Genova, 29 luglio 2014. - La Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Liguria, nel corso di un giudizio pensionistico, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di una disposizione della cosiddetta riforma Fornero che stabilisce il blocco della perequazione automatica (per gli anni 2012 e 2013) delle pensioni di importo superiore a tre volte il minimo Inps. Il giudice unico, Pietro Maltese ha così sospeso il giudizio e rimesso tutti gli atti alla Corte Costituzionale. A fare ricorso una pensionata ligure che chiedeva all’Inps un adeguamento della pensione per gli anni 2012 e 2013. La stessa ricorrente aveva posto alla Sezione la questione di legittimità costituzionale della legge, che impone il blocco della perequazione automatica per le pensioni più alte. La Sezione della Corte dei Conti – come aveva già deciso nel 2013 il Tribunale civile di Palermo - ha ritenuto che tale disposizione «mina il sistema di adeguamento di tali trattamenti pensionistici sganciandoli, per un tempo considerevole, dalle variazioni derivanti dal costo della vita, con conseguente violazione dei principi di sufficienza e adeguatezza». Non solo, per i magistrati contabili, queste misure adottate dal legislatore avrebbero «effetti sul patrimonio dei destinatari, dal momento che i mancati aumenti sono perduti per sempre». Il giudice ha così sospeso il giudizio e rimesso gli atti alla Corte Costituzionale, che ora dovrà decidere se le disposizioni della riforma Fornero, ritenute dalla sezione ligure della Corte dei Conti in contrasto con varie norme costituzionali, siano legittime o meno.
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.PENSIONI - Pubblichiamo il testo completo della sentenza con la quale la sezione Lavoro del Tribunale di Palermo ha rimesso alla Corte Costituzionale l'esame della questione di legittimità costituzionale delle norme volute dal Governo Monti nella parte in cui hanno decretato il blocco della perequazione automatica delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo Inps per il biennio 2012/2013. Le norme (fissate nel dl 201/2011) violano sei articoli (2,3,23,36,38 e 53) della Carta fondamentale. Franco Abruzzo: “Questa sentenza è un monito al Governo Letta/Alfano che sta per imboccare la via perdente del prelievo sulle pensioni già bocciato dalla Consulta con la sentenza 116/2013 e del diniego per tre anni della perequazione delle pensioni superiori ai 3mila euro lordi (1800 netti) al mese”. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13203
.Corte costituzionale, sentenza 116/2013 (Presidente GALLO - Redattore TESAURO): illegittimi i prelievi del 5, 10 e 15% sulle pensioni (pubbliche e private) superiori a 90mila, 150mila e 200mila euro. Le norme dei Governi Berlusconi e Monti violano il principio dell’uguaglianza e della progressività del sistema tributario. La sentenza (pubblicata qui sotto) è un monito al Governo Letta. Le norme censurate giudicate “un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini. L’intervento riguarda, infatti, i soli pensionati, senza garantire il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito, attraverso una irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi, divenuta peraltro ancora più evidente, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’analogo prelievo ai danni dei dipendenti pubblici (sentenza n. 223 del 2012). Interessati 930 giornalisti professionisti pensionati INPGI. - In http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12224
. Nuova sentenza (304/2013). La Corte costituzionale ribadisce indirettamente i principi di incostituzionalità dei tagli delle pensioni attraverso la definizione del concetto di tributo (che, come tale, è universale). “La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente precisato che gli elementi indefettibili della fattispecie tributaria sono tre: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una (definitiva) decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico (che produce obblighi, ndr); le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese. Un tributo consiste in un «prelievo coattivo che è finalizzato al concorso alle pubbliche spese ed è posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva»; indice che deve esprimere l’idoneità di tale soggetto all’obbligazione tributaria”. TRADUZIONE: il prelievo previsto dalla legge di stabilità 2014 sulle pensioni superiori a 90mila euro ha natura tributaria per la sua destinazione a “pubbliche spese” e non può ricadere su una parte dei cittadini (i pensionati), mentre i cittadini lavoratori a parità di reddito ne sono esenti. Pubblichiamo la sentenza. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13494
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.Franco Abruzzo, giornalista professionista, presidente dell’Unpi (Unione nazionale pensionati per l’Italia), consigliere dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia (di cui è stato presidente dal 1989 al 2007) e dell’Associazione lombarda dei Giornalisti - cell 3461454018, casa telef/fax 022484456, skype: fabruzzo39, mail: fabruzzo39@yahoo.it – fra.abruzzo@live.com - (il “CHI E’” è in www.francoabruzzo.it all’indirizzo http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5).