Roma, 25 marzo 2015. Con quattro sole astensioni su 110 presenti, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti (Cnog) ha deciso di costituirsi parte civile nel processo contro i signori Magnoni, in relazione alle vicende Sopaf. Sarà rappresentato dall’avvocato Enrico Pennasilico del Foro di Milano. I magistrati ipotizzano, con riferimento all’acquisto di 225 quote Fip, un danno per l'INPGI di 7.600.000 euro. L’INPGI, benché classificato come parte offesa dal Pm, ha preferito non costituirsi parte civile. Il Cnog ha valutato necessario procedere in tal senso per meglio tutelare gli interessi economici e i diritti dei colleghi (si legga qui sotto la sentenza della Cass. civ., sez. un., 14 febbraio 1992, n. 1811). L’Ordine professionale, come ha scritto la Corte costituzionale nella sentenza 11/1968, svolge “un compito che supera di gran lunga la tutela sindacale del diritti della categoria”. Il processo riprenderà il 14 aprile (h 14.30) davanti alla prima sezione penale del Tribunale di Milano.
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.24.3.2015 -.LA CRONISTORIA DELLA VICENDA SOPAF/INPGI DAL 2009 AD OGGI. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17216
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GIURISPRUDENZA - IL POTERE RAPPRESENTATIVO DELL’ORDINE.
Il potere rappresentativo della categoria professionale spetta esclusivamente al relativo Ordine o collegio all'uopo istituito in forma di ente pubblico, al quale il professionista deve obbligatoriamente appartenere, mentre i sindacati della medesima categoria hanno capacità rappresentativa di quella sola parte dei professionisti che abbiano ad essi volontariamente aderito con riguardo alla tutela e cura degli interessi economici ad essi più specifici, come quelli all'assistenza e previdenza nonché quelli che trovano attuazione attraverso gli accordi collettivi; ne consegue che ove una norma di legge imponga la partecipazione ad enti o commissioni di un rappresentante di categoria professionale, la relativa nomina, in difetto di diversa previsione, deve provenire dal competente ordine (Cass. civ., sez. un., 14 febbraio 1992, n. 1811; Parti in causa: Allegri c. Consiglio ord. ingegneri Lucca; Riviste: Foro Pad., 1993, I, 25) - “L'ente pubblico esponenziale del gruppo di professionisti ad esso obbligatoriamente associati gode di una posizione giuridica soggettiva direttamente tutelabile dinanzi al giudice, che gli consente di agire per rimuovere una situazione vietata perché considerata pregiudizievole per la categoria professionale e per l'interesse pubblico al legale esercizio della professione, alla cui tutela l'Ordine è preposto” (Cass. civ., sez. I, 22 marzo 1993 n. 3361 in Giur. It., 1994, I,1, 1226). Ha scritto, inoltre, la Cassazione in questa stessa sentenza: “....è assolutamente arbitrario trarre da tale considerazione la conseguenza che gli interessi collettivi - non solo morali, ma anche giuridici ed economici - della categoria professionale, dei quali l'Ordine è portatore, siano privi di tutela "immediata", sicché sarebbe ''improponibile" (per asserita "mancanza di legittimazione ad agire") la domanda giudiziale dell’Ordine volta ad "impedire il discredito che l'esercizio abusivo arreca alla professione” o “ad escludere la concorrenza di coloro che non hanno i requisiti prescritti". A sostegno di tale affermazione non è conferente il rilievo gli Ordini professionali "possono agire solo nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge''. “Non è, invece, necessaria una espressa previsione normativa che legittimi l'Ordine professionale ad agire in giudizio per la tutela degli interessi (non solo corporativi ma anche pubblici) che affida alla sua cura, dovendosi ritenere coessenziale alle attribuzioni innanzi indicate il conferimento dei poteri necessari per il concreto espletamento dei compiti e per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente, tra cui il potere-dovere di invocare l'intervento del giudice per far cessare situazioni illegittime o comportamenti illeciti di terzi, che ledano i suddetti interessi e che l'Ordine non potrebbe rimuovere mediante l'emanazione di propri provvedimenti. Se così non fosse, risulterebbe vanificata la funzione e l'esistenza stessa degli Ordini professionali e si renderebbe in non pochi casi impossibile il ripristino della legalità nell’esercizio di professioni che il legislatore ha ritenuto meritevoli di particolare protezione, dettandone gli ordinamenti, sancendo la nullità del contratto e negando il diritto al compenso per le prestazioni eseguite da soggetti non iscritti nell’albo o elenco professionale (art. 2031 cod. civ.) e sanzionando penalmente l'esercizio abusivo delle professioni per le quali è richiesta (come per quella di......) una speciale abilitazione dello Stato (art. 348 Cp)”.
