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DIFFAMAZIONE. ENZO IACOPINO (ODG) E RAFFAELE LORUSSO (FNSI); NO ALLA LEGGE BAVAGLIO. CRITICHE di ORDINE ed Fnsi ALLE NORME SU DIFFAMAZIONE E SULLE INTERCETTAZIONI. “I GIORNALISTI NON SONO CUSTODI DEL SEGRETO”. - CAMERA DEI DEPUTATI. DIBATTITO. ECCO COME CAMBIEREBBE OGGI LA RIFORMA DELLA DIFFAMAZIONE - BOZZA aggiornata al 20/5/2015.


VENEZIA, 20 maggio 2014. LE NORME DI RIFORMA SU DIFFAMAZIONE E INTERCETTAZIONI, ALL'ESAME DELLA CAMERA IN TERZA LETTURA SONO ANCORA "UNA LEGGE BAVAGLIO", NONOSTANTE LE POCHE MODIFICHE MIGLIORATIVE APPORTATE DURANTE L'ITER PARLAMENTARE: È QUESTO IL PARERE CONCORDE DEL PRESIDENTE DELL'ORDINE NAZIONALE DEI GIORNALISTI, ENZO IACOPINO, E DEL SEGRETARIO NAZIONALE DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE STAMPA ITALIANA, RAFFAELE LORUSSO, ESPRESSO NEL CORSO DI UN INCONTRO NELLA SEDE DELL'ORDINE E DEL SINDACATO GIORNALISTI DEL VENETO, A VENEZIA, PROMOSSO ANCHE DALL'ASSOCIAZIONE ARTICOLO 21, COORDINATO DAL PRESIDENTE DELL'ORDINE GIANLUCA AMADORI E DAL SEGRETARIO DEL SINDACATO MASSIMO ZENNARO. IACOPINO HA RICORDATO CHE QUELLA IN DISCUSSIONE ALLA CAMERA - È DETTO IN UNA NOTA - RIMANE UNA LEGGE  BAVAGLIO E, CON LE NORME ASSURDE SULLE INTERCETTAZIONI, RISCHIA DI DIVENTARE UNA LEGGE BAVAGLIONE. DOPO AVER AFFERMATO CON FORZA CHE L'ORDINE NON TUTELA I DIFFAMATORI SERIALI E CHE SE I GIORNALISTI POSSONO SBAGLIARE MAGARI PER VANITÀ O PER ANSIA DI SCOOP, È ANCHE VERO CHE NEL PARLAMENTO E NELLA SOCIETÀ LA CATEGORIA HA MOLTI NEMICI, IACOPINO HA CONTESTATO LE NORME SULLE SANZIONI PECUNIARIE, CHE NON TENGONO CONTO DELLA POTENZIALITÀ ECONOMICA DEL CONDANNATO, SUL PESANTE SQUILIBRIO TRA LE RICHIESTE DI DANNI CON LITI TEMERARIE E LA SANZIONE A CARICO DEL RICHIEDENTE TEMERARIO (MOLTI SONO DEGLI INTIMIDATORI SERIALI), SULLE RETTIFICHE SENZA LIMITI CHE RISCHIANO DI TRASFORMARE I GIORNALI IN  BUCHE DELLE LETTERE, SULL'OBBLIGO DI CANCELLAZIONE DELLE NOTIZIE DAI SITI INTERNET. QUANTO ALLE INTERCETTAZIONI, HA DETTO CHE I CUSTODI DEL SEGRETO DELLE INDAGINI SONO I MAGISTRATI E LA POLIZIA GIUDIZIARIA, NON I GIORNALISTI CHE HANNO L'OBBLIGO DI RENDERE NOTO QUANTO RITENGANO DI PUBBLICO INTERESSE. LORUSSO, DOPO AVER PREMESSO CHE ANCHE I GIORNALISTI DEBBONO FARE AUTOCRITICA, HA SOSTENUTO - È DETTO ANCORA – CHE L'ABOLIZIONE DELLA PENA DEL CARCERE È SERVITA COME PARAVENTO PER UN REGOLAMENTO DI CONTI CONTRO I GIORNALISTI: PER RIMEDIARE A INADEMPIENZE E CRITICITÀ DEL SISTEMA NORMATIVO IN MATERIA, SI È COLTA L'OCCASIONE PER SOSTITUIRE IL CARCERE CON UNA SERIE DI LACCI E LACCIUOLI INTOLLERABILI. DOPO AVER DENUNCIATO L'USO DI QUERELE TEMERARIE DA PARTE DI POLITICI E DI DELINQUENTI ABITUALI, OSSIA A SCOPO MERAMENTE INTIMIDATORIO, HA SOSTENUTO CHE LA SANZIONE PER IL QUERELANTE TEMERARIO DEVE ESSERE COMMISURATA ALLA SOMMA SPROPOSITATA CHIESTA AL QUERELATO. ANCH'EGLI HA RILEVATO CHE IL SEGRETO ISTRUTTORIO DEVE ESSERE TUTELATO DAI SUOI CUSTODI E HA RILEVATO CHE NEL MONDO DELLA INFORMAZIONE DI OGGI È FACILISSIMO PUBBLICARE NOTIZIE SU UN SITO INTERNET ESTERO. DI QUI, IN UN MONDO CHE STA CAMBIANDO, L'APPELLO GENERALE AL BUON SENSO: AI GIORNALISTI PER IL RISPETTO DELLE NORME BASILARI DELLA LEGGE DELL'ORDINE, AL PARLAMENTO PER UN BAGNO NELLA REALTÀ, PERCHÉ UN EDIFICIO COSTRUITO SULLA SABBIA CROLLA PRESTO. (ANSA). 


