Sopaf e lo snodo delle parti civili. La costituzione degli enti vittime della presunta truffa nel processo..
Milano, 14 marzo 2015 (Il Sole 24 Ore) - Slitta la decisione del tribunale di Milano sulla richiesta di patteggiamento a quattro anni e sei mesi e a tre anni e sei mesi di Giorgio e Luca Magnoni, dopo l' assenso della Procura, nel processo sul dissesto di Sopaf e delle presunte truffe agli enti previdenziali. I giudici della prima sezione penale giovedì 12 marzo hanno rinviato la decisione alla luce delle richieste di costituzione come parti civili presentate dagli enti previdenziali che avrebbero subito la truffa e cioè la Cassa dei ragionieri, l'Enpam, una settantina di azionisti Sopaf, l'ordine dei medici di Milano, i liquidatori e i commissari di Sopaf, che attualmente è in concordato. L'unica parte offesa che non ha chiesto di costituirsi parte civile è l'Inpgi, la cassa di previdenza dei giornalisti, il cui presidente Andrea Camporese è indagato in uno stralcio dell' inchiesta al pari di Paolo Saltarelli, ex presidente della Cassa dei ragionieri. Si tornerà in aula il 14 aprile prossimo. La richiesta di costituzione delle parti civili, almeno in questa fase del processo (che si tiene con rito immediato) appare più come una dichiarazione d' intenti utile mediaticamente a disvelare la posizione degli enti coinvolti. Qualora, infatti, i giudici dovessero accogliere le richieste di patteggiamento dei due imputati, non potrebbero contestualmente pronunciarsi sulle richieste degli enti. Il patteggiamento infatti, da una parte non implica un' ammissione di responsabilità da parte dei patteggianti ed è considerata equivalente a una dichiarazione di colpevolezza pur non trattandosi tecnicamente di una dichiarazione di colpevolezza. Ma soprattutto, ove accolta la richiesta di patteggiamento, questa parte del processo (che riguarda i soli Giorgio e Luca Magnoni) si concluderebbe in automatico senza l' accertamento del reato. Diverso sarebbe se i giudici decidessero di respingere l' accordo tra il pm Gaetano Ruta e gli imputati. In un eventuale rinvio a giudizio degli altri indagati, poi, l' istanza di costituzione di parte civile sarebbe un fatto pressoché consequenziale e gli enti avrebbero la possibilità concreta di rivalersi per gli eventuali danni accertati. St.E.
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