15.4.2015. Negli ambienti giornalistici milanesi e romani continuano a circolare con insistenza voci su provvedimenti del Cda dell’Inpgi diretti a tagliare stipendi e pensioni con il ricorso al varo di contributi di solidarietà. La notizia ormai è di pubblico dominio dopo l’articolo del 12 aprile sul nostro sito (in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=17454). Se ne parla nelle redazioni e anche nelle sedi sindacali (come la Fnsi). Ne ha accennato Gigi Ronsisvalle, storico dirigente della Fnsi, in un dibattito sulla rete (in https://unitasindacalefnsi.wordpress.com/). Eppure meno di tre anni fa, il 20 novembre 2012, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha comunicato all’Inpgi l’approvazione del Bilancio tecnico attuariale redatto nel settembre precedente, con cui l’Istituto - alla luce di quanto richiesto all’art. 24 (comma 24) del Decreto Legge n. 201/2011- aveva tracciato un quadro prospettico rassicurante dei propri conti per i prossimi cinquant’anni. Sia per quanto riguarda la Gestione principale che per la Gestione separata (testo in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=10577). Erano previsioni sbagliate e gonfiate? Oggi, però, praticamente è fuoco amico sui giornalisti, proprio nel giorno in cui il Governo annuncia in Parlamento che non toccherà le pensioni superiori ai 2mila euro lordi mensili. L’Inpgi in sostanza si inventa poteri parlamentari e studia come imporre prelievi di solidarietà sugli assegni dei cronisti in attività (dal 18 al 26% sulla parte eccedente i 100mila euro lordi annui) e in quiescenza al posto di cancellare le pensioni di anzianità, che hanno mandato a picco il bilancio dell’ente, e di chiedere al Governo di accollarsi gli ammortizzatori sociali (Cigs, contratti di solidarietà, indennità di disoccupazione, pagamento del tfr in caso di fallimento delle case editrici), che per tutti i lavoratori non giornalisti gravano sulla fiscalità generale. Come é sempre avvenuto in passato, si possono anche aumentare i contributi a carico delle aziende e dei giornalisti in attività, e si possono modificare le prestazioni riducendole. Ma senza alcun effetto retroattivo dice la CASSAZIONE CIVILE: “I diritti acquistati e gli importi pensionistici già maturati non possono in nessun caso essere messi in discussione. Le Casse non possono ricorrere ai prelievi di solidarietà, istituto che esula totalmente dalla loro sfera di autonomia decisionale”. Le difficoltà dell’ente sono collegate anche alle pensioni di anzianità, che si possono conquistare a 57 anni di età con 35 anni di contributi, ma con un abbattimento permanente dal 5 al 20 per cento. Queste pensioni (incentivate dagli editori su vasta scala) hanno messo e mettono oggi in crisi i conti della Fondazione. La legge Fornero, che ha abrogato le pensioni di anzianità, non si applica alle Casse privatizzate nel 1994: per quanto tempo ancora? All’Inpgi, ente sostitutivo dell’Inps, il Governo potrebbe imporre, anche con la nomina di un commissario ad acta, il recepimento delle clausole della legge Fornero. Alcuni dati fanno riflettere: le pensioni di anzianità, tra il 2007 e il 2013, sono passate da 795 a 1.632, mentre i prepensionamenti da 354 a 964. Sono dati della Corte dei Conti (relazione sull'esercizio 2013 in http://www.inpgi.it/userfiles/allegati/INPGI-Relazione_Corte_dei_Conti_per_esercizio_2013.pdf). Appare opportuno che i consiglieri dell’Istituto procedano in fretta ad un'attenta rilettura del coordinato disposto dell'articolo 13 dello Statuto dell’Inpgi e dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 509/1994 nonché dei giudicati costituzionali e della giurisprudenza della Cassazione sul punto. Secondo una traduzione meditata di tali norme si può dire che per l’Inpgi/1, - unica Cassa per legge sostitutiva dell'Inps - la delibera di modifica del Regolamento inerente le forme previdenziali e assistenziali gestite dall'Istituto in favore dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti (titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica), può essere adottata solo sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale Fieg/Fnsi e portata all'approvazione dei Ministeri vigilanti (LAVORO ed ECONOMIA). Ciò significa che sulle pensioni in essere della gestione principale dell’Inpgi (o Inpgi/1) il CdA dell’Inpgi non può assolutamente intervenire per via amministrativa, perché é materia del tutto estranea alla contrattazione collettiva nazionale.
Non si possono introdurre prelievi sulle pensioni come alcuni stravaganti e impreparati consiglieri dell’Inpgi hanno proposto a titolo di ipotesi (0,1% sugli assegni fino a 10mila euro; 1% sugli assegni fino a 30mila euro; 2% sugli assegni da 31 a 60mila euro; 4% sugli assegni da 61 a 91mila euro, mentre gli assegni superiori a 91 mila euro subiscono, ex legge 147/2013, prelievi del 6, 12 e 18 per cento). Il divieto per il CdA dell’Inpgi di introdurre prelievi é peraltro in linea con quanto sentenziato recentemente per ben due volte di seguito dalla Cassazione civile. La sentenza n. 26102/2014 viene sintetizzata qui appresso:
CASSAZIONE. STOP AI PRELIEVI DI SOLIDARIETÀ IMPOSTI AI COMMERCIALISTI IN PENSIONE! (in http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_17189.asp) - I contributi di solidarietà introdotti d'imperio dagli Enti previdenziali privati per moderare le pensioni più alte e far quadrare l'equilibrio finanziario, proprio non piacciono alla Suprema Corte. La sentenza n. 26102/2014, depositata l'11 dicembre scorso, ha infatti giudicato illegittimo il prelievo di solidarietà per il quinquennio 2009/2013 imposto ai pensionati della Cassa dei Dottori Commercialisti, per contrarietà al principio di ragionevolezza e di tutela dell'affidamento. Come già affermato nelle sentenze nn. 11792/2005, 25029/2009 e 20235/2010, secondo i giudici della Cassazione: “Una volta maturato il diritto alla pensione di anzianità, l'Ente previdenziale debitore non può con un atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dal capoverso dell'articolo 3 della Costituzione, nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo”. Pertanto, i diritti acquistati, gli importi pensionistici già maturati, non possono in nessun caso essere messi in discussione. Per preservare l'equilibrio finanziario e garantire l'erogazione futura delle prestazioni, dunque, le Casse previdenziali professionali possono agire su altre leve – AD ESEMPIO: AUMENTANDO LE ALIQUOTE, RIPARAMETRANDO I COEFFICIENTI O MODIFICANDO I CRITERI DI CALCOLO DEI TRATTAMENTI –, ma non possono ricorrere ai prelievi di solidarietà, istituto che esula totalmente dalla loro sfera di autonomia decisionale.