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ECCO COME CAMBIEREBBE OGGI LA RIFORMA DELLA DIFFAMAZIONE - BOZZA aggiornata al 20/5/2015.



XVII LEGISLATURA  CAMERA DEI DEPUTATI. PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 1119)



MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 29 ottobre 2014  d'iniziativa del deputato COSTA



Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al codice di procedura civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato



Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 30 ottobre 2014



TESTO Comprendente l'approvazione delle modifiche del Senato della Repubblica N. 925-B integrate dal parere favorevole del relatore VERINI e del Governo sugli emendamenti presentati alla Camera (vedere in calce il verbale della Seduta Commissione Giustizia di Montecitorio del 19 maggio 2015)



LE NOVITA' SONO SEGNATE IN ROSSO CON ACCANTO IN GRASSETTO IL NUMERO DEL RELATIVO EMENDAMENTO.



ART 1 -  (Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47).



1. All'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:



«Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, nonché alle testate giornalistiche radiotelevisive».



 2. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) il primo comma è sostituito dal seguente:



«Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione: “Rettifica dell'articolo (TITOLO) del (DATA) a firma (AUTORE)”, nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o nella testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità, del loro onore o della loro reputazione (1.20, 1.31) o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano inequivocabilmente ( e non più documentalmente, ndr, 1. 21) false o neghino la verità sostanziale di fatti (1.16). Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica»;



b) al secondo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:



«Per le testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con la stessa metodologia, visibilità e modalità di accesso al sito, nonché con le stesse caratteristiche grafiche (al posto di rilevanza, votato al Senato, ndr, 1.13) della notizia cui si riferiscono, nonché all'inizio dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e in modo da rendere evidente l'avvenuta modifica. Nel caso in cui la testata giornalistica on line di cui al periodo precedente fornisca un servizio personalizzato, le dichiarazioni o le rettifiche sono inviate agli utenti che hanno avuto accesso alla notizia cui si riferiscono »;



c) al terzo comma, dopo le parole: «che ha riportato la notizia cui si riferisce» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, purché non siano inequivocabilmente ( e non più documentalmente, ndr, 1. 22) false»;



d) dopo il terzo comma è inserito il seguente:



«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177»;



e) dopo il quarto comma è inserito il seguente:



«Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione, anche in versione elettronica, e, in ogni caso, nel proprio sito internet ufficiale non oltre 15 giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta (1.11), alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione, del loro onore (1.23) o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano inequivocabilmente ( e non più documentalmente, ndr, 1. 24) false o neghino la verità sostanziale dei fatti.( 1.17). La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata nel sito internet e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata. Nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione nel sito internet, la pubblicazione in rettifica deve essere pubblicata, comunque non oltre 15 giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, sull'edizione online di un quotidiano a diffusione nazionale (verrebbe così integralmente sostituita la frase votata al Senato: “Nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione nel sito internet, la pubblicazione in rettifica deve essere effettuata su un quotidiano a diffusione nazionale, ndr, 1.10)»;



f) al quinto comma, sostituire le parole: si applica la pena della multa fino a 10.000 euro con le parole: “si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro (1.29)”.



f) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto e sesto comma», le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma», le parole: «al pretore» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato»;



g) dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:



«Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva non pubblichi la smentita o la rettifica richiesta. Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o comunque il responsabile è obbligato a pubblicare o ad effettuare la dichiarazione o la rettifica ai sensi del presente articolo»;



Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui ai commi precedenti, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma seguente in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni di competenza»;



 



h) al sesto comma, le parole: «da lire 15.000.000 a lire 25.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 8.000 a euro 16.000».



3. Dopo l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserito il seguente:



«Art. 11-bis. – (Risarcimento del danno). –



1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica.



 



2. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in due anni dalla pubblicazione».



 



4. L'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è abrogato.



 



5. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:



Art. 13. – (Pene per la diffamazione). –



 



1. Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, di testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5 o della radiotelevisione, si applica la pena della multa fino a 10.000 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.



 



2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1, (anziché quarto comma, ndr, 1.1) del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.



 



3. Le stesse pene di cui al comma 1 si applicano anche al direttore o al vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5 che, a seguito di richiesta dell'autore della pubblicazione, abbia rifiutato di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8.



 



4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile della testata giornalistica, anche on line, registrata ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge o della radiotelevisione (1.41), anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. L'autore dell'offesa è, altresì, non punibile quando abbia chiesto, a norma dell'ottavo comma dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa.



 



5. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.



Al comma 5, capoverso Art. 13, comma 2, sostituire le parole: quarto comma, con le seguenti: secondo comma, numero 1,.



6. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.



7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596 e 597 del codice penale».



 



8. All'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:



«Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa».



Art. 2. (Modifiche al codice penale).



1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:



«Art. 57. – (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione). – Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, risponde a titolo di colpa dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista. Il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo periodo, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza di cui al primo periodo.



 



VERREBBE COSI INTEGRALMENTE SOPPRESSO SENZA ALCUNA SOSTITUZIONE L’INTERO 2° ED ULTIMO COMMA DELL’ART. 57 del CODICE PENALE VOTATO AL SENATO (2.4, 2.9, 2.10 e 2.13):



 



Il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva o della testata giornalistica on line risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa o della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione nei casi di scritti o diffusioni non firmati».



 



2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:



«Art. 594. – (Ingiuria). – Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.



Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.



La pena è aumentata fino alla metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone».



 



3. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:



«Art. 595. – (Diffamazione). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000.



Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000.



 



Art. 3.        (Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore o nella reputazione).



VERREBBE COSI INTEGRALMENTE SOPPRESSO SENZA ALCUNA SOSTITUZIONE L’INTERO ART. 3 VOTATO AL SENATO (3.1, 3.2, 3.4 e 3.11).



 



1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.



 



2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti internet e dai motori di ricerca, delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione.



3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.



Art. 4.                        (Modifica all'articolo 427 del codice di procedura penale).



1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:



«3-bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende». (4.1 e 4.4)



N.B. VERREBBE COSI INTEGRALMENTE SOSTITUITA LA NORMA VOTATA AL SENATO:



«3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice può condannare il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, al pagamento di una somma determinata in via equitativa».



  Art. 5.                                   (Modifica all'articolo 200 del codice di procedura penale).



1. Il comma 3 dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni».



 



   Art. 6.                             (Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile).



