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CASO ALLAM. PARLA FRANCO ABRUZZO. «II processo a Magdi va chiuso subito». L’ex presidente dei giornalisti lombardi: «Procedimento disciplinare da archiviare. L'unico titolare a chiedere la riforma dell'archiviazione disposta dal Consiglio territoriale del Lazio è il procuratore generale (che non ha agito, ndr)». IN CODA il duello Abruzzo/Iacopino.

di Mariateresa Conti
Il Giornale 31.8.2014

Il procedimento per «islamofobia» contro Magdi Cristiano Allam aperto dal Consiglio nazionale di disciplina dell'Ordine dei giornalisti per alcuni articoli pubblicatì sul Giomale il 22 aprile e il 5 dicembre del 2011, va chiuso subito. Anzi, avrebbe dovuto essere rigettato. Perché il nuovo regolamento sulla trattazione dei ricorsi prescrive che sia il procuratore generale a impugnare le sentenze di proscioglimento o di archiviazione. Il che è proprio quello che non è avvenuto in questo caso, visto che il Consiglio di disciplina del Lazio aveva archiviato la vicenda, l'11 dicembre del 2013. Parola del presidente « storico» dei giornalisti della Lombardia, Franco Abruzzo - ha guidato l'Ordine lombardo per oltre 18 anni - nonché esperto di normative e leggi: «Quel ricorso -afferma- era irricevibile. L'unico titolare a chiedere la riforma dell'archiviazione disposta dal Consiglio territoriale del Lazio era il procuratore generale. il caso va chiuso subito. È stato un errore madornale». La norma cui Abruzzo si riferisce è il nuovo Regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato con decreto ministeriale il 21 febbraio del 2014 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del ministero della Giustizia lo scorso 31 marzo. La norma dice che titolari del ricorso contro delibere di archiviazione o proscioglimento sono soltanto il procuratore generale competente e l'interessato, dunque il giornalista. Non l'eventuale parte lesa, nel caso Allam l'associazione Medio&diritto rappresentata dall'avvocato Luca Bauccio, che è tra l'altro difensore dell'Ucoii, l'Unione delle comunità islamiche d'Italia. Non solo. La nuova norma, all'articolo 13, prevede il «divieto di reformatio in peius» (revisione in peggio) e l'apertura del procedimento disciplinare contro Allam lo è di per sé, visto che il Lazio aveva archiviato. Lo stesso Regolamento, però, all'articolo 18, prevede che le nuove regole valgano per i procedimenti eccessivi all’entrata in vigore del Regolamento stesso, il 31 marzo 2014. Anzi, prescrive: «Ai procedimenti già introdotti e pendenti alla stessa data si applica il regolamento precedente». E il ricorso contro la decisione sul caso Allam è stato presentato il 19 febbraio 2014, dunque prima. Ma per Abruzzo il problema non sussiste. “Vale -afferma- la norma più favorevole all'imputato, tempus regit actum (il tempo regola l'azione, e cioè vale la legislazione del momento in cui l'atto processuale viene celebrato, ndr). Non c'è alcun dubbio, non si possono fare errori così, per me il caso è chiuso. I regolamenti non possono essere in contrasto con le leggi di riferimento. Il Consiglio nazionale di disciplina non avrebbe dovuto decidere, la legge non glielo consentiva. È assurdo, quando io ero presidente mi sforzavo di trovare norme favorevoli ai colleghi, con Allam è avvenuto il contrario. Credo comunque che, con un po' di buon senso, l'Ordine  (inteso come Consiglio di disciplina) possa risolvere il caso». Abruzzo ha espresso la sua posizione anche sul suo sito. E il presidente dell'Ordine Enzo Iacopino ha replicato con una lettera, pubblicata su Facebook, in cui richiama l'articolo 18 del Regolamento: “Un ostacolo – scrive -  che neanche Marcello Fiasconaro (quanto sono vecchio!) primatista del mondo sugli 800 metri sarebbe riuscito a superare tra il 1973 e il 1976, ai tempi d'oro: suoi e nostri, miei e tuoi». C'è però una strana coincidenza. Due giorni fa, con una nota pubblicata in apertura del sito dell'Ordine dei giornalisti, si replicava alle polemiche sollevate dal