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1. CASO MAGDI CRISTIANO ALLAM. Franco Abruzzo pone alcune domande al Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti: è assodato che il giornalista sia stato assolto in primo grado. Il diritto di proporre ricorso spetta solo al Pg di Roma, ma non a chi (Il legale dell'Ucoii-Unione delle comunità islamiche d'Italia) ha presentato l'esposto contro lo stesso Allam. E' un passaggio/cardine consacrato in un comunicato solenne (1 aprile 2014) dell'Ordine nazionale (il testo è in coda). Il nuovo regolamento dei procedimenti di disciplina fa “venir meno la possibilità in capo all’esponente di proporre ricorso contro la delibera di archiviazione ovvero di proscioglimento del giornalista adottata dal Consiglio di disciplina territoriale”. Bisogna chiarìre questo punto che potrebbe nascondere un abnorne errore del Consiglio nazionale di disciplina. Se i fatti sono questi, il “caso Allam” non esiste, anzi è una bufala che discredita l'Ordine. Chi si scuserà con Allam? Iacopino o Felappi? E' ancora utile un Ordine che incorre in errori madornali?Esiste ancora la vigilanza del Ministero della Giustizia?

di FRANCO ABRUZZO

 Milano, 29 agosto 2014. Bisogna far luce su tutti i punti del “caso Allam”, definito dall'Ordine “opinionista e attivista politico”, contro il quale il 1° agosto è stata aperta una procedura con l'accusa di islamofobia. La procedura si trova al livello amministrativo di secondo grado davanti al Consiglio nazionale di disciplina (Cnd). Non risulta che Allam sia stato sanzionato dal Consiglio territoriale di disciplina (Ctd) del Lazio. Il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine (Cnog), Enzo Iacopino, non ne parla nella sua lettera al “Giornale” del 29/8 (in http://www.odg.it/content/gli-intoccabili-e-il-dovere-di-ascoltare-le-ragioni-di-tutti-la-lettera-del-presidente-dell%E2%80%99). Se ne deduce in maniera elementare che Allam sia stato assolto, come scrive Maria Teresa Conti sul “Giornale” del 28/8 (in http://www.ilgiornale.it/news/politica/lordine-dei-giornalisti-imbavaglia-magdi-allam-laccusa-1047237.html), e che “qualcuno” abbia impugnato il provvedimento di archiviazione (datato 11 dicembre 2013) di fronte al Consiglio nazionale di disciplina (presieduto dal pubblicista sestese novantenne Rino Felappi). Questo “qualcuno” può essere solo, per legge, il Pg presso la Corte d'Appello di Roma. Iacopino e Allam non ne hanno fatto cenno. L'impugnazione, racconta Maria Teresa Conti, è stata fatta, invece, il 19 febbraio 2014 dall'avvocato Luca Bauccio (difensore dell'Associazione "Media&diritto” e dell'Ucoii-Unione delle comunità islamiche d'Italia, ndr). Lo stesso avvocato Bauccio aveva presentato nel giugno 2012 l'esposto disciplinare poi archiviato dal Ctd del Lazio). Il nuovo regolamento dei procedimenti di disciplina fa “venir meno la possibilità in capo all’esponente di proporre ricorso contro la delibera di archiviazione ovvero di proscioglimento del giornalista adottata dal Consiglio di disciplina territoriale” (in http://www.odg.it/content/vigore-il-nuovo-regolamento-di-disciplina-del-cnog e anche in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14324). Bisogna chiarìre in fretta questo punto che potrebbe nascondere un abnorne errore del Consiglio nazionale di disciplina. E' possibile che il Consiglio nazionale di disciplinare non abbia cestinato l'impugnazione illegittima e che abbia, invece, avviato illecitamente una istruttoria sul ricorso contro l'assoluzione di Allam? Indubbiamente è molto triste ammettere che il “caso Allam” sia solo una bufala estiva dovuta a una distrazione o dimenticanza. E bisogna anche ammettere che se i fatti raccontati dalla collega Conti sono veri e sono veri, l'Ordine ne esce con l'immagine deturpata per sempre. La mancanza di professionalità dei giudici disciplinari appare macroscopica. Esiste ancora la vigilanza del Ministero della Giustizia?


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In vigore il nuovo regolamento in materia di ricorsi innanzi al Consiglio nazionale di disciplina. Si legge nel sito del Cnog: “Si è così portata a definitivo compimento la parte della riforma degli ordinamenti professionali di cui al D.P.R. 137/2012 che ha distinto le funzioni amministrative dalle funzioni disciplinari, attribuendo quest'ultime ad appositi organi”.


Roma, 1 aprile 2014. Con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 31.03.2014, il nuovo regolamento dei procedimenti di disciplina del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti è entrato in vigore. La nuova disciplina, deliberata dal CNOG il 21 gennaio scorso ed approvata con Decreto Ministeriale del 21 febbraio 2014, ha definitivamente superato le precedenti disposizioni contenute nel D.M. degli affari di competenza del CNOG che regolamentavano anche la parte disciplinare ora affidata al Consiglio nazionale di disciplina; si è così portata a definitivo compimento la parte della riforma degli ordinamenti professionali di cui al D.P.R. 137/2012 che ha distinto le funzioni amministrative dalle funzioni disciplinari, attribuendo quest'ultime ad appositi organi. Tra le novità più rilevanti, il venir meno della possibilità in capo all’esponente di proporre ricorso contro la delibera di archiviazione ovvero di proscioglimento del giornalista adottata dal Consiglio di disciplina territoriale, che era stata prevista dall’art. 40 del D.D. 18 luglio 2003 non più applicabile. Con il nuovo testo, al Consiglio di disciplina nazionale possono essere sottoposti solo i ricorsi presentati dall'interessato e dal Procuratore Generale competente. Rispetto al passato, poi, il ricorso va presentato direttamente al Consiglio di disciplina Nazionale mentre sono confermate le norme sui contributi istruttori, per cui la verifica sulla loro regolarità, ivi compreso quello di spettanza del Consiglio Regionale dell'Ordine, verrà effettuata dal Consiglio Nazionale. Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Consiglio di disciplina Nazionale per trenta giorni. E’ stata, infine, prevista la sospensione dei termini di presentazione dei ricorsi disciplinari nel periodo estivo: essi, infatti, restano sospesi dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno ai sensi della legge 742/1969. (In http://www.odg.it/content/vigore-il-nuovo-regolamento-di-disciplina-del-cnog e anche in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=14324).


 


 


 





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