Gli ordini e le associazioni di categoria sono legittimati ad agire in giudizio unicamente per far valere interessi propri o del gruppo professionale nel suo complesso, con esclusione dei casi in cui l'interesse da far valere riguardi solo alcuni appartenenti alla categoria, essendo possibile in tal caso solo un intervento ad adiuvandum, per la cui proposizione e sufficiente la titolarita di un mero interesse di fatto, quale e quello di un Ordine professionale a fiancheggiare in giudizio i propri associati. (Tar Lombardia, Brescia, 27 ottobre 1997, n. 916; Riviste: Trib. Amm. Reg., 1997, I, 4366)
È devoluta alla cognizione del giudice ordinario la controversia promossa dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti a tutela dell'immagine e della professionalità di giornalisti (asseritamene) lese - per illegittimità delle condizioni di ammissione alla procedura - in conseguenza di un bando con il quale la Rai abbia indetto una selezione al fine di costituire un bacino di reperimento del personale giornalistico in vista di future assunzioni, per future esigenze, nelle redazioni nazionali o regionali, di giornalisti professionisti, atteso che, nella specie, si controverte in materia di diritti soggettivi, che la controversia "de qua" non è attribuita, "ratione materiae", alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e che, infine, non è utilmente invocabile la riserva di giurisdizione, in favore del G.A., dettata (art. 63, comma quarto, del D.Lgs. n. 165 del 2001) in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di dipendenti presso la P.A., non avendo la selezione in parola ad oggetto l'assunzione immediata di giornalisti e non avendo la Rai la qualità di soggetto pubblico, attesane la natura privatistica. (Cassazione civile, Sez. U., ord. n. 12200 del 13-08-2002).
Il Consiglio dell’Ordine può costituirsi parte civile
Il consiglio regionale dell'ordine dei giornalisti è legittimato a proporre querela ed a costituirsi parte civile in caso di diffamazione col mezzo della stampa di alcuni giornalisti individuati o individuabili facilmente nello scritto diffamatorio; il Consiglio dell'ordine, infatti, ha tra le sue attribuzioni quella di vigilare per la tutela del titolo di giornalista in qualunque sede, anche giudiziaria (nella specie: era stata esclusa la promovibilità dell'azione penale per mancanza di querela non considerandosi legittimamente proposta la querela presentata dal Consiglio dell'ordine per la diffamazione di alcuni giornalisti) (Cass. pen., 11 dicembre 1978; Parti in causa: Fragala; Riviste: Cass. Pen. Mass. , 1981, 261, n. Ichino).
L'ordine dei giornalisti deve ritenersi legittimato ad agire in giudizio alfine di accertare se la pubblicazione di un periodico a mezzo di personale non giornalistico costituisca violazione della legge professionale in quanto realizzata al di fuori delle ipotesi consentite. (Trib. Milano, 05-12-2002; Consiglio dell'ordine dei giornalisti della Lombardia c. Soc. Il Sole-24 Ore; FONTI Foro It., 2003, 1, 2863).
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