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BLOCCO DELLA PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI: é incostituzionale secondo due ordinanze della Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna. Ritenuti violati i principi di uguaglianza, di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione anche differita, della garanzia previdenziale, della capacità contributiva e del concorso di tutti i cittadini alle spese pubbliche, sanciti dagli articoli 3, 36, 38, 53, nonché dall'art. 117, primo comma, della Carta repubblicana per violazione di obblighi internazionali derivanti dalla CEDU-Convenzione europea dei diritti dell'Uomo (art. 6, diritto dell'individuo alla libertà e alla sicurezza; art. 21, diritto di non discriminazione, che include anche quella fondata sul «patrimonio»; art. 25, diritto degli anziani, di condurre una vita dignitosa e indipendente; art. 33, diritto alla protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale; art. 34, diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali). Analoghe ordinanze in precedenza dal Tribunale civile di Palermo e dalla Corte dei Conti della Liguria. IN ALLEGATO LE DUE ORDINANZE.

di Pierluigi Roesler Franz-Presidente del Gruppo Romano Giornalisti Pensionati

Bologna, 2 ottobre 2014. E' una notizia di grande interesse per centinaia di migliaia di pensionati pubblici e privati. Due nuove eccezioni di incostituzionalità del blocco della perequazione delle pensioni superiori a 3 volte il minimo INPS per il biennio 2012-2013 (ma implicitamente anche per il successivo triennio 2014-2016), deciso dal Parlamento nella legge n. 211 del 2011 sono state sollevate dalla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, in quanto il mancato adeguamento delle pensioni equivale sostanzialmente ad una loro decurtazione in termini reali con effetti permanenti ancorché il blocco sia formalmente temporaneo poiché non é previsto alcun meccanismo di  recupero. Accogliendo le tesi del professor Rolando Pini e dell'avvocato Giovanni Sciacca per conto di dieci pensionati INPS, il giudice Marco Pieroni si é rivolto all'Alta Corte, ritenendo violati i principi di uguaglianza, di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione anche differita, della garanzia previdenziale, della capacità contributiva e del concorso di tutti i cittadini alle spese pubbliche, sanciti dagli articoli 3, 36, 38, 53, nonché dall'art. 117,  primo  comma, della Carta repubblicana per violazione della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo (art.  6, diritto dell'individuo alla libertà e alla sicurezza; art. 21, diritto di non discriminazione, che include anche quella fondata sul «patrimonio»; art. 25, diritto degli anziani, di condurre una vita dignitosa e indipendente; art. 33, diritto alla protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale; art. 34, diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali), come anche  interpretata  dalla  Corte  di  Strasburgo. Le due articolate ordinanze della Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna, pubblicate ieri sulla Gazzetta Ufficiale, saranno esaminate dai giudici di palazzo della Consulta tra alcuni mesi assieme a quelle in parte analoghe già pendenti del tribunale del lavoro di Palermo (inhttp://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13203) e della Corte dei Conti della Liguria (in  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15280)








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