1. Dopo il primo comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile è inserito il seguente:



 «Nei casi di diffamazione commessa col mezzo della stampa o della radiotelevisione, in cui risulta la malafede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, può condannare l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del richiedente di una somma determinata in via equitativa».



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CAMERA DEI DEPUTATI Martedì 19 maggio 2015 448. XVII LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Giustizia (II) COMUNICATO



SEDE REFERENTE



Martedì 19 maggio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.



La seduta comincia alle 14.30.



Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato.



C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.



(Seguito dell'esame e rinvio).



 



  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2015.



 



  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che sono stati presentati emendamenti alla proposta di legge in esame (vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27 gennaio 2015).



  Avverte che sono da considerare irricevibili, per violazione del principio della doppia conforme, secondo cui in seconda lettura una Camera può esaminare solo le parti modificate dal Senato rispetto al testo approvato in prima lettura, le parti aggiunte ovvero le parti non modificate formalmente ma comunque sostanzialmente connesse rispetto alle parti formalmente modificate o aggiunte, i seguenti emendamenti:



 



Liuzzi 1.35, che sopprime la disposizione secondo cui la rettifica deve essere fatta senza commento, senza risposta e senza titolo;



 



Ermini 1.15, che sostituisce la disposizione secondo cui la rettifica deve essere senza commento o risposte,



 



Liuzzi 1.38 ed 1.37 sui termini di pubblicazione della rettifica per testate giornalistiche on line;



 



D'Alessandro 1.6 in materia di rettifiche per trasmissioni telefoniche o televisive;



 



D'Alessandro 1.5 che sopprime la disposizione che estende la facoltà di adire l'autorità giudiziaria in sede cautelare all'autore della



diffamazione;



 



Businarolo 1.42 sulla improponibilità dell'azione civile per il risarcimento del danno nel caso in cui l'autore dell'offesa pubblichi o diffonda dichiarazioni o rettifiche;



 



D'Alessandro 1.4 che sopprime la disposizione che estende il reato di diffamazione al direttore o vicedirettore che abbia rifiutato di pubblicare la rettifica;



 



D'Alessandro 1.3 che sostituisce la disposizione che estende il reato di diffamazione al direttore o vicedirettore che abbia rifiutato di pubblicare la rettifica;



 



Ermini 1.7, Marzano 1.30 e Sannicandro 1.34 sul foro territoriale per il delitto di diffamazione a mezzo stampa;



 



D'Alessandro 2.2 che elimina la disposizione sulla responsabilità penale del direttore o del vicedirettore responsabile;



 



D'Alessandro 2.1 che interviene su parti non modificate relative alla disposizione sulla responsabilità penale del direttore o del vicedirettore responsabile;



 



Liuzzi 2.14 e Colletti 2.12 che intervengono sui reati che non costituiscono oggetto della proposta di legge in esame;



 



Vacca 3.10, 3.9 e 3.03 sulla pubblicazione di intercettazioni;



 



Pagano 3.01 sulle registrazioni fraudolente;



 



Pagano 3.02 che prevede una di delega sulle intercettazioni per garantire riservatezza



 



Pagano 4.3 in materia di riprese fraudolente.



 



Avverte che il deputato Ermini ha ritirato i propri emendamenti 1.14 e 1.9.



 



Walter VERINI (PD), relatore esprime parere favorevole, se riformulati nella maniera che illustra, sugli emendamenti Marzano 1.20 (vedi allegato), Farina 1.31 (vedi allegato), Marzano 1.21 (vedi allegato) e Fava 1.16 (vedi allegato).



 



Invita al ritiro dell'emendamento Ermini 1.14.



 



Esprime parere favorevole sull'emendamento Ermini 1.13.



 



Invita al ritiro dell'emendamento Ermini 1.12.



 



Esprime parere favorevole, se riformulato nella maniera che illustra, sull'emendamento Marzano 1.22 (vedi allegato).



 



Formula parere favorevole sull'emendamento Ermini 1.11.



 



Esprime parere favorevole, se riformulati nella maniera che illustra, sugli emendamenti Marzano 1.23 (vedi allegato), Marzano 1.24 (vedi allegato) e Fava 1.17 (vedi allegato).



 



Invita al ritiro degli emendamenti Businarolo 1.39 e Marzano 1.25.



 



Formula parere favorevole sull'emendamento Ermini 1.10.



 



Invita al ritiro degli emendamenti Marzano 1.26 e Ermini 1.9.



 



Esprime parere contrario sull'emendamento Marzano 1.28.



 



Formula parere favorevole sull'emendamento Marzano 1.29.



 



Esprime parere contrario sugli emendamenti Sannicandro 1.32, Marzano 1.27, Ermini 1.8, Farina 1.33, Liuzzi 1.36 e Fava 1.18.



 



Formula parere favorevole sull'emendamento Pagano 1.1.



 



Esprime parere contrario sugli emendamenti Fava 1.19 e D'Alessandro 1.2.



 



Esprime parere favorevole, se riformulato nella maniera che illustra, sull'emendamento Businarolo 1.41.



 



Formula parere contrario sugli emendamenti Businarolo 1.40, Marzano 2.8, Ermini 2.5, Chiarelli 2.3 e Pagano 2.7.



 



Invita al ritiro dell'emendamento Rossomando 2.6.



 



Esprime parere favorevole sugli emendamenti Ermini 2.4, Businarolo 2.13, Sannicandro 2.10 e Marzano 2.9.



 



Esprime parere contrario sull'emendamento Businarolo 2.11



 



Esprime parere favorevole sugli emendamenti Ermini 3.1, Marzano 3.2, Businarolo 3.11 e Sannicandro 3.4.



 



Esprime parere contrario sull'emendamento Farina 3.5.



 



Invita al ritiro degli emendamenti Vacca 3.7, Dambruoso 3.14 e 3.15, Sannicandro 3.3, Liuzzi 3.8 e Vacca 3.6.



 



Formula parere favorevole sugli emendamenti 4.1 Ermini e Pagano 4.4.



 



Esprime parere contrario sugli emendamenti Fava 4.2, Farina 4.12, Marzano 4.6, Businarolo 4.10, Marzano 4.7, Farina 4.14 e 4.13, Vacca 4.11.



 



Esprime parere contrario sull'emendamento Vacca 4.11.



 



Esprime parere favorevole, se riformulato nella maniera che illustra, sull'emendamento Businarolo 4.9 (vedi allegato).



 



Esprime parere contrario sugli emendamenti Marzano 4.8, Fava 6.2 e Farina 6.8.



 



Esprime parere favorevole, se riformulato nella maniera che illustra, sull'emendamento Ermini 6.3 (vedi allegato).



 



Formula parere contrario sugli emendamenti Businarolo 6.5, Sannicandro 6.7, Marzano 6.1, Businarolo 6.4, Sannicandro 6.6 e Marzano 6.9.



  



Rispetto agli emendamenti soppressivi dell'articolo 3, secondo cui l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge, dichiara che la sua contrarietà all'articolo non è legata al merito delle questioni che hanno indotto il Senato ad introdurre nel provvedimento una norma di tal genere, quanto piuttosto a forti perplessità di natura tecnica sulla formulazione della disposizione. A suo parere l'articolo 3 pone un tema che necessita di una risposta di natura legislativa, la quale richiede un ulteriore approfondimento che potrà essere fatto anche in relazione ad uno specifico progetto di legge che potrebbe essere presentato sulla materia del cosiddetto oblio in Internet.



 



Il viceministro Enrico COSTA in primo luogo dichiara di condividere le osservazioni del relatore sull'articolo 3.



 



Esprime parere conforme al relatore, salvo per l'emendamento Verini 6.3, rispetto al quale, anche qualora riformulato nel senso proposto dal relatore, si rimette alla Commissione.



Rispetto all'articolo 6 invita la Commissione a riflettere sull'opportunità di introdurre nel processo civile una disciplina speciale sulla lite temeraria da applicare alla sola diffamazione per mezzo stampa con il rischio di prevedere una normativa disarmonica rispetto alla disciplina generale. Ritiene pertanto opportuna una nuova riflessione su tale questione in vista dell'esame in Assemblea.



 



  Michela MARZANO (PD), accetta tutte le riformulazioni proposte ai suoi emendamenti e ritira quelli a sua firma sui quali è stato espresso invito al ritiro o parere contrario.



 



  Arcangelo SANNICANDRO (SEL), accetta la riformulazione proposta dal relatore all'emendamento 1.31.



 



  Andrea COLLETTI (M5S), accetta la riformulazione proposta dal relatore all'emendamento 1.41.



 



  Franco VAZIO (PD), accetta la riformulazione proposta dal relatore all'emendamento 6.3 di cui è cofirmatario e ritira quelli di cui è cofirmatario sui quali è stato espresso invito al ritiro o parere contrario.



 



   Anna ROSSOMANDO (PD), accogliendo la richiesta del relatore di un ulteriore tempo per approfondire quanto previsto dal suo emendamento 2.6 e prendendo atto che è stato espresso parere favorevole sull'emendamento volto a sopprimere la disposizione sulla responsabilità del direttore sugli scritti non firmati, dichiara di ritirarlo.



Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.



                                                                                                   ALLEGATO



Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato. C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.



EMENDAMENTI RIFORMULATI



  Al comma 2, lettera a) dopo le parole: loro dignità inserire le seguenti: del loro onore o della loro reputazione.



*1. 20. (nuova formulazione) Marzano.



 



  Al comma 2, lettera a) dopo le parole: loro dignità inserire le seguenti: del loro onore o della loro reputazione.



*1. 31. (nuova formulazione) Daniele Farina, Sannicandro.



 



   Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: non siano documentalmente false con le seguenti: non siano inequivocabilmente false.



1. 21. (nuova formulazione) Marzano.



 



   Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: non siano documentalmente false con le seguenti: non siano inequivocabilmente false.



1. 22. (nuova formulazione) Marzano.



 



  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: della loro reputazione inserire le seguenti: del loro onore.



1. 23. (nuova formulazione) Marzano.



 



   Al comma 2, lettera e) sostituire le parole: non siano documentalmente false con le seguenti: non siano inequivocabilmente false.



1. 24. (nuova formulazione) Marzano.



 



  Al comma 5, capoverso Art. 13, comma 4, dopo le parole: presente legge inserire le seguenti: o della radiotelevisione.



1. 41. (nuova formulazione) Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Vacca, Brescia.



 



   Al comma 1, capoverso, dopo la parola: stampa inserire le seguenti:, delle testate giornalistiche on line o e dopo le parole: determinata in via equitativa aggiungere le seguenti: non superiore alla metà dell'oggetto della domanda risarcitoria.



6. 3. (nuova formulazione) Ermini, Vazio



                                                                                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



XVII LEGISLATURA  CAMERA DEI DEPUTATI



 



N. 925-B - PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 1119)



MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA



il 29 ottobre 2014 d'iniziativa del deputato COSTA



Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al codice di procedura civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato



Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 30 ottobre 2014



 



http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0026100&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=925-B-e-sede=-e-tipo=



ccccccccccccc



Legislatura XVII



Elenco delle proposte emendative (94) in II Commissione in sede referente pubblicate nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/01/2015 (n. 377) riferite al C. 925-B, in ordine di pubblicazione



 



http://documenti.camera.it/apps/emendamenti/getProposteEmendativeSeduta.aspx?contenitorePortante=leg.17.eme.ac.925-B&tipoSeduta=1&sedeEsame=referente&urnTestoRiferimento=urn:leg:17:925:null:B:com:02:referente&dataSeduta=20150127&tipoListaEmendamenti=1



 



PROPOSTE EMENDATIVE RELATIVE AL PROGETTO DI LEGGE



Art. 1      (42 proposte emendative) :



    1.35.    Liuzzi Mirella e altri    Irricevibile



    1.15.    Ermini David e altri    Irricevibile



    1.20.    Marzano Michela    PARERE FAVOREVOLE ALLA RIFORMULAZIONE ACCETTATA



    1.31.    Farina Daniele e Sannicandro Arcangelo    PARERE FAVOREVOLE ALLA RIFORMULAZIONE ACCETTATA



    1.21.    Marzano Michela    PARERE FAVOREVOLE ALLA RIFORMULAZIONE ACCETTATA



    1.16.    Fava Claudio     PARERE FAVOREVOLE ALLA RIFORMULAZIONE



    1.14.    Ermini David e altri    Ritirato



    1.38.    Liuzzi Mirella e altri    Irricevibile



    1.37.    Liuzzi Mirella e altri    Irricevibile



    1.13.    Ermini David e Vazio Franco    PARERE FAVOREVOLE



    1.12.    Ermini David e altri       Invito al ritiro



    1.22.    Marzano Michela    PARERE FAVOREVOLE ALLA RIFORMULAZIONE ACCETTATA



    1.6.    D'Alessandro Luca    Irricevibile



    1.11.    Ermini David e altri    PARERE FAVOREVOLE



    1.23.    Marzano Michela    PARERE FAVOREVOLE ALLA RIFORMULAZIONE ACCETTATA



    1.24.    Marzano Michela    PARERE FAVOREVOLE ALLA RIFORMULAZIONE ACCETTATA



    1.17.    Fava Claudio    PARERE FAVOREVOLE ALLA RIFORMULAZIONE



    1.39.    Businarolo Francesca e altri       Invito al ritiro



    1.25.    Marzano Michela    Ritirato



    1.10.    Ermini David e altri    PARERE FAVOREVOLE



    1.26.    Marzano Michela    Ritirato



    1.5.    D'Alessandro Luca    Irricevibile



    1.42.    Businarolo Francesca e altri    Irricevibile



    1.9.    Ermini David e altri    Ritirato



    1.28.    Marzano Michela    Ritirato



    1.29.    Marzano Michela    PARERE FAVOREVOLE



    1.32.    Sannicandro Arcangelo e Farina Daniele    PARERE CONTRARIO



    1.27.    Marzano Michela    Ritirato



    1.8.    Ermini David e altri    PARERE CONTRARIO



    1.33.    Farina Daniele e Sannicandro Arcangelo    PARERE CONTRARIO



    1.36.    Liuzzi Mirella e altri    PARERE CONTRARIO



    1.18.    Fava Claudio    PARERE CONTRARIO



    1.1.    Pagano Alessandro    PARERE FAVOREVOLE



    1.19.    Fava Claudio    PARERE CONTRARIO



    1.4.    D'Alessandro Luca    Irricevibile



    1.3.    D'Alessandro Luca    Irricevibile



    1.2.    D'Alessandro Luca    PARERE CONTRARIO



    1.41.    Businarolo Francesca e altri    PARERE FAVOREVOLE ALLA RIFORMULAZIONE ACCETTATA



    1.40.    Businarolo Francesca e altri    PARERE CONTRARIO



    1.7.    Ermini David e altri    Irricevibile



    1.30.    Marzano Michela    Irricevibile



    1.34.    Sannicandro Arcangelo e Farina Daniele Irricevibile



vvvvvvvvvvvvvvvvv



Art. 2      (14 proposte emendative):



    2.2.    D'Alessandro Luca    Irricevibile



    2.1.    D'Alessandro Luca    Irricevibile



    2.8.    Marzano Michela    Ritirato



    2.5.    Ermini David e altri    PARERE CONTRARIO



    2.3. (ident. 2.7. )     Chiarelli Gianfranco Giovanni   PARERE CONTRARIO



    2.7. (ident. 2.3. )     Pagano Alessandro    PARERE CONTRARIO



    2.6.    Rossomando Anna    Ritirato



    2.4. (ident. 2.13., 2.10., 2.9. )     Ermini David e altri    PARERE FAVOREVOLE



    2.13. (ident. 2.4., 2.10., 2.9. )     Businarolo Francesca e altri    PARERE FAVOREVOLE



    2.10. (ident. 2.4., 2.13., 2.9. )     Sannicandro Arcangelo e Farina Daniele    PARERE FAVOREVOLE



    2.9. (ident. 2.4., 2.13., 2.10. )     Marzano Michela    PARERE FAVOREVOLE



    2.14.    Liuzzi Mirella e altri    Irricevibile



    2.12.    Colletti Andrea    Irricevibile



    2.11.    Businarolo Francesca e altri PARERE CONTRARIO



 



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Art. 3 (16 proposte emendative):



    3.1. (ident. 3.2., 3.11., 3.4. )     Ermini David e altri    PARERE FAVOREVOLE



    3.2. (ident. 3.1., 3.11., 3.4. )     Marzano Michela       PARERE FAVOREVOLE



    3.11. (ident. 3.1., 3.2., 3.4. )     Businarolo Francesca e altri    PARERE FAVOREVOLE



    3.4. (ident. 3.1., 3.2., 3.11. )     Sannicandro Arcangelo e Farina Daniele    PARERE FAVOREVOLE



    3.5.    Farina Daniele e Sannicandro Arcangelo    PARERE CONTRARIO



    3.7.    Vacca Gianluca e altri       Invito al ritiro



    3.14.    Dambruoso Stefano e altri       Invito al ritiro



    3.15.    Dambruoso Stefano e altri       Invito al ritiro



    3.3.    Sannicandro Arcangelo e Farina Daniele       Invito al ritiro



    3.8.    Liuzzi Mirella e altri        Invito al ritiro



    3.6.    Vacca Gianluca e altri    Invito al ritiro



    3.10.    Vacca Gianluca e altri    Irricevibile



    3.9.    Vacca Gianluca e altri     Irricevibile



    3.03.    Vacca Gianluca e altri    Irricevibile



    3.01.    Pagano Alessandro     Irricevibile



    3.02.    Pagano Alessandro  Irricevibile



 



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Art. 4 (13 proposte emendative):



    4.1. (ident. 4.4. )     Ermini David e altri    PARERE FAVOREVOLE



    4.4. (ident. 4.1. )     Pagano Alessandro    PARERE FAVOREVOLE



    4.2.    Fava Claudio    PARERE CONTRARIO



    4.12.    Farina Daniele e Sannicandro Arcangelo    PARERE CONTRARIO



    4.6.    Marzano Michela    Ritirato



    4.10.    Businarolo Francesca e altri    PARERE CONTRARIO



    4.7. (ident. 4.14. )     Marzano Michela Ritirato   



    4.14. (ident. 4.7. )     Farina Daniele e Sannicandro Arcangelo PARERE CONTRARIO  



    4.13.    Farina Daniele e Sannicandro Arcangelo  PARERE CONTRARIO 



    4.11.    Vacca Gianluca e altri    PARERE CONTRARIO



    4.9.    Businarolo Francesca e altri    PARERE FAVOREVOLE ALLA RIFORMULAZIONE



    4.8.    Marzano Michela    Ritirato



    4.3.    Pagano Alessandro Irricevibile



 



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Art. 6 (9 proposte emendative):



    6.2.    Fava Claudio    PARERE CONTRARIO



    6.8.    Farina Daniele e Sannicandro Arcangelo    PARERE CONTRARIO



    6.3.    Ermini David e Vazio Franco PARERE FAVOREVOLE ALLA RIFORMULAZIONE ACCETTATA, MA GOVERNO SI RIMETTE ALLA COMMISSIONE



    6.5.    Businarolo Francesca e altri    PARERE CONTRARIO



    6.7. (ident. 6.1. )     Sannicandro Arcangelo e Farina Daniele    PARERE CONTRARIO



    6.1. (ident. 6.7. )     Marzano Michela    Ritirato



    6.4.    Businarolo Francesca e altri    PARERE CONTRARIO



    6.6.    Sannicandro Arcangelo e Farina Daniele    PARERE CONTRARIO



    6.9.    Marzano Michela Ritirato



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