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Perequazione delle pensioni nel 2015. Con il sistema della legge di stabilità 2014 si verifica un impoverimento progressivo e programmato degli assegni che hanno un importo superiore a 3 volte il trattamento minimo.

Analisi di Spi-Cgil.

 (6.12.2014) - Nella legge di stabilità di quest’anno non è previsto alcun provvedimento riguardante il meccanismo di rivalutazione delle pensioni. Pertanto anche per il 2015 come per il 2014 l’adeguamento delle pensioni al costo vita seguirà la normativa stabilita con l’art. 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per il 2014). Con la legge di stabilità per il 2014 la perequazione automatica ha ripreso ad operare, dopo il blocco 2012-2013, per tutte le pensioni, sia pure in forma ridotta e con modalità diverse dal passato. Va ricordato infatti, che la stessa legge di stabilita per il 2014 ha sospeso per tre anni il sistema di rivalutazione differenziato per fasce d’importo all’interno della stessa pensione, sostituendolo con un nuovo sistema che applica la perequazione all’intera pensione riducendola a seconda dell’importo. In questo modo si verifica un impoverimento progressivo e programmato delle pensioni che hanno un importo superiore a 3 volte il trattamento minimo.Secondo la legge citata, nel triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica delle pensioni è riconosciuta:






  1. interamente, ai trattamenti pensionistici di importo complesso fino a tre volte il trattamento minimo INPS;




  2. al 95% del valore dell’aliquota di aumento, alle pensioni di importo complessivo compreso fra tre e quattro volte il trattamento minimo;




  3. al 75%, alle pensioni di importo complessivo compreso fra quattro e cinque volte il trattamento minimo;




  4. al 50%, alle pensioni di importo complessivo fra cinque e sei volte il trattamento minimo;




  5. al 45% (40% nel solo 2014) alle pensioni di importo complessivo superiore a 6 volte il trattamento minimo. Per il solo 2014 l’aumento è stato calcolato soltanto sulla quota di pensione entro il limite di sei volte il trattamento minimo. Pertanto, dal 2015, le pensioni di importo superiore a 6 volte il trattamento minimo riceveranno l’adeguamento al 45% dell’aliquota di perequazione calcolato sull’intero importo della pensione.


    Il decreto ministeriale e la legge di stabilità - Il Decreto del Ministro dell’economia, che stabilisce il valore presuntivo della variazione dell’indice dei prezzi nel 2014 rispetto al 2013, indica lo 0,3% come aliquota di perequazione da attribuire alle pensioni in via provvisoria nel 2015. Sulla base dell’aliquota di perequazione, e sul nuovo sistema di applicazione deciso dalla legge di stabilità dell’anno scorso, le pensioni di importo lordo mensile fino a 1.502,64 euro avranno un aumento pari allo 0,3% (aliquota al 100%) del loro importo, quelle fra 1.502,65 e 2.003,52 euro un aumento pari allo 0,285% (aliquota al 95%) dell’intero importo, quelle fra 2.003,53 e 2.504,40 euro un aumento pari allo 0,225% (aliquota al 75%) dell’intero importo, quelle fra 2.504,41 e 3.005,28 euro un aumento pari allo 0,150% (aliquota al 50%) dell’intero importo, quelle di importo superiore a 3.005,29 euro riceveranno un aumento pari allo 0,135% (aliquota al 45%) dell’intero importo.


    Il valore definitivo della variazione dello stesso indice nel 2013 rispetto al 2012, valevole per l’aumento delle pensioni nell’anno 2014, è risultato pari al 1,1%, anziché all’1,2%. Infine va ricordato che l’anno scorso l’Inps, nell’esigenza di dare il via al rinnovo dei mandati di pagamento, ha applicato alla rata di pensione in pagamento nel mese di gennaio 2014 la normativa sulla perequazione nella versione del DdL 1120 approvata dal Senato, poi modificata dalla Camera dei deputati, attribuendo il 90% dell’aliquota anziché il 95% al secondo gruppo di pensioni e il 50% anziché il 40% a quelle nell’ultimo gruppo. Con la mensilità di gennaio 2015, in un’unica soluzione, l’Inps provvederà ad effettuare i conguagli necessari:








  1. recupererà lo 0,1% corrisposto in più nel corso del 2014 da tutte le pensioni (la trattenuta sarà pari a € 6,50 per le pensioni al minimo);




  2. attribuirà la percentuale di aliquota pari al 95%, anziché  il 90% , alle pensioni tra tre e quattro volte il minimo.




  3. attribuirà la percentuale di aliquota pari al 0,40%, anziché  lo 0,50%, alle pensioni di importo superiore a 6 volte il trattamento minimo.


    Per effetto dei conguagli solo la rata di gennaio sarà per tutte le pensioni inferiore rispetto a  quella di dicembre 2014. A titolo di esempio, per le pensioni fra tre e quattro volte il minimo:


    - pensione in pagamento a dicembre 2013 nell’importo lordo di 1.600 euro


    - a gennaio 2014 è stata rivaluta dell’1,080% (aliquota applicata: il 90% di 1,2) = 1.617,28 anziché dell’1,045 (aliquota che andava applicata: 95% di 1,1) = 1.616,72 differenza mensile =      0,56 corrispondenti  a euro 7,28 annui che dovrà restituire a gennaio 2015. Quindi la pensione a gennaio 2015 sarà: 1.616,72 + perequazione 2015 (aliquota di perequazione il 95% di 0,3% ) = 1.621,33 – 7,28 = 1.614,04; dal mese seguente, la pensione verrà posta in pagamento nel pieno importo perequato: 1.621,33.


    §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§


    L’aumento delle pensioni nel 2015 è in http://www.cislmilano.it/files/1863/allegati/43b09e0fdeb022090194260c15a559e3.pdf


     


     








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