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Cassazione civile (Rassegna 2014 della giurisprudenza di legittimità). Lecita la pubblicazione su un quotidiano di una foto di persona arrestata, estratta dalle foto segnaletiche effettuate dalle forze dell'ordine, ma priva dei numeri identificativi propri di queste. La pubblicazione è essenziale per l'esercizio del diritto di cronaca, in relazione all'interesse pubblico alla identificazione del soggetto, purché sia rispettosa degli ulteriori limiti della pertinenza e della continenza.


(Paragrafo 6.3). Diritto alla riservatezza, tutela dell’immagine e diritto di cronaca. In materia di tutela dell'immagine, secondo Sez. 3, n. 194, Rv. 629760, est. Carluccio, la pubblicazione su un quotidiano di una foto di persona arrestata, estratta dalle foto segnaletiche effettuate dalle forze dell'ordine, ma priva dei numeri identificativi propri di queste, non costituisce immagine di persona in "stato di detenzione", con la conseguenza che per la liceità della pubblicazione della stessa non valgono le disposizioni previste dall'art. 8, commi 1 e 2, del codice deontologico dei giornalisti richiamate dall'art. 12 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. La pronuncia ha proseguito ribadendo un principio già espresso in passato in ordine alla liceità della pubblicazione delle immagini di una persona privata della libertà personale (Sez. 1, n. 7261 del 2008, Rv. 602624) e ha sottolineato che la diffusione per finalità giornalistiche dell'immagine di persona cui è attribuito un reato, quale dato personale sottoposto allo stesso trattamento dei dati identificativi anagrafici, è essenziale per l'esercizio del diritto di cronaca, in relazione all'interesse pubblico alla identificazione del soggetto, purché sia rispettosa degli ulteriori limiti della pertinenza e della continenza.


Analogamente, la sentenza Sez. 3, n. 12834, Rv. 631584, est. Rubino, ha ritenuto legittima la pubblicazione su un quotidiano della foto di una persona ritratta al momento del suo arresto ove rispettosa sia dei limiti di essenzialità per illustrare il contenuto della notizia (come fissati dagli artt. 20 e 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 – ratione temporis applicabili - e, comunque, riprodotti nell'art. 137 del d.lgs. n. 196 del 2003) sia di quelli dell'esercizio del diritto di cronaca, con le particolari cautele imposte a tutela della persona ritratta dal codice deontologico dei giornalisti che costituisce fonte normativa integrativa. La pronuncia ha spiegato inoltre che l'osservanza dei suddetti limiti va accertata con maggior rigore rispetto alla semplice pubblicazione della notizia, per la maggiore potenzialità lesiva dello strumento visivo e la maggiore idoneità ad una diffusione decontestualizzata e insuscettibile di controllo da parte della persona ritratta.  TESTO IN http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Rassegna_civile_2014.pdf



 






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