Roma, 29 ottobre 2014. L'Aula del Senato dà il via libera al ddl sulla diffamazione con 170 “sì”, 10 “no”, 47 gli astenuti. Il testo torna ora alla Camera per il via libera definitivo. La nota distintiva del disegno di legge sulla diffamazione, di cui l'Europa sollecita da tempo la modifica della normativa esistente in Italia, è l'eliminazione della pena detentiva a carico del giornalista. Estende inoltre l'applicazione della legge sulla stampa anche alle testate giornalistiche on line e radiotelevisive, modifica la disciplina della rettifica. Ma alcune importanti modifiche sono state introdotte nel corso del passaggio al Senato del provvedimento, come ad esempio la possibilità per il giudice di chiedere un risarcimento in via equitativa per chi è convenuto a giudizio in caso di querele temerarie sia in caso di diffamazione a mezzo stampa che a mezzo radio-televisivo. La novità, introdotta grazie ad un emendamento a firma del senatore Pd, Felice Casson, poi modificata in una formula più morbida che addolcisce l'effetto ma mantiene fermo il principio, è un passo molto significativo nella nostra normativa, volto a frenare il ricorso a tale strumento fortemente penalizzante per la parte più debole. Altra novità riguarda la riformulazione di quanti previsto sulla pena accessoria dell'interdizione in caso di recidiva, mentre anche le testate giornalistiche on line regolarmente registrate potranno essere soggette a multe fino a un massimo di 50 mila euro “se c'è l'attribuzione di un fatto determinato e se c'è la consapevolezza della falsità del fatto”. Nel resoconto stenografico del Senato si legge: “L'articolo 1 estende l'ambito di applicazione della legge sulla stampa sia alle testate giornalistiche on-line sia a quelle radiotelevisive; modifica la disciplina della rettifica; ridefinisce le sanzioni relative alla diffamazione a mezzo stampa eliminando la pena della reclusione. L'articolo 2 disciplina la responsabilità del direttore del quotidiano o di altro mezzo di diffusione, se il delitto è conseguente alla violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. Elimina inoltre la pena della reclusione per l'ingiuria, prevedendo la sanzione della multa fino ad un massimo di 5.000 euro. L'articolo 3, introdotto dalla Commissione, reca ulteriori misure a tutela del soggetto diffamato, prevedendo l'eliminazione da siti internet e motori di ricerca di contenuti diffamatori o dati personali trattati in violazione di legge. L'articolo 4 introduce una sanzione in caso di lite temeraria. L'articolo 5 estende la disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicisti iscritti all'albo”. Il Senato si è spaccato in due bocciando nella serata del 28 ottobre con 114 voti pari e 12 astenuti (che alla fine si rivelati decisivi) la proposta dei senatori Falanga, Bonfrisco e Zin, che in caso di articolo diffamatorio in rete prevedeva la competenza alternativa del giudice del luogo di registrazione della testata on line (come, invece, avviene oggi per i giornali cartacei, le agenzie di stampa, radio e tv) o quella del giudice del luogo di residenza della persona offesa. Successivamente la relatrice Filippin, vista l'imprevista divisione dell’Aula, ha ritirato l’emendamento ritenendo che la riforma della diffamazione fosse molto importante e dovesse essere quindi condivisa al massimo da tutti i senatori. Proviamo a tracciare una breve sintesi del provvedimento, analizzandone gli elementi salienti:
STOP AL CARCERE PER I GIORNALISTI - E’, forse, la novità principale del provvedimento che sostituisce, per chi diffama a mezzo stampa, la pena detentiva con una sanzione pecuniaria fino a 10mila euro. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, la multa va dai 10 ai 50mila euro. La rettifica, se conforme a quanto prevede il testo, sarà valutata dal giudice come causa di non punibilità sia per il direttore responsabile sia per l’autore dell’offesa. L’interdizione da uno a sei mesi dalla professione, con un emendamento approvato oggi in Aula, è prevista solo nei casi di recidiva reiterata.
RETTIFICA - Il direttore o, comunque, il responsabile deve pubblicarla gratuitamente, entro due giorni dalla ricezione della richiesta, senza risposta, senza commento e senza titolo e menzionando titolo, data e autore dell’articolo da rettificare. L’obbligo di rettifica vale per quotidiani, periodici, agenzie di stampa, nonché nelle testate giornalistiche online, che invieranno la rettifica agli utenti che hanno avuto accesso alla notizia cui si riferiscono. La rettifica non va pubblicata se hanno contenuto suscettibile di incriminazione penale o se sono documentalmente false.
DIRITTO ALL’OBLIO - Fermo restando la rettifica, l’interessato può chiedere ai siti internet e ai motori di ricerca l’eliminazione dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione della legge. In caso di rifiuto lo stesso può chiedere al giudice di ordinare la rimozione.
QUERELE TEMERARIE - Tra gli emendamenti approvati oggi anche quello che scoraggia le querele temerarie. La modifica, a firma di Felice Casson e sul quale la relatrice Rosanna Filippin (Pd) ha chiesto e ottenuto una riformulazione prevede che, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza di rigetto, possa condannare al pagamento di una somma (non specificata) in via equitativa chi ha agito in malafede o con colpa grave. Ugualmente, il giudice può condannare ad un risarcimento “equitativo” il querelante, se risulta la temerarietà della querela.
RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE - Fuori dei casi di concorso con l’autore del servizio, il direttore o il suo vice non rispondono più “a titolo di colpa”, a meno che il delitto non sia conseguente alla violazione dei doveri di vigilanza della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo, mentre è esclusa la pena accessoria dell’interdizione dalla professione. Viene precisato, inoltre, che direttore e vice direttore responsabile rispondono di quanto pubblicato senza firma. (Asca, Adnkronos e Giornalisti Italia)
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DICHIARAZIONE DI ENZO IACOPINO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI, SULLA LEGGE SULLA DIFFAMAZIONE APPROVATA OGGI DAL SENATO: “UNA LEGGE VERGOGNA E INTIMIDATORIA. LASCIA L’ULTIMA PAROLA AI LADRI, AI CORROTTI DI TURNO, AI MAFIOSI DI OGNI LATITUDINE”. - Roma, 29 ottobre 2014. "Il Senato della Repubblica – secondo Enzo Iacopino presidente dell’Ordine nazionale dei Giornalisti - ha perso la grande occasione di tutelare il diritto dei cittadini ad avere una informazione libera, rispettosa della verità e delle persone. Si è limitato, per non incorrere nelle sanzioni dell'Europa, ad eliminare il carcere per i giornalisti. Ma l'insieme delle norme mantiene tutto l'effetto intimidatorio con la previsione di una sanzione che può arrivare a 10.000 euro in caso di un errore. L'equivalente del compenso di 1.000 o più articoli per migliaia di giornalisti. Come si tuteli in questo modo la libertà dell'informazione è un mistero che solo le tortuosità della politica possono tentare di spiegare. Come si tuteli il diritto dei cittadini alla verità, prevedendo un obbligo di rettifica senza alcun commento da parte dell'autore dell'articolo, è un altro mistero: i ladri, i corrotti di turno, i mafiosi di ogni latitudine avranno la possibilità di suggestionare l'opinione pubblica con la loro ultima parola. Il giornalista dovrà tacere, limitandosi a fare da cassa di risonanza alla loro "verità". Una vergogna". (www.odg.it)
.GUIDO COLUMBA (UNCI): IL TESTO DEL SENATO NON È IL TOCCASANA. - Roma, 29 ottobre 2014. Con 170 sì, 10 no e 47 astenuti il Senato ha approvato stamani il ddl sulla diffamazione che deve adesso tornare alla Camera, la quale l’aveva approvato in prima lettura un anno fa. Il testo approvato dai senatori introduce miglioramenti rispetto a quello di Montecitorio, ma non costituisce il toccasana per risolvere un problema che i politici hanno cavalcato, ampliandolo a dismisura, per ottenere una rivalsa sui giornalisti colpevoli di rivelare i loro intrighi e le loro malefatte. Il ddl approvato oggi, ad esempio, dispone che le rettifiche siano pubblicate “senza, commento, senza risposta e senza titolo” purchè “non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false”. Come e chi stabilisce che le rettifiche siano o meno “documentalmente false” il ddl non lo dice. Ma dice che la rettifica può essere chiesta da chi ritenga che gli siano stati attribuiti “pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità”. Dice cioè che la rettifica può essere chiesta senza che sia reale o accertato il comportamento del giornalista che si vuole sanzionare. Nessun cenno al fatto che la rettifica pubblicata, correggendo l’errore, deve evitare ulteriori passi. Nel ddl è stata abolita la pena del carcere per i giornalisti, ma ampliate le sanzioni pecuniarie: multe fino a 10 mila euro e se c’era la consapevolezza di diffondere una notizia non veritiera multe sino a 50 mila euro. Norme restrittive anche per il web, le cui testate giornalistiche sono state equiparate a quelle della carta stampata, e quindi passibili di multe fino a 50 mila euro, chi si ritiene diffamato "può chiedere l'eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali".Un testo, in definitiva, che non può chiudere in questo modo la questione della diffamazione e che dovrà richiedere un ulteriore sforzo migliorativo dei deputati. (Unci)
.FELICE CASSON: “NEL DDL LUCI E OMBRE, NEGATIVA LA DISCIPLINA DELLA RETTIFICA. IMPIANTO RIGIDO CHE LIMITA POTENZIALMENTE IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE”. - Roma, 29 ottobre 2014. «Nel testo norme positive insieme ad altre negative. Per la prima volta punite le querele e le lite temerarie. Per la depenalizzazione la battaglia continuerà. Il Senato ha perso un'ottima occasione per redigere un'ottima legge sulla diffamazione». Lo ha detto il senatore del Pd Felice Casson, vice presidente della commissione Giustizia, in un'intervista al sito Ossigeno per l'Informazione. «È certamente positivo -ha aggiunto- che finalmente venga eliminata la previsione del carcere per i giornalisti, così come appare positivo che per la prima volta siano state introdotte nel nostro ordinamento norme volte a impedire e punire le liti temerarie e le querele temerarie». «Ciò che non convince -prosegue- è l'impostazione impressa al regime della rettifica, troppo rigido e potenzialmente limitativo del diritto all'informazione». Quanto alle nuove norme per l'on line ha sottolineato che «l'intero settore relativo alle eventuali diffamazioni compiute attraverso testate web o blog è ancora da migliorare. Anzi, quest'ultimo settore avrebbe meritato valutazioni autonome e specifiche, considerata la sua complessità». (Adnkronos)
.FILIPPIN (PD): “TESTO EQUILIBRATO, INFORMAZIONE MIGLIORERÀ. ELIMINATA PENA DETENTIVA, NO A QUERELE TEMERARIE” - Roma, 29 ottobre 2014. «L'obiettivo principale di questo disegno di legge è l'eliminazione della pena detentiva per i giornalisti responsabili del reato di diffamazione, richiesta che ci è stata manifestata in tutti i modi da parte dell'Europa, che considera ormai questa punizione arcaica e non più rispondente ai diritti di opinione e di informazione esistenti nel mondo reale». Lo dice la senatrice del Pd Rosanna Filippin, relatrice al ddl sulla diffamazione appena approvato dal Senato. «La pena detentiva -prosegue- viene sostituita con una pena pecuniaria e su questo sono state espresse critiche. Ricordo a tutti, però, che la pena pecuniaria prevista nel testo prevede un massimo di diecimila euro, senza indicare un importo minimo di partenza. La determinazione della pena pecuniaria è lasciata alla discrezione del giudice, che dovrà calcolarla sulla base della diffusione della notizia e delle conseguenze che essa ha avuto». «Quanto alla rettifica -spiega la senatrice- essa è prevista senza risposta, senza commento e senza titolo. È vero, è pesante come conseguenza, ma la rettifica fatta ai sensi di questo testo consente una condizione di non punibilità. Inoltre, abbiamo escluso l'obbligo di rettifica in caso che questa contenga affermazioni documentalmente false. Ed abbiamo equilibrato il testo inserendo, per la prima volta e con molte difficoltà, la punizione per la querela o lite temeraria». «ll disegno di legge -continua Filippin- estende l'applicazione della diffamazione a mezzo stampa non solo alle testate giornalistiche cartacee, ma anche ai mezzi radiotelevisivi e alle testate giornalistiche online, registrate ai sensi dell'articolo 5 della legge sulla stampa. Poi abbiamo l'articolo 3, concernente il diritto all'oblio, inserito per la prima volta nel nostro ordinamento». «Un cittadino ha diritto prima o poi di chiedere a un motore di ricerca la cancellazione di una notizia non più rispondente al vero oppure agganciata o nata tanti anni fa? Questa è la questione. Tutto ciò avviene attraverso il vaglio di un giudice. Sono convinta - conclude Filippin - che questo disegno di legge migliorerà il mondo dell'informazione e che abbiamo fatto un buon servizio a questo Paese e alla sua stampa». (Adnkronos)
.ROSARIA CAPACCHIONE (PD): “NO AL CARCERE PER I GIORNALISTI, STOP AI MESTATORI”. - Roma, 29 ottobre 2014. «Ci sono giornalisti, in numero statisticamente irrilevante, diciamo alcune decine, che utilizzano scientificamente notizie di dubbia provenienza, di scarsa attendibilità ma di chiarissima funzione allo scopo preordinato di diffamare l'avversario politico o concorrente imprenditoriale proprio o di chi ha fornito quelle false informazioni. Questi sono i mestatori. E ci sono giornalisti, la stragrande maggioranza dei 100.000 iscritti all'ordine professionale, che lavorano in condizioni sempre più precarie, sottopagati o non pagati affatto. Con questa legge si intende colpire i mestatori, fissando per tutti gli altri regole certe cancellando il carcere per i giornalisti». Lo ha detto Rosaria Capacchione in dichiarazione di voto per il Pd sul ddl diffamazione. «Siamo intervenuti -ha aggiunto- con sostanziali modifiche sul testo approvato dalla Camera, mitigando l'entità delle sanzioni pecuniarie, introducendo la possibilità della replica nella rettifica, qualora essa contenga elementi di falsità documentabile, prevedendo le sanzioni accessorie solo nel caso di recidiva, introducendo - ed era ora - la punizione per chi presenti una querela temeraria a solo scopo censorio: anche questa, vita quotidiana per chi fa seriamente il mestiere di giornalista ed elemento di grave ostacolo, visti i costi di un procedimento giudiziario, all'attività giornalistica di denuncia e di inchiesta, oggi più che mai con la crisi economica che sta mettendo in ginocchio anche testate antiche e prestigiose». «È la migliore delle riforme possibili? -ha concluso Capacchione- Niente affatto, perché molti pregiudizi resistono nei confronti dei giornalisti e della libera stampa e perché la tentazione della censura per via giudiziaria è dura a morire. Molto c'è ancora da fare: dalla depenalizzazione della diffamazione alla tutela del segreto professionale, in linea con le leggi sulla stampa dell'intero mondo occidentale». (Adnkronos)
.M5S: “Chi parla di bavaglio afferma il falso”. - ROMA, 29 ottobre 2014. "L'emendamento del Movimento 5 Stelle in materia di diffamazione a mezzo di testate giornalistiche online, approvato ieri in Aula al Senato, è la naturale e sistematica estensione di una sanzione già prevista dal testo della norma per i contenuti diffamatori che arrivano dai giornali o dalle televisioni, e che deve valere anche quando questi contenuti arrivano dalle testate online regolarmente registrate al Tribunale". Lo afferma Maurizio Buccarella, senatore del Movimento 5 Stelle in Commissione Giustizia. "Non prevedere questa ipotesi - conclude - avrebbe comportato una lacuna giuridica nell'ambito della norma approvata. Chi parla di bavaglio o afferma il falso oppure sostiene che le testate online debbano essere libere di poter diffamare impunemente". (ANSA).
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DIFFAMAZIONE: ecco il testo dei 5 articoli del disegno di legge S. 1119 approvato ieri sera dall'Aula del Senato.
SENATO DELLA REPUBBLICA
Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 340 del 28/10/2014
Presidenza del presidente GRASSO
DISEGNO DI LEGGE S. 1119.
Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.
Art. 1. (Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)
1. All'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, nonché alle testate giornalistiche radiotelevisive».
2. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione: "Rettifica dell'articolo (TITOLO) del (DATA) a firma (AUTORE)", nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o nella stampa o nella testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica»;
b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con la stessa metodologia, visibilità e rilevanza della notizia cui si riferiscono, nonché all'inizio dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e in modo da rendere evidente l'avvenuta modifica. Nel caso in cui la testata giornalistica on line di cui al periodo precedente fornisca un servizio personalizzato, le dichiarazioni o rettifiche sono inviate agli utenti che hanno avuto accesso alla notizia cui si riferiscono»;
c) al terzo comma, dopo le parole: «che ha riportato la notizia cui si riferisce» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, purché non siano documentalmente false»;
d) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177»;
e) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione, anche in versione elettronica, e, in ogni caso, nel proprio sito internet ufficiale, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata nel sito internet e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata. Nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione nel sito internet, la pubblicazione in rettifica deve essere effettuata su un quotidiano a diffusione nazionale»;
f) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto e sesto comma», le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma», le parole: «al pretore» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato»;
g) dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:
«Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva non pubblichi la smentita o la rettifica richiesta. Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o comunque il responsabile è obbligato a pubblicare o ad effettuare la dichiarazione o la rettifica ai sensi del presente articolo;
Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui ai commi precedenti, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma seguente in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni di competenza»;
h) al sesto comma, le parole: «da lire 15.000.000 a lire 25.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 8.000 a euro 16.000».
3. Dopo l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - (Risarcimento del danno).
-- 1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica.
2. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in due anni dalla pubblicazione».
4. L'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è abrogato.
5. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:
«Art. 13. - (Pene per la diffamazione).
- 1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, di testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5 o della radiotelevisione, si applica la pena della multa fino a 10.000 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.
2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, quarto comma, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.
3. Le stesse pene di cui al comma 1 si applicano anche al direttore o al vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5 che, a seguito di richiesta dell'autore della pubblicazione, abbia rifiutato di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8.
4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile della testata giornalistica, anche on line, registrata ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. L'autore dell'offesa è, altresì, non punibile quando abbia chiesto, a norma dell'ottavo comma dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.
5. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.
6. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.
7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596 e 597 del codice penale».
6. All'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa».
Art. 2. (Modifiche al codice penale)
1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 57. - (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione). - Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, risponde a titolo di colpa dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista. Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo periodo, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza di cui al primo periodo.
Il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa nei casi di scritti o diffusioni non firmati».
2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 594. - (Ingiuria). - Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone».
3. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 595. - (Diffamazione). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000.
Se l'offesa è arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in via telematica ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà».
Art. 3 (Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione).
1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.
2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti internet e dai motori di ricerca, delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione.
3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.
«Art. 4. - (Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile)
- 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 96 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
"1-bis. Nei casi di diffamazione commessa col mezzo della stampa o della radiotelevisione, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, può condannare l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del richiedente di una somma in via equitativa."».
- 2. Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis. «Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente: "3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice può condannare il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, ad una somma in via equitativa."».
Art. 5. (Modifica all'articolo 200 del codice di procedura penale)
1. Il comma 3 dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni».