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Stampa

INFORMAZIONE. Sul potere pubblico diritto di critica anche provocatoria.

di Carlo Melzi d’Eril e Giulio Enea Vigevani
www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com


11.2.2015 - Con sentenza n. 5695 del 6 febbraio 2015, la prima sezione penale della Cassazione ha stabilito che la critica a un uomo pubblico, in particolare quando gestisce denaro della collettività, ha margini molto ampi, purché il fatto da cui si prende spunto sia vero. Questo è il messaggio più interessante che emerge da una pronuncia che pone fine, con l’annullamento senza rinvio, all’odissea di un procedimento cautelare, relativo al sequestro di un articolo on-line, durato quasi due anni e che ha impegnato cinque diversi giudici: un gip, due collegi del tribunale del riesame e due della Cassazione.


Sul sito di un giornale a tiratura nazionale venivano pubblicati due articoli fortemente critici nei confronti dell’allora presidente del consiglio superiore dei beni culturali. I giornalisti descrivevano l'importante dirigente pubblico con toni dissacranti, prendendo spunto dal finanziamento di un documentario della casa di produzione della figlia, dal tentativo di cessione a titolo oneroso di un brevetto a lui intestato e dalla ristrutturazione di un castello di sua proprietà grazie a un finanziamento pubblico. L'articolo menzionava la generosità del presidente con amici e parenti e la sua “voracità”, lo rappresentava come un «guru dei rapporti pubblico privato», che era «riuscito ad auto erogarsi fondi pubblici per restaurare il castello di famiglia», oltre a «piazzare» il suo brevetto. Per descrivere tali comportamenti si richiamava il film «Totò truffa» e si utilizzavano espressioni più che allusive come «la conoscenza: un fine o solo un mezzo per fare soldi?».


Nel primo giudizio del 2013, la Cassazione aveva risolto in senso positivo la questione relativa alla sequestrabilità dell'informazione via web; nel procedimento appena concluso, invece, la decisione si basa e si risolve nella definizione dei confini della liceità della critica nei confronti di chi esercita un ruolo pubblico. La Corte distingue tra la polemica aspra, pungente e sarcastica, ammessa se diretta nei confronti dei personaggi pubblici, e l’aggressione gratuita, illecita in quanto colpisce la sfera morale della persona senza alcun collegamento con i fatti.


Il punto di equilibrio appare questo: tanto maggiore è il potere, tanto più necessario è il controllo dell'opinione pubblica e dunque tanto minori sono i limiti anche in ordine alle modalità di esposizione di una notizia. Infatti, secondo la Cassazione, perché la forma sia “civile” non è necessario usare un linguaggio «grigio e anodino». Vi è spazio per la polemica provocatoria, per la satira sferzante e per la dissacrazione di chi gestisce la cosa pubblica, purché i fatti posti alla base della critica siano veri.


Pare davvero di sentire dalla bocca del giudice italiano quel refrain della Corte europea dei diritti, secondo cui la libertà di espressione è la regola e la protezione della reputazione è l’eccezione che richiede un’interpretazione restrittiva. Infatti, oggi anche secondo la nostra Suprema Corte, l’interesse a una discussione aperta sulle questioni della polis è tale da consentire il ricorso ad una dose di esagerazione o di provocazione.


Si tratta, insomma, di una decisione amica della stampa, che lascia ai giornalisti un ampio spazio per smascherare il potere e demitizzare i suoi uomini. Ancora una volta, l’interrogativo è se di tale libertà l’informazione italiana farà buon uso o se i giudici saranno costretti a tornare a un orientamento meno liberale. – Testo in http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/penale/2015-02-10/sul-potere-pubblico-diritto-critica-anche-provocatoria--185937.php?uuid=ABQOjZsC



 






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