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PENSIONI. Udienza 10 marzo 2015: la Corte costituzionale deciderà sulla legittimità del blocco della perequazione degli assegni per gli anni 2012 e 2013. Quattro questioni di costituzionalità sollevate dal tribunale di Palermo, dalle Corti dei Conti dell’Emilia-Romagna e della Liguria. Secondo i giudici rimettenti violati i principi di uguaglianza, di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione anche differita, nonché della garanzia previdenziale, della capacità contributiva, del concorso di tutti i cittadini alle spese pubbliche e della normativa CEDU.

di Francesco M. De Bonis


Roma, 28 novembre 2014. Nell’udienza 10 marzo 2015 la Corte  costituzionale deciderà sul blocco della perequazione degli assegni per gli anni 2012 e 2013 varato dal Governo Monti. Quattro questioni di costituzionalità sono state sollevate con sentenza dal Tribunale di Palermo e con ordinanze dalle Corti dei Conti dell’Emilia-Romagna (due volte) e della Liguria.


La perequazione automatica dei trattamenti pensionistici è stata limitata, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente a quelli di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. I trattamenti di importo superiore sono stati esclusi. La normativa (dl 201/2011), secondo i giudici,


.lede il dovere di solidarietà sociale;


.viola  il principio di uguaglianza;


.lede il principio di retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata;


.lede i principi della capacità contributiva e del concorso di tutti i cittadini alle spese pubbliche.


Secondo il giudice unico contabile di Genova Pietro Maltese il congelamento con effetti permanenti dei trattamenti pensionistici 2012 e 2013 superiori a poco più di 1.400 euro lordi al mese, cioé a 3 volte il trattamento minimo INPS, crea anche un possibile contrasto con gli obblighi internazionali derivanti dalla CEDU-Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo (art. 6, diritto dell'individuo alla libertà e alla sicurezza; art. 21, diritto di non discriminazione, che include anche quella fondata sul «patrimonio»; art. 25, diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente; art. 33, diritto alla protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale; art. 34, diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali).


§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§


.13.11.2014 - . Sono quattro le sentenze che sollevano la questione di fronte alla Consulta. IL BLOCCO DELLA PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI per gli anni 2012 e 2013 INCOSTITUZIONALE anche per la Corte dei Conti della Liguria: violerebbe i principi di uguaglianza, di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione anche differita, nonché della garanzia previdenziale, della capacità contributiva e del concorso di tutti i cittadini alle spese pubbliche. La sentenza dei giudici delle leggi é attesa per la primavera prossima. Pubblichiamo il testo. - di Pierluigi Franz/ - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16072



.2.10.2014. -.BLOCCO DELLA PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI: é incostituzionale secondo due ordinanze della Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna. Ritenuti violati i principi di uguaglianza, di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione anche differita, della garanzia previdenziale, della capacità contributiva e del concorso di tutti i cittadini alle spese pubbliche, sanciti dagli articoli 3, 36, 38, 53, nonché dall'art. 117, primo comma, della Carta repubblicana per violazione di obblighi internazionali derivanti dalla CEDU-Convenzione europea dei diritti dell'Uomo (art. 6, diritto dell'individuo alla libertà e alla sicurezza; art. 21, diritto di non discriminazione, che include anche quella fondata sul «patrimonio»; art. 25, diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente; art. 33, diritto alla protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale; art. 34, diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali). Analoghe ordinanze in precedenza dal Tribunale civile di Palermo e dalla Corte dei Conti della Liguria. IN ALLEGATO LE DUE ORDINANZE. - di Pierluigi Roesler Franz-Presidente del Gruppo Romano Giornalisti Pensionati. - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=15648 



.10.11.2013. SVOLTA. Il Tribunale civile di Palermo accoglie il ricorso promosso da Federmanager contro il blocco della perequazione automatica delle pensioni ordinando la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. La decisione non prima di 6/8 mesi. In coda un’analisi di Pierluigi Franz. -  IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13200



.11.11.2013. Pubblichiamo il testo completo della sentenza con la quale la sezione Lavoro del Tribunale di Palermo ha rimesso alla Corte Costituzionale l'esame della questione di legittimità costituzionale delle norme volute dal Governo Monti nella parte in cui hanno decretato il blocco della perequazione automatica delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo Inps per il biennio 2012/2013. Le norme (fissate nel dl 201/2011) violano sei articoli (2,3,23,36,38 e 53) della Carta fondamentale. – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=13203



 






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