ROMA, 23 marzo 2015. Tra i progetti di legge presentati in Parlamento sulle intercettazioni (non molte circa 6) ce n'è una che è stata depositata il 13 maggio 2013 dall'attuale viceministro alla Giustizia Enrico Costa (Ncd) e che ripropone di fatto il testo presentato dall'allora Guardasigilli Alfano nel 2008, un testo che venne approvato in prima lettura da Camera e Senato, ma che, dopo aver spaccato la stessa maggioranza, si bloccò nel secondo passaggio a Montecitorio il 5 ottobre del 2011, poco prima della fine del governo Berlusconi. Il provvedimento, assegnato in commissione Giustizia della Camera che non ne ha ancora cominciato l'esame, prevede una stretta sulla pubblicazione degli ascolti. In particolare, si propone un termine di durata massima delle intercettazioni ad eccezione di quelle che riguardano procedimenti di criminalità organizzata, terrorismo o minacce telefoniche. In più, le intercettazioni possono essere autorizzate solo dal Tribunale in composizione collegiale. Il testo riformula anche i presupposti di legge e i criteri di ammissibilità delle intercettazioni e contempla limiti più rigorosi all'uso delle conversazioni. Si prevede poi che gli ascolti si facciano solo in appositi centri istituiti presso i distretti di Corte d'Appello. E questo "per garantire" più "sicurezza nell'acquisizione e nel trattamento dei dati" e una riduzione dei costi. Per quanto riguarda la pubblicazione degli atti, si rafforzano i divieti "per evitare la propalazione di notizie riservate, soprattutto se relative a terzi estranei al procedimento penale". Si aggravano le sanzioni esistenti, si inseriscono nuove fattispecie criminose e si parla di "responsabilità dell'ente per il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale". Oltre a questa proposta di legge che, secondo non pochi esponenti di Ncd, garantirebbe "tempi d'esame più rapidi" rispetto al ddl del governo di riforma del processo penale indicato da Alfano e Quagliariello come lo strumento sul quale intervenire per riformare il sistema degli ascolti, ce ne sono altre, tra cui anche quella del capogruppo di FI alla Camera Renato Brunetta: un provvedimento molto simile a quello di Costa che punta a limitare al massimo la pubblicazione delle intercettazioni. Gli altri progetti di legge sono di Enrico Buemi (Psi), Domenico Scilipoti (FI), Maurizio Bianconi (FI), Nadia Ginetti (Pd).(ANSA).
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15.6.2010. INTERCETTAZIONI. Tutto quel che c’è da scoprire nel “ddl Alfano”. Il testo del ddl approvato dal Senato. – di FRANCO ABRUZZO – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5394
7.6.2007. CEDU. Sentenza (Jérôme Dupuis et Jean-Marie Pontaut c. Francia). Pubblicazione di atti processuali (intercettazioni illegali) coperti dal segreto istruttorio: preminente la libertà di stampa. IN CODA la sentenza – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=923
13.3.2009 - ENZO CHELI (Giurista ordinario Diritto costituzionale Università di Firenze) e CARLO FEDERICO GROSSO (Giurista ordinario Diritto penale Università di Torino). Parere pro veritate sul ddl n. 1415 in tema di intercettazioni telefoniche redatto per conto della Fieg e depositato in Commissione Giustizia il 2 ottobre 2008: "Il “diritto all’informazione” viene a trovare il suo supporto, oltre che nell’art. 21 cost., in uno dei caratteri fondamentali della funzione giurisdizionale (la pubblicità dei giudizi) desumibile sia dall’art. 101 cost. che dai principi del “giusto processo”. E se è vero, sempre alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale – che la “pubblicità dei giudizi” (e, conseguentemente, il “diritto all’informazione” relativo agli stessi) può incontrare limiti nella presenza di contrapposti interessi di rilevanza costituzionale (quali quelli connessi alla tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza, del buon costume, della presunzione di innocenza, etc.) è anche vero che gli stessi devono essere in ogni caso individuati in termini non generici, e definiti in forme ragionevoli e proporzionate, così da non paralizzare o rendere particolarmente difficoltoso l’esercizio di quell’informazione sulle vicende del processo che si realizza attraverso il “diritto di cronaca” ".IL PARERE E’ UN TESTO FONDAMENTALE PER CAPIRE LA SVOLTA ILLIBERALE SULLA LEGISLAZIONE SULLA STAMPA. IN CODA: "Ddl Alfano, se lo conosci lo eviti". E’ il titolo del quaderno dell’'Unione nazionale cronisti italiani dedicato al progetto di legge sulle intercettazioni. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=3486
10.7.2009 - ITALIA: IL DIRITTO DI CRONACA E' SOTTO TIRO. STRASBURGO. “La libertà di stampa prevale sulla riservatezza”: dalla Corte dei diritti dell’uomo (CEDU) parte un forte monito al Parlamento italiano chiamato a decidere sul “ddl Alfano” e sulla pubblicazione delle intercettazioni. Il diritto dei cittadini di conoscere i fatti vince sempre sulla segretezza delle carte processuali. “L’Italia è vincolata ad uniformarsi alle interpretazioni che la Corte di Strasburgo dà delle norme della CEDU” (sentenze 348/07, 349/07 e 39/2008 della Corte costituzionale). di FRANCO ABRUZZO – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=3385
5.12.2010. Il “ddl Alfano” visto dall’angolo dei giornalisti.Il ddl in rotta di collisione con la Corte costituzionale e con la Corte dei diritti dell’uomo in tema di pubblicazione delle intercettazioni. IN CODA; la normativa negli altri Paesi. - di Franco Abruzzo per la rivista giuridica Themis (n. 6/2010) – TESTO IN www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=6016
15.7.2012 - Il Parlamento non può legiferare in contrasto con le sentenze del Tribunale di Strasburgo. Corte dei diritti dell'uomo: giustificata la divulgazione di notizie di interesse generale. Intercettazioni pubblicabili- di Marina Castellaneta - Il Sole 24 Ore 30/6/2012 – LA CEDU SEMPRE PIÙ PRESENTE E CONDIZIONANTE. Ha valore vincolante l’interpretazione che della Convenzione dà esclusivamente la Corte di Strasburgo. Se il giudice nazionale non si adegua può solo sollevare questione di costituzionalità. -di Franco Abruzzo - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=9563