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PROFESSIONISTI ABUSIVI GRAZIATI. Tenuità del fatto anche per l'abuso di professione

di Luigi Berliri
www.mondoprofessionisti.it


13.3.2015 - Dentista abusivo? Falso avvocato o falso commercialista? Da oggi sarà considerato, come dicevano nel film La banda degli onesti, "un reato a responsabilità limitata". Dopo l'iter in Parlamento, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che introduce la "non punibilità per particolare tenuità del fatto". Gli illeciti potranno passare dal penale al civile ed essere archiviati. Fra i reati che possono rientrare nel nuovo regime giudiziario il maltrattamento animale e l'esercizio abusivo di professione. Palazzo Chigi ha definitivamente approvato le Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il decreto legislativo, uscito ieri da Palazzo Chigi, su proposta del Ministro della Giustizia Andrea Orlando, attua la Legge 28 aprile 2014, n. 67 (articolo 1, comma 1, lettera m) in materia di pene detentive non carcerarie. Tutti i passaggi legislativi sono passati per il Parlamento, dove -nel dare la delega legislativa al Governo- sono anche state approvate delle modifiche di contenuto. Il provvedimento recepisce, infatti le indicazioni delle Commissioni parlamentari, in particolare il parere della Commissione Giustizia, oltre alle proposte elaborate da una commissione dell'Esecutivo. L'obiettivo è di evitare che approdino in giudizio procedimenti per reati ritenuti dalla stessa autorità giudiziaria di scarsa offensività, in altri termini "deflazionare il carico giudiziario".


COSA CAMBIA- il decreto inserisce un nuovo articolo 131 bis nel Codice Penale per escludere dalla punibilità i reati sanzionati fino a 5 anni di reclusione (fra i quali rientrano molte fattispecie, dal maltrattamento animale all'abuso di professione). E tuttavia, affinché trovi applicazione l'esclusione si devono realizzare due condizioni: la scarsa gravità dell'offesa e la non abitualità della condotta. Spiega il comunicato di Palazzo Chigi: "Il principio alla base delle nuove norme prevede che quando l'offesa sia tenue e segua ad un comportamento non abituale lo Stato possa demandare alla sede civile la relativa tutela. La risposta sanzionatoria dovrà quindi tener conto dell'entità dell'offesa, delle circostanze del fatto, della personalità dell'autore e della natura del bene tutelato".


IL CONCETTO DI 'PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO'- Due sono i criteri sui quali deve incardinarsi il giudizio di "particolare tenuità del fatto", secondo il primo comma del nuovo art. 131 bis c.p.:


-la particolare tenuità dell'offesa, che implica una valutazione sulle modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo;


-la non abitualità del comportamento dell'autore (che non deve essere un delinquente abituale, professionale o per tendenza, né aver commesso altri reati della stessa indole).


DECIDE IL GIUDICE- Solo a seguito di un accertamento rigoroso di tali condizioni da parte del giudice, lo Stato rinuncerà ad applicare una pena per attuare una tutela risarcitoria e/o restitutoria tipicamente civile. Il decreto lascia infatti intatta la possibilità di esperire l'azione civile per il risarcimento del danno.


DIALETTICA FRA PARTE OFFESA E IMPUTATO- Il provvedimento prevede inoltre che il giudice, nel valutare il fatto, oltre ai rigorosi limiti normativi, debba tenere conto le istanze della persona offesa e dello stesso indagato o imputato, le cui contrapposte ragioni devono emergere nella dialettica procedimentale, tanto in fase di contraddittorio sulla eventuale richiesta di archiviazione quanto nella fase dibattimentale.


ARCHIVIAZIONE- È il pubblico ministero a presentare richiesta di archiviazione e ad informare le parti che possono opporsi. È quindi il Giudice per le Indagini Preliminari a dichiararla ammissibile o inammissibile. Dell'eventuale archiviazione resta comunque traccia nel casellario giudiziario.


I CASI IN CUI L'ARCHIVIAZIONE È ESCLUSA- Non potrà essere archiviato un reato che sia stato commesso per "futili motivi", per "crudeltà" o in modo "abituale".


L'ABUSO DI PROFESSIONE- I criteri giurisprudenziali in questa fattispecie di reato restano la vera incognita, considerato che le conseguenze della condotta professionale, ad esempio di un "falso veterinario" piuttosto che di un "falso commercialista" possono determinare offese di ordine molto diverso, incidendo il primo sulla sfera della sanità e il secondo su quella economico-finanziaria e fiscale.


Gli spazi in indeterminatezza non mancano e la discrezionalità del Giudice si amplifica. Decisivo appare dunque il confronto che si svolgerà fra PM, GIP, persone offese e indagati. Anche per questo, il decreto non prevede un elenco positivo dei reati interessati dalle novità. La norma ha incassato il benestare tanto di magistrati che di avvocati. – IN http://www.mondoprofessionisti.it/sezione_s-1-primo%20piano.html



 



 



 



 



 



 






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