Pertanto invito chi di dovere a meditare molto attentamente sul da farsi e a rispettare leggi, regolamenti e la Costituzione.
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.12.12.2014 – Cassazione civile/Sentenza 26102/14. Casse: stop al prelievo di solidarietà. Illegittimo il contributo di solidarietà imposto ai pensionati della Cassa dottori commercialisti per il periodo 2009/2013. Un regolamento non può incidere sui diritti acquisiti e tagliare i trattamenti in essere. - di Maria Carla De Cesari/www.ilsole24ore.com -12.12.2014 - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16359
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.13.12.2014 - PREVIDENZA. Casse vincolate ai diritti acquisiti. La Cassazione, per la seconda volta in due giorni, nega (con la sentenza 26229/14) il contributo di solidarietà sulle pensioni in essere. Il taglio dell’assegno non può passare da un atto amministrativo. IN CODA un commento dell’avv. Anna Campilii). - di Maria Carla De Cesari-www.ilsole24ore.com-13.12.2014 - TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16370
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.18.1.2014 - .Saranno le sezioni unite civili della Cassazione a pronunciarsi in modo definitivo sui diritti acquisiti sulle pensioni. IN CODA l’ordinanza della Sezione Lavoro della Cassazione civile. – TESTO IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=16681 §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Articolo 13 dello STATUTO dell’INPGI. - Adunanze del Consiglio di Amministrazione e funzioni.
1. Il Consiglio di amministrazione è convocato in seduta ordinaria ogni mese o quando il Presidente ne ravvisi la necessità; in seduta straordinaria, entro 15 giorni dalla data della richiesta motivata presentata da almeno quattro Consiglieri.
2. Nella prima seduta elegge il Presidente e i due Vice Presidenti secondo le modalità previste dall'art. 12.
3. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell'Istituto che non siano espressamente riservati al Consiglio generale. In particolare ha le seguenti funzioni:
a) vigila per l'osservanza delle norme che regolano il funzionamento dell'Istituto;
b) cura l'attuazione delle direttive del Consiglio generale per il conseguimento degli scopi statutari e propone al Consiglio le modifiche statutarie;
c) approva i regolamenti inerenti le forme previdenziali e assistenziali gestite dall'Istituto in favore dei giornalisti professionisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, informandone il Consiglio generale;
d) approva l’organigramma del personale e l’ordinamento dei servizi dell'Istituto;
e) approva il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo, nonchè il bilancio tecnico della gestione previdenziale sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria riguardante i giornalisti titolari di rapporto di lavoro subordinato; approva altresì il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo della gestione previdenziale separata riguardante i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica; i bilanci della Gestione Previdenziale Sostitutiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria sono corredati dalle relazioni del Presidente e del Direttore Generale, mentre quelli della Gestione Previdenziale Separata sono corredati dalla relazione del Comitato amministratore. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di entrambe le gestioni devono essere approvati rispettivamente entro il 15 novembre ed il 15 maggio di ogni anno e ratificati dal Consiglio generale entro il 30 novembre ed il 31 maggio di ogni anno;
f) provvede alla destinazione delle disponibilità e all'approvazione del piano di impiego dei fondi nonchè alla contestuale approvazione dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti; la delibera del Consiglio di amministrazione dovrà essere sottoposta alla ratifica del Consiglio generale;
g) delibera sull'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili nonché sull'eventuale trasformazione dei beni stessi;
h) nomina il Direttore generale dell'Istituto e, ove necessario, il Vice Direttore generale;
i) ratifica le delibere adottate dal Presidente dell’Istituto ai sensi dell’art.6, comma 1, lettera e);
J) delibera su ogni altra questione deferitagli da leggi, decreti, regolamenti e dal presente Statuto.
4. I provvedimenti di cui al precedente comma, lettera c), relativi a contributi e prestazioni di natura obbligatoria, sono approvati dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in conformità con quanto disposto dall'art. 3, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 30.6.1994 n. 509. ……………………..
Art. 3 del Decreto Legislativo 30.6.1994 n. 509.Vigilanza
1. La vigilanza sulle associazioni o fondazioni di cui all'art. 1 è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro, nonché dagli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati ai sensi dell'art. 1, comma 1. Nei collegi dei sindaci deve essere assicurata la presenza di rappresentanti delle predette Amministrazioni.
2. Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti:
a) lo statuto e i regolamenti, nonché le relative integrazioni o modificazioni;
b) le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potestà sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti. Per le forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria le delibere sono adottate sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale.
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Tutto sul sistema pensionistico Inpgi
in http://www.inpgi.it/?q=node/62
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