In alcuni periodi in cui il lavoratore non può svolgere la normale attività lavorativa (per malattia, maternità, disoccupazione, cassa integrazione ecc.), viene meno, per il datore di lavoro, l’obbligo di versare i relativi contributi previdenziali. Per garantire comunque ai lavoratori la continuazione del rapporto assicurativo per il futuro, la legge prevede l’accredito, a carico dell’ente previdenziale, di appositi contributi che vengono chiamati “figurativi”.
I contributi figurativi sono contributi “fittizi” (cioè non versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore) che tuttavia vengono effettivamente accreditati dall’Inps sul conto assicurativo del lavoratore per i periodi in cui si è verificata una interruzione o una riduzione dell’attività lavorativa e di conseguenza non c’è stato il versamento dei contributi obbligatori da parte del datore di lavoro.
La legge individua le circostanze nelle quali i contributi figurativi possono essere accreditati, d’ufficio o su domanda, senza alcun costo per il lavoratore. Le principali situazioni che si possono verificare sono le seguenti:
1.Maternità: la lavoratrice ha diritto all’accredito della contribuzione figurativa per il periodo in cui si assenta dal lavoro per partorire (grosso modo 5 mesi, ndr).
2.Disoccupazione: il lavoratore ha diritto all’accredito della contribuzione figurativa per i periodi in cui riscuote l’indennità di disoccupazione.
3.Cassa integrazione: è coperto il periodo concesso per la sospensione totale dal lavoro o per lavoro ad orario ridotto.
4.Mobilità: il lavoratore ha diritto all’accredito della contribuzione figurativa per i periodi in cui riscuote l’indennità di mobilità.
5.Contratti di solidarietà: si tratta di strumenti utilizzati dalle imprese che prevedono una riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione allo scopo di evitare i licenziamenti. I contributi figurativi sono riconosciuti sulla retribuzione persa dai lavoratori a seguito della stipula di questi contratti. La contribuzione è riconosciuta per tutta la durata del contratto di solidarietà.
6.Attività svolta in progetti di lavoro socialmente utili (LSU): coloro che sono impiegati in lavori socialmente utili o in lavori di pubblica utilità hanno diritto all’accredito dei contributi figurativi per tutto il periodo in cui svolgono tali attività.
7.Calamità naturali: si tratta di un beneficio concesso a coloro che sono rimasti senza lavoro a seguito di calamità naturali (alluvioni, terremoti ecc.). I contributi figurativi sono riconosciuti per i periodi durante i quali i disoccupati, residenti nei comuni colpiti, hanno riscosso le indennità speciali previste da appositi decreti ministeriali. (www.inps.it)
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. (GU n.96 del 26-4-2001 - Suppl. Ordinario n. 93) - Entrato in vigore il 27-4-2001.
Art. 25. Trattamento previdenziale (decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, commi 1, 4, 6)
1. Per i periodi di congedo di maternità, non é richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.
2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.
Nota all'art. 25, comma 2:
- La legge 23 aprile 1981, n. 155, recante "Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica", é pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 27 aprile 1981, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 8 e' il seguente:
"Art. 8 (Contributi figurativi). - Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore é determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione
figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.
Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente é determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire é determinato con riferimento
alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione.
Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare é determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta é integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi.
I periodi di sospensione, per i quali é ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo é calcolato sulla base della retribuzione cui é riferita l'integrazione salariale.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativamente ai periodi di sospensione e di riduzione d'orario, per i quali e' ammessa l'integrazione salariale, sono versate, a carico della cassa integrazione guadagni, al fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Il datore di lavoro e' tenuto a fornire i dati necessari per il calcolo dei valori retributivi di cui ai precedenti commi secondo criteri e modalita' stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Per gli operai agricoli dipendenti, ai fini della determinazione dei requisiti contributivi per il diritto a pensione e per il calcolo della retribuzione annua pensionabile ciascuna settimana di contribuzione figurativa é pari a sei giornate. La retribuzione da calcolare per
ciascuna giornata é quella determinata ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per l'anno solare in cui si collocano i periodi riconosciuti figurativamente.
In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate della retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in aspettativa che
non abbiano regolato mediante specifiche normative interne o contrattuali il trattamento economico del personale, si prendono in considerazione ai fini predetti le retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.
Restano ferme in materia le disposizioni dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, e della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per il trasferimento dei contributi figurativi ad altri enti previdenziali per richieste presentate dai lavoratori dopo l'entrata in vigore della presente legge.".
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx