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Stampa

Ecco come cambierebbe la legge sulla stampa n. 47 del 1948 dopo l’odierno voto del Senato sulla riforma della diffamazione in attesa del varo definitivo da parte della Camera. Per facilità di lettura le modifiche sono riportate in rosso.



Art. 1.



                  Definizione di stampa o stampato



  Sono  considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le  riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.



Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, nonché alle testate giornalistiche radiotelevisive.
 



                                 Art. 2.



               Indicazioni obbligatorie sugli stampati



 



  Ogni  stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché  il  nome  e  il  domicilio  dello  stampatore  e, se esiste, dell'editore.



  I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione:



del luogo  e  della  data  della  pubblicazione  del  nome e del domicilio dello stampatore;



del  nome  del  proprietario  e  del  direttore  o vice direttore responsabile.



 All'identità  delle  indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che  contrassegnano  gli  stampati,  deve  corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari.



                              



                           Art. 3.



                       Direttore responsabile



 



 Ogni   giornale   o   altro   periodico  deve  avere  un  direttore responsabile.



Il direttore responsabile  deve  essere  cittadino  italiano  e possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.



Può essere   direttore   responsabile   anche   l'italiano   non appartenente  alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche.



Quando  il  direttore  sia  investito di mandato parlamentare, deve essere  nominato  un  vice  direttore,  che  assume  la  qualità  di responsabile.



Le  disposizioni  della  presente  legge,  concernenti il direttore responsabile, si applicano alla persona che assume la responsabilità ai sensi del comma precedente.



                              Art. 4.



                            Proprietario



 



Per   poter   pubblicare   un   giornale   o  altro  periodico,  il proprietario,   se  cittadino  italiano  residente  in  Italia,  deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.



Se il proprietario é cittadino italiano residente all'estero, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.



Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati dai   comma   precedenti   devono   essere   posseduti   dal  legale rappresentante.



I requisiti medesimi devono essere posseduti anche dalla persona che esercita l'impresa giornalistica,  se  essa  é diversa  dal proprietario.



 



                           Art. 5.



                         Registrazione



 



   Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato   presso   la   cancelleria   del   tribunale,  nella  cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.



Per   la   registrazione   occorre   che   siano  depositati  nella cancelleria:



1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome  e  il  domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica,  se  questa  è diversa  dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;



2)  i  documenti  comprovanti  il possesso dei requisiti indicati negli articoli 3 e 4;



 3) un documento  da  cui  risulti  l'iscrizione  nell'albo  dei giornalisti,  nei  casi  in  cui  questa  sia  richiesta  dalle leggi sull'ordinamento professionale;



4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica.



Il   presidente  del  tribunale  o  un  giudice  da  lui  delegato, verificata  la  regolarità dei  documenti presentati, ordina, entro quindici  giorni,  l'iscrizione  del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.



Il registro è pubblico.



                    



                         Art. 6.



                Dichiarazione dei mutamenti



 



   Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione  prescritta dall'art. 5, deve formare oggetto di nuova, dichiarazione   da  depositarsi,  nelle  forme  ivi  previste,  entro quindici  giorni  dall'avvenuto  mutamento, insieme con gli eventuali documenti.



  L'annotazione del mutamento è eseguita nei modi indicati nel terzo comma dell'art. 5.



  L'obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario o sulla  persona  che esercita, l'impresa giornalistica, se diversa dal proprietario.



                    



                            Art. 7.



           Decadenza della registrazione



 



 L'efficacia,  della  registrazione  cessa  qualora,  entro sei mesi dalla  data di essa, il periodico non sia stato pubblicato, ovvero si sia  verificata  nella  pubblicazione  una,  interruzione di oltre un anno.



                              ART. 8.



                       ((Risposte e rettifiche).



Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione: "Rettifica dell'articolo (TITOLO) del (DATA) a firma (AUTORE)", nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o nella stampa o nella testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica.



Per  i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente  sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta  la  richiesta,  in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.



Per le testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con la stessa metodologia, visibilità e rilevanza della notizia cui si riferiscono, nonché all'inizio dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e in modo da rendere evidente l'avvenuta modifica. Nel caso in cui la testata giornalistica on line di cui al periodo precedente fornisca un servizio personalizzato, le dichiarazioni o rettifiche sono inviate agli utenti che hanno avuto accesso alla notizia cui si riferiscono.



Per  i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate,non  oltre  il  secondo  numero  successivo  alla settimana in cui è pervenuta  la  richiesta,  nella  stessa  pagina  che ha riportato la notizia cui si riferisce purché non siano documentalmente false.



Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.



Le  rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scrittoche   le  ha  determinate  e  devono  essere  pubblicate nella loro interezza,  purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime  caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.



Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione, anche in versione elettronica, e, in ogni caso, nel proprio sito internet ufficiale, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata nel sito internet e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata. Nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione nel sito internet, la pubblicazione in rettifica deve essere effettuata su un quotidiano a diffusione nazionale.



 



Qualora,  trascorso  il termine di cui  al secondo, terzo, quarto e sesto comma, la rettifica  o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione  di  quanto  disposto  dal  secondo,terzo, quarto, quinto e sesto comma,l'autore  della  richiesta  di  rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al giudice, ai sensi  dell'articolo  700  del  codice  di  procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione. Il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato.



Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva non pubblichi la smentita o la rettifica richiesta. Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o comunque il responsabile è obbligato a pubblicare o ad effettuare la dichiarazione o la rettifica ai sensi del presente articolo.



Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui ai commi precedenti, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma seguente in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni di competenza.



La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo  é  punita  con la sanzione amministrativa da euro 8.000 a euro 16.000.



La  sentenza  di  condanna  deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano  o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata".



                                               



                             Art. 9.



               Pubblicazione obbligatoria di sentenze



 



  Nel  pronunciare condanne per reato commesso mediante pubblicazione in  un  periodico,  il  giudice  ordina in ogni caso la pubblicazione della  sentenza,  integralmente o per estratto, nel periodico stesso.



Il  direttore  responsabile  e'  tenuto  a  eseguire gratuitamente la pubblicazione  a  norma  dell'art.  615,  primo  comma, del Codice di procedura penale.



 



                              Art. 10.



                           Giornali murali



 



  Il  giornale murale, che abbia un titolo e una normale periodicita' di  pubblicazione,  anche  se in parte manoscritto, e' regolato dalle disposizioni della presente legge.



  Nel  caso  di  giornale  murale a copia unica, e' sufficiente, agli effetti  della  legge  2  febbraio  1939, n. 374, che sia dato avviso della affissione all'autorita' di pubblica sicurezza.



  L'inosservanza di questa norma e' punita ai sensi dell'art. 650 del Codice penale.



  I giornali murali sono esenti da ogni gravame fiscale.



                                             



 



                               Art. 11.



 



  Per  i  reati  commessi  col  mezzo  della  stampa  sono civilmente



responsabili,  in  solido  con gli autori del reato e fra di loro, il



proprietario della pubblicazione e l'editore.



 



                                                      



«Art. 11-bis. - (Risarcimento del danno). 



 1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica.
2. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in due anni dalla pubblicazione».

 



                                               



                 Art. 12. (Riparazione pecuniaria)



                    Interamente ABROGATO



               



Art. 13.  (Pene per la diffamazione). Interamente sostituito
1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, di testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5 o della radiotelevisione, si applica la pena della multa fino a 10.000 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.



2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, quarto comma, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.



3. Le stesse pene di cui al comma 1 si applicano anche al direttore o al vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5 che, a seguito di richiesta dell'autore della pubblicazione, abbia rifiutato di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8.



4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile della testata giornalistica, anche on line, registrata ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. L'autore dell'offesa è, altresì, non punibile quando abbia chiesto, a norma dell'ottavo comma dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.



5. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.



6. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.



7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596 e 597 del codice penale».



                             Art. 14.



       Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza



  Le  disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche alle  pubblicazioni  destinate  ai  fanciulli  ed  agli  adolescenti,quando,  per  la  sensibilita'  e impressionabilita' ad essi proprie,siano  comunque  idonee  a  offendere  il loro sentimento morale od a costituire  per  essi  incitamento  alla  corruzione, al delitto o al suicidio.



  Le pene in tali casi sono aumentate.



  Le  medesime  disposizioni si applicano a quei giornali e periodici destinati all'infanzia, nei quali la descrizione o l'illustrazione di vicende  poliziesche  e  di  avventura  sia fatta, sistematicamente o ripetutamente,  in  modo  da  favorire  il  disfrenarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale.



 



                           Art. 15.



     Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante



 



  Le  disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti  o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o  anche  soltanto  immaginari,  in  modo  da poter turbare il comune sentimento  della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti.



 



                             Art. 16.



                         Stampa clandestina



 



  Chiunque  intraprende  la  pubblicazione  di  un  giornale  o altro periodico  senza  che  sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art.  5,  é punito  con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire centomila.



  La  stessa  pena  si  applica a chiunque pubblica, uno stampato non periodico,  dal  quale  non  risulti  il nome dell'editore ne' quello dello  stampatore  o  nel  quale  questi  siano  indicati in modo non conforme al vero.



 



                              Art. 17.



       Omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati



 



  Salvo  quanto é disposto dall'articolo precedente, qualunque altra omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall'art. 2 o la violazione  dell'ultimo  comma  dello  stesso  articolo e' punita con l'ammenda sino a lire ventimila.



 



                            Art. 18.



           Violazione degli obblighi stabiliti dall'art. 6



 



  Chi non effettua la dichiarazione di mutamento nel termine indicato nell'art.  6,  o  continua  la  pubblicazione  di un giornale o altro periodico  dopo  che sia stata rifiutata l'annotazione del mutamento, e' punito con l'ammenda fino a lire cinquantamila.



 



                              Art. 19.



        False dichiarazioni nella registrazione di periodici



 



  Chi nelle dichiarazioni prescritte dagli articoli 5 e 6 espone dati non  conformi al vero e' punito a norma del primo comma dell'art. 483  del Codice penale.



 



                              Art. 20.



       Asportazione, distruzione o deterioramento di stampati



 



  Chiunque  asporta, distrugge o deteriora stampati per i quali siano state  osservate le prescrizioni di legge, allo scopo di impedirne la vendita,  distribuzione  o  diffusione,  e'  punito,  se il fatto non costituisce  reato  piu'  grave,  con la reclusione da sei mesi a tre anni.



  Con  la  stessa  pena  e'  punito  chiunque con violenza o minaccia impedisce  la stampa, pubblicazione o diffusione dei periodici, per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge.



  La  pena  e'  aumentata  se  il  fatto  e' commesso da piu' persone riunite  o  in  luogo  pubblico,  ovvero  presso tipografie, edicole, agenzie o altri locali destinati a pubblica vendita.



  Per i reati suddetti si procede per direttissima.                                          



 



                               Art. 21.



                   Competenza e forme del giudizio



 



  La  cognizione dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene al tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise.



 



Non è consentita la rimessione del procedimento al pretore.



  Al giudizio si procede col rito direttissimo.



  E'  fatto  obbligo  al giudice di emettere in ogni caso la sentenza nel  termine  massimo  di  un  mese dalla data di presentazione della querela o della denuncia.



La  competenza  per  i  giudizi  conseguenti alle violazioni delle norme  in  tema  di  rettifica,  di cui all'articolo 8 della presente legge, appartiene al pretore.



  Al giudizio si procede con il rito direttissimo.



  E' fatto obbligo:



 a)  al  pretore  di  depositare  in  ogni  caso la sentenza entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia;



 b)  al  giudice  di  appello  di  depositare  la  sentenza  entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi di appello;



 c)  alla  Corte  di  cassazione  di  depositare la sentenza entro sessanta  giorni  dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi del ricorso.



 I  processi  di  cui  al  presente articolo sono trattati anche nel periodo    feriale   previsto   dall'articolo   91   dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.



 La  colpevole  inosservanza dell'obbligo previsto nel settimo comma costituisce infrazione disciplinare.



 In  ogni  caso,  il  richiedente  la  rettifica  può rivolgersi al pretore  affinché,  in  via d'urgenza, anche ai sensi degli articoli 232  e  219  del  codice  di procedura penale, ordini al direttore la immediata  pubblicazione o la trasmissione delle risposte, rettifiche o dichiarazioni.



Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa.



                                                  



                           Art. 22.



                     Periodici già autorizzati



 



  Per  i  giornali  e  gli altri periodici autorizzati ai sensi delle leggi precedenti, la registrazione prescritta dall'art. 5 deve essere effettuata  nel  termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.



 



                               Art. 23.



                             Abrogazioni



 



  Sono abrogati il regio decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, e ogni altra   disposizione  contraria  o  incompatibile  con  quelle della presente legge.



 



                                Art. 24.



                         Norme di attuazione



 



  Il Governo emanerà le norme per l'attuazione della presente legge.



 



                                Art. 25.



                    Entrata in vigore della legge



 



  La  presente  legge  entra  in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.





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