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Contributi previdenziali figurativi per la maternità e l’allattamento: é una normativa poco conosciuta soprattutto per le maternità anteriori all'inizio del lavoro. La legge individua le circostanze nelle quali i contributi figurativi possono essere accreditati (dall’Inps o dalle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria come l’Inpgi), d’ufficio o su domanda, senza alcun costo per il lavoratore. IN CODA la normativa.


In alcuni periodi in cui il lavoratore non può svolgere la normale attività lavorativa (per malattia, maternità, disoccupazione, cassa integrazione ecc.), viene meno, per il datore di lavoro, l’obbligo di versare i relativi contributi previdenziali. Per garantire comunque ai lavoratori la continuazione del rapporto assicurativo per il futuro, la legge prevede l’accredito, a carico dell’ente previdenziale, di appositi contributi che vengono chiamati “figurativi”.


I contributi figurativi sono contributi “fittizi” (cioè non versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore) che tuttavia vengono effettivamente accreditati dall’Inps sul conto assicurativo del lavoratore per i periodi in cui si è verificata una interruzione o una riduzione dell’attività lavorativa e di conseguenza non c’è stato il versamento dei contributi obbligatori da parte del datore di lavoro.


La legge individua le circostanze nelle quali i contributi figurativi possono essere accreditati, d’ufficio o su domanda, senza alcun costo per il lavoratore. Le principali situazioni che si possono verificare sono le seguenti:


1.Maternità: la lavoratrice ha diritto all’accredito della contribuzione figurativa per il periodo in cui si assenta dal lavoro per partorire (grosso modo 5 mesi, ndr).


2.Disoccupazione: il lavoratore ha diritto all’accredito della contribuzione figurativa per i periodi in cui riscuote l’indennità di disoccupazione.


3.Cassa integrazione: è coperto il periodo concesso per la sospensione totale dal lavoro o per lavoro ad orario ridotto.


4.Mobilità: il lavoratore ha diritto all’accredito della contribuzione figurativa per i periodi in cui riscuote l’indennità di mobilità.


5.Contratti di solidarietà: si tratta di strumenti utilizzati dalle imprese che prevedono una riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione allo scopo di evitare i licenziamenti. I contributi figurativi sono riconosciuti sulla retribuzione persa dai lavoratori a seguito della stipula di questi contratti. La contribuzione è riconosciuta per tutta la durata del contratto di solidarietà.


6.Attività svolta in progetti di lavoro socialmente utili (LSU): coloro che sono impiegati in lavori socialmente utili o in lavori di pubblica utilità hanno diritto all’accredito dei contributi figurativi per tutto il periodo in cui svolgono tali attività.


7.Calamità naturali: si tratta di un beneficio concesso a coloro che sono rimasti senza lavoro a seguito di calamità naturali (alluvioni, terremoti ecc.). I contributi figurativi sono riconosciuti per i periodi durante i quali i disoccupati, residenti nei comuni colpiti, hanno riscosso le indennità speciali previste da appositi decreti ministeriali. (www.inps.it)



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DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. (GU n.96 del 26-4-2001 - Suppl. Ordinario n. 93) - Entrato in vigore il 27-4-2001.
 Art. 25.  Trattamento previdenziale   (decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, commi 1, 4, 6)
1. Per i periodi di congedo di maternità, non é richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa  ai  fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.
2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme  di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria  per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro.  La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui  all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia  ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.
                                                               Nota all'art. 25, comma 2:
- La legge 23 aprile 1981, n. 155, recante "Adeguamento delle  strutture  e  delle  procedure per la liquidazione urgente   delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica", é  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114  del 27 aprile 1981, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 8 e' il seguente:
"Art.  8 (Contributi figurativi). - Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore é  determinato sulla media delle retribuzioni  settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza  della pensione, nel periodo compreso  sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in  base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione
figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.
Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente é determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale  risultino percepite retribuzioni in costanza  di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale   obbligatoria il valore retributivo  da  attribuire é determinato con riferimento
alla retribuzione percepita nell'anno  solare in cui ha inizio l'assicurazione.
Qualora  in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione   della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare é determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna  settimana a retribuzione ridotta é integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi.
I periodi di sospensione, per i quali é ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione  per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti  e per la determinazione della sua misura.  Per detti periodi il contributo figurativo é  calcolato sulla base della retribuzione cui é riferita l'integrazione salariale.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativamente ai  periodi  di sospensione e di riduzione  d'orario,  per i quali e' ammessa l'integrazione salariale,  sono versate, a carico della cassa integrazione guadagni, al fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a  fornire  i  dati necessari  per  il calcolo dei valori retributivi di cui ai precedenti  commi secondo criteri e modalita' stabiliti dal consiglio  di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Per  gli  operai  agricoli  dipendenti,  ai  fini della determinazione  dei requisiti contributivi per il diritto a pensione e per il calcolo  della  retribuzione  annua pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa é pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per
ciascuna giornata é quella determinata ai sensi dell'art. 28  del  decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per l'anno  solare  in cui si collocano i periodi riconosciuti figurativamente.
In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate della retribuzione  della  categoria  e  qualifica  professionale posseduta  dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa  e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica  salariale  e di carriera della stessa categoria e qualifica.  Per  i  lavoratori collocati in aspettativa che
non  abbiano regolato mediante specifiche normative interne o  contrattuali  il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate  dai  contratti  nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.
Restano  ferme  in  materia le disposizioni dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.
Le   disposizioni   di  cui  al  presente  articolo  si applicano anche per il trasferimento dei contributi figurativi ad altri enti previdenziali per  richieste presentate  dai  lavoratori  dopo l'entrata in vigore della presente legge.".
                                
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