Home     Scrivimi     Cercadocumenti     Chi è     Link     Login  

Cerca documenti
Cerca:
in:


Documenti
Attualità
Carte deontologiche
CASAGIT
Corte di Strasburgo
Deontologia e privacy
Dibattiti, studi e saggi
Diritto di cronaca
Dispensa telematica per l’esame di giornalista
Editoria-Web
FNSI-Giornalismo dipendente
Giornalismo-Giurisprudenza
  » I fatti della vita
INPGI 1 e 2
Lavoro. Leggi e contratti
Lettere
Ordine giornalisti
Premi
Recensioni
Riforma professione
Scuole di Giornalismo e Università
Sentenze
Storia
Tesi di laurea
TV-Radio
Unione europea - Professioni
  I fatti della vita
Stampa

Giornalisti, sì alle telecamere nascoste. La Corte europea dei diritti dell’uomo si pronuncia, per la prima volta, sull’utilizzo di una telecamera nascosta da parte di giornalisti. Prevale il diritto di cronaca, la persona interessata non era riconoscibile.

di Marina Castellaneta
Il Sole 24 Ore 25.2.2015


La Corte europea dei diritti dell'uomo si pronuncia, per la prima volta, sull'utilizzo di una telecamera nascosta da parte di giornalisti, finalizzato a un reportage di interesse generale per la collettività, E lo fa dando ragione ai giornalisti e condannando la Svizzera i cui giudici nazionali avevano sanzionato i reporter per la diffusione delle registrazioni senza autorizzazione della persona interessata. Un ulteriore rafforzamento della libertà di stampa quello che arriva da Strasburgo con la sentenza di ieri, Haldimann e. Svizzera, con la quale la Corte è stata netta nel ritenere che la condanna di un giornalista per l'uso di una telecamera nascosta è una violazione del diritto di cronaca Per documentare pratiche contrarie ai consumatori nella vendita di polizze assicurative, una giornalista si era finta cliente e aveva registrato un breve colloquio con un broker. Il filmato era andato in onda nel corso di un reportage.I giornalisti dell'emittente televisiva erano stati condannati in sede penale a una sanzione pecuniaria. Una conclusione in contrasto con l'articolo io della Convenzione europea. È vero - riconosce Strasburgo - che c'è stata un'ingerenza nella vita del broker che non era, per di più, un personaggio pubblico, ma i giornalisti hanno messo in primo piano l'interesse della collettività a ricevere informazioni su una questione di rilievo generale, cercando di rispettare le regole deontologiche anche rendendo non riconoscibile l'agente assicurativo. Certo, la televisione ha un effetto più immediato e potente della stampa scritta, ma non vi era alcun segno distintivo utile a identificare il broker. I giornalisti avevano avuto, poi, l'accortezza di incontrare l'agente in un luogo diverso rispetto agli uffici dell'assicurazione e gli avevano dato la possibilità di intervenire nel corso della trasmissione. Il servizio, inoltre, non era focalizzato sull'agente, ma sulle pratiche commerciali di una categoria professionale e la veridicità delle informazioni non era mai stata contestata.






Editore/proprietario/direttore: Francesco Abruzzo - via XXIV Maggio 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - telefono-fax 022484456 - cell. 3461454018
---------------------------------
Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni): 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
---------------------------------
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR) - Anno XV Copyright � 2003

Realizzazione ANT di Piccinno John Malcolm - antconsultant@gmail.com