caso Allam ricordando il caso di un giornalista lombardo sanzionato per antisemitismo: quando il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giomalisti (allora competente in materia disciplinare) respinse il ricorso presentato dal direttore di un giornale lombardo che era stato sospeso per due mesi dall'esercizio dell'attività professionale per avere pubblicato scritti ed articoli ritenuti di chiaro carattere antisemita». Proprio la vicenda su cui si basa il ricorso in appello che l'avvocato Bauccio ha presentato contro Allam al Consiglio di disciplina nazionale, e che il Consiglio ha accolto ritenendolo «non manifestamente infondato». Lo rivela, su Facebook, lo stesso avvocato Bauccio: «Solo poco tempo fa - scrive nel suo lungo post - il direttore di un giornale di Mantova fu sanzionato - giustamente - per aver scritto in un articolo che gli ebrei erano "rompicoglioni" e che se avevano subito nel corso della storia tutte quelle persecuzioni un motivo doveva pur esserci. Sappiate dunque che il mio ricorso si è fondato proprio su quella decisione». Proprio quella richiamata nella nota pubblicata sul sito dell'Ordine dei giornalisti. Intanto Allam prepara la sua autodifesa, da presentare entro il 30 settembre.
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2. CASO MAGDI CRISTIANO ALLAM. REPLICA DI ENZO IACOPINO (PRESIDENTE DELL'ORDINE NAZIONALE DEI GIORNALISTI) all'articolo di Franco Abruzzo: “Ora so, caro Franco, che potremmo intavolare una dottissima (e noiosissima) discussione sul "favor rei". Pensa alla fatica di spiegarne il significato anche a quanti - pur con ruoli negli organismi - confondono il Cnog con il Consiglio nazionale di disciplina. Nel nuovo regolamento, all’art.18, è espressamente scritto: “Il presente regolamento si applica ai procedimenti dinanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale introdotti con ricorso depositato o trasmesso in data successiva alla sua entrata in vigore. Ai procedimenti già introdotti e pendenti alla stessa data si applica il regolamento precedente”. CONTROREPLICA DI FRANCO ABRUZZO: “L'ordinamento giuridico prevede appunto che al “reo” si applichi la norma più favorevole, quella che in questo caso esclude l'impugnazione (ad opera di una associazione privata) della delibera del giudice di primo grado che ha assolto Allam. Il favor rei è un principio che, per la Corte europea dei diritti dell’uomo, ha il rango di vero e proprio diritto fondamentale”. Va precisato anche che, secondo il nuovo regolamento, i non-giornalisti non hanno il potere di impugnazione. La vicenda è complessa: Iacopino non può liquidarla con battute. IN CODA l'articolo di Franco Abruzzo. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15405





1.CASO MAGDI CRISTIANO ALLAM. Franco Abruzzo pone alcune domande al Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti: è assodato che il giornalista sia stato assolto in primo grado. Il diritto di proporre ricorso spetta solo al Pg di Roma, ma non a chi (Il legale dell'Ucoii-Unione delle comunità islamiche d'Italia) ha presentato l'esposto contro lo stesso Allam. E' un passaggio/cardine consacrato in un comunicato solenne (1 aprile 2014) dell'Ordine nazionale (il testo è in coda). Il nuovo regolamento dei procedimenti di disciplina fa “venir meno la possibilità in capo all’esponente di proporre ricorso contro la delibera di archiviazione ovvero di proscioglimento del giornalista adottata dal Consiglio di disciplina territoriale”. Bisogna chiarìre questo punto che potrebbe nascondere un abnorne errore del Consiglio nazionale di disciplina. Se i fatti sono questi, il “caso Allam” non esiste, anzi è una bufala che discredita l'Ordine. Chi si scuserà con Allam? Iacopino o Felappi? E' ancora utile un Ordine che incorre in errori madornali?Esiste ancora la vigilanza del Ministero della Giustizia? /di FRANCO ABRUZZO/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15404





 







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