio/piccole”). Mi chiedo: può la Fnsi, possono le 12 Associazioni regionali sostenere propri candidati, spendere quattrini di tutti in spese postali e altro, boicottando i candidati non “allineati” al gruppo dirigente attuale  della Fondazione? L’Inpgi può finanziare  il sindacato?  E’ lecito? E’ corretto?  E’ legittimo? O no?  ”. Queste notizie (documentate in  base a “carte” pubblicate nel sito www.fnsi.it)  non sono “false e calunniose. Sono notizie. Punto. E Cescutti dovrebbe esserne informato, perché le “carte” parlano di lui (“Cescutti deve restare alla guida dell’Inpgi!”).


2. Il legislatore delegante non autorizza l’Istituto a funzionare come ente sovvenzionatore della Fnsi e delle sue strutture periferiche. L’Inpgi è tenuto a rispettare i  princìpi stabiliti dall’articolo 2 del  Dlgs n. 509/1994 “nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto (Dlgs n. 590/1995, ndr) in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta”. L’articolo 2 (I comma) del Dlgs n. 509/1994 è limpido e non ha bisogno di commenti: l’autonomia gestionale, organizzativa e contabile dell’Istituto non abbraccia e non ingloba le “elargizioni” previste dai commi 8 e 9 dell’articolo 4 dello Statuto. Tale attività non rientra nella “natura pubblica dell'attività svolta” dall’Inpgi. Se ne deve desumere che i commi 8 (contributi alle  Associazioni regionali) e 9 (affitti agevolati)  dell’articolo 4 dello Statuto appaiano ictu oculi una evidente violazione del Dlgs n. 509/1994.


3. L’Inpgi ha stipulato una convenzione (per l’espletamento del servizio di cassa) con la Banca di Roma in base alla quale la banca stessa  mette a disposizione dell’Istituto un contributo annuo  di 180.759 euro. Questa somma viene messa nel  bilancio o  viene impiegata (fuori bilancio) per  convegni, congressi e “scopi istituzionali” (aiuti economici ad associazioni regionali oppure a Gus, Unione pensionati e Unione cronisti) ? Da lettera di Cescutti di ieri il problema resta avvolto nel mistero. I sindaci dell’Istituto cosa dicono di tali elargizioni? Che ne pensano i Ministeri vigilanti dell’Economia e del Lavoro? Che fa la Corte dei Conti? Commettono solo una prepotenza o un abuso (rilevante sul piano penale e  contabile?)  coloro che usano i quattrini dell’Inpgi per fare pubblicità, come in Emilia e in Liguria,  ai candidati, che appoggiano l’attuale gruppo dirigente dell’Istituto? Perché su questo Cedscutti e Serventi tacciono?.


4. Serventi ha spiegato che la Fnsi riceve un contributo ordinario dall’Inpgi per il coordinamento degli uffici di corrispondenza dell’Istituto. Questo coordinamento è tutto da dimostrare (dove, quando e come?), ma spetta al sindacato o all’Inpgi? Serventi poi ha giustificato, non rendendosi conto della gravità delle ammissioni, le elargizioni Inpgi al sindacato  con il ruolo della Fnsi “di intervento sul sistema previdenziale dei giornalisticon una attività contrattuale e sindacale di rilevante impegno relativa alla contribuzione e alle prestazioni”. In sostanza la Fnsi avrebbe diritto ai quattrini perché fa il suo mestiere di sindacato a favore dei giornalisti iscritti all’Inpgi previsto dal  suo Statuto. Non ci risulta che Cgil-Cisl-Uil ricevano soldi dall’Inps perché fanno il loro mestiere di sindacato a favore dei cittadini iscritti a quell’Istituto. La Fnsi, invece, crediamo debba vivere con il contributo contrattuale (0,30% ridotto allo 0,15 per i pensionati) versato dagli iscritti. E deve vivere solo di quello.


5. Uffici privati (quelli del sindacato) non possono trattare pratiche degli iscritti in alcuni casi coperti dalla legge sulla privacy.  Perché l’Istituto non organizza una sua rete periferica di uffici come suggerisce la Corte dei Conti?? E’ il momento anche di dare attuazione al suggerimento del giudice contabile (C. Conti, Sez.contr. enti, 22/05/1992, n.19/Rel.; PARTI IN CAUSA Inpgi; FONTE Riv. Corte Conti, 1992, fasc.4, 20) secondo il quale gli uffici di corrispondenza dell’Istituto meritano, ed era ed è una misura indilazionabile,  “una loro specifica regolamentazione, segnatamente ove l'ente stesso non intenda darsi una propria articolazione decentrata”


6. Affitto (80mila euro circa all’anno?) della della sede  Fnsi (Corso Vittorio Emanuale 349 – Roma) di  proprietà dell’Inpgi. In sostanza la Fnsi non sborsa una lira, perché l’affitto fa parte di una ingegnosa e fantasiosa convenzione Fnsi-Inpgi che regola l’applicazione dell’articolo 38 (assicurazione infortuni)  del Cnlg.


7. Ho posto ufficialmente  questi problemi all’Inpgi, perché, come pubblico ufficiale, ho l’obbligo di segnalare eventuali ipotesi di reato alla Procura della Repubblica (art. 331 Cpp).


 


Attendo paziente una risposta esauriente. E sulla risposta baserò le mie mosse successive improntate al rispetto rigoroso dell’articolo 24 (I comma) della Costituzione. Mi ritengo danneggiato dalla politica delle elargizioni: l’Inpgi mi nega il diritto alla libertà di cumulo, sostenendo che non ha (come ente sostitutivo dell’Inps) i mezzi sufficienti per applicare l’articolo 72 della legge n. 388/2000, mentre regala annualmente 2,4 miliardi di vecchie lire al sindacato, che, invece,  vive o dovrebbe vivere soltanto delle entrate assicurate dal Cnlg.


Porre questi problemi è, secondo  Cescutti,   “gettare discredito sull’Inpgi”. La libertà di informazione e di critica, ricordo a me stesso (e a Cescutti) , “è diritto insopprimibile dei giornalisti”  (articolo 2 della legge professionale n. 69/1963). 

FRANCO ABRUZZO -fabruzzo39@yahoo.it

 


 